IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto Regolamento
(CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunita' di
promuovere  prodotti  di  qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare
l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
  Considerato  che  i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera
efficace  dai  consorzi  di tutela, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza
specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
  Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare  il  comma  15, che individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i  Consorzi  di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono   ricevere,  mediante  provvedimento  di  riconoscimento  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico
corrispondente;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12  aprile  2000, pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
recanti    «disposizioni    generali   relative   ai   requisiti   di
rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle denominazioni di
origine  protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche protette
(IGP)»  e  «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi
sociali  dei  Consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di  origine
protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette (IGP)»,
emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;
  Visto  il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale,  in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999,
e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei
costi  derivanti  dalle  attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e
delle IGP incaricati dal Ministero;
  Visto   il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il
quale,  conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera
d)  sono  state  impartite  le  direttive  per  la collaborazione dei
consorzi  di  tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale
Repressione  Frodi,  ora  Ispettorato Centrale per il Controllo della
Qualita'   dei  prodotti  agroalimentari  -  ICQ,  nell'attivita'  di
vigilanza;
  Visto   il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante
integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai
citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di
deroga  all'art.  2  del  citato  decreto del 12 aprile 2000, recante
disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentativita' per
il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al
citato decreto del 4 maggio 2005;
  Visto  il regolamento (CE) n. 148 della Commissione del 15 febbraio
2007,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea L.
46  del  16  febbraio  2007  con  il  quale  e'  stata  registrata la
denominazione d'origine protetta «Sardegna»;
  Visto  il  decreto  legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 293 del 15 dicembre
2004,   recante   «disposizioni  sanzionatorie  in  applicazione  del
regolamento   (CEE)   n.  2081/92,  relativo  alla  protezione  delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari»;
  Vista  l'istanza  presentata  dal Consorzio per la tutela dell'olio
extravergine di oliva «Sardegna» DOP con sede legale in Cagliari, Via
Sassari,  3,  intesa  ad  ottenere  il riconoscimento dello stesso ad
esercitare  le  funzioni  indicate all'art. 14, comma 15 della citata
legge n. 526/1999;
  Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
  Considerato  che  la  condizione  richiesta dall'art. 5 del decreto
ministeriale    12    aprile   2000,   relativo   ai   requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, come integrato dal decreto
ministeriale  4 maggio 2005, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha
verificato  la  partecipazione, nella compagnie sociale, dei soggetti
appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli)
individuata  dall'art. 4 del medesimo decreto, che rappresenta almeno
i  2/3  della  produzione  tutelata  per la quale il consorzio chiede
l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;
  Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del
Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva «Sardegna» al
fine  di  consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e
specificatamente  indicate  all'art.  14,  comma  15  della  legge n.
526/1999;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1. Lo statuto del consorzio per la tutela dell'olio extravergine di
oliva  «Sardegna»  DOP,  con  sede  in  Cagliari,  Via Sassari, 3, e'
conforme  alle  prescrizioni  di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile
2000,   recante   disposizioni  generali  relative  ai  requisiti  di
rappresentativita'  dei  consorzi  di  tutela  delle denominazioni di
origine  protetta  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche protette
(IGP).