IL RETTORE

   Vista  la  legge  9  maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, ed in
particolare  l'art.  6  «Autonomia  delle  Universita'»  e  l'art. 16
«Universita'»;
  Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, emanato
con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge
9  maggio  1989,  n.  168,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   n.  188  del  12  agosto  1996  e  successive
modificazioni  (Gazzetta  Ufficiale  n. 158 del 9 luglio 1997, n. 101
del  4  maggio  1998,  n. 230 del 2 ottobre 1998, n. 106 del 9 maggio
2000,  n. 257 del 2 novembre 2004 e n. 120 del 23 maggio 2008), ed in
particolare l'art. 1, comma 3 in materia di revisione statutaria;
  Visto  il  regolamento  generale  di  Ateneo  emanato  con  decreto
rettorale n. 1373 del 26 ottobre 2000;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  «Riordinamento  della  docenza universitaria, relativa fascia di
formazione, nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»;
  Vista  la  legge  15  maggio  1997,  n.  127 «Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» ed in particolare l'art. 17;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 286 «Riordino e
potenziamento   dei   meccanismi   e   strumenti  di  monitoraggio  e
valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche  a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Vista  la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di
universita' e di ricerca scientifica e tecnologica»;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
  Vista  la  legge  4  aprile  2002, n. 56 «Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n. 8, recante
proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci,
formazione  sanitaria,  ordinamenti  didattici  universitari e organi
amministrativi della Croce Rossa»;
  Visto   il   decreto   ministeriale  n.  146  del  28  luglio  2004
«Approvazione nuovo modello di valutazione sistema universitario» con
il  quale  e'  stato  introdotto  il  nuovo  modello  teorico  per la
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO);
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509»;
  Vista  la  legge  30  dicembre  2004,  n.  311 «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2005)», ed in particolare l'art. 1, comma 105 in materia
di programmi triennali del fabbisogno;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  maggio  2005, n. 139 «Decreto
criteri  di  ripartizione  del Fondo di finanziamento ordinario (FFO)
delle Universita' per l'anno 2005» con il quale sono applicati per la
prima  volta  i  criteri  del  suddetto  nuovo modello teorico per la
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle Universita';
  Visto  l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7
convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 «Programmazione triennale
e valutazione delle Universita'»;
  Vista  la legge 24 novembre 2006, n. 286 «Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  3  ottobre  2006, n. 262, recante
disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria  e finanziaria», ed in
particolare  l'art.  2,  comma  138  e seguenti con il quale e' stata
istituita  l'Agenzia  nazionale  del  sistema  universitario  e della
ricerca;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 luglio 2007, n. 362 «Definizione
delle   linee   generali   d'indirizzo   della  programmazione  delle
Universita' per il triennio 2007-2009»;
  Visto   il   decreto   ministeriale   18   ottobre   2007,  n.  506
«Individuazione  di  parametri  e  criteri  per  il monitoraggio e la
valutazione   dei   risultati  dell'attuazione  dei  programmi  delle
Universita'»;
  Visto  il  Doc.  2007/3-bis  del  31  luglio  2007  «Misure  per il
risanamento   finanziario   e   l'incentivazione   dell'efficacia   e
dell'efficienza    del    sistema    universitario»   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze - Commissione tecnica per la finanza
pubblica;
  Vista  la  lettera  del Ministro dell'universita' e della ricerca e
del  Ministro  dell'economia e finanze del 2 agosto 2007 «Impegni del
Governo per un patto per 1'Universita' e la ricerca»;
  Vista  la  legge  24  dicembre  2007,  n.  244 «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria  2008)» ed in particolare l'art. 2, comma 429 che prevede
che  «1'assegnazione delle risorse di cui al comma 428 e' subordinata
all'adozione  di  un  piano  programmatico  approvato con decreto del
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI»;
  Visto che il predetto piano e' rivolto, tra l'altro, «ad elevare la
qualita'   globale   del  sistema  universitario  ed  il  livello  di
efficienza  degli Atenei, a rafforzare i meccanismi di incentivazione
per  un  uso  appropriato ed efficace delle risorse, ad accelerare il
riequilibrio  finanziario  tra  gli  Atenei  sulla  base di parametri
vincolanti di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e a
consentire  una  rapida  adozione  di un sistema programmatorio degli
interventi  che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio
da  attivare  a  cura del Ministero dell'universita' e della ricerca,
d'intesa  con  il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
CRUI,  e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse
all'adesione  formale  da parte dei singoli atenei agli obiettivi del
piano»;
  Viste le note rettorali prot. n. 549 dell'8 ottobre 2007 e prot. n.
673   del  3  dicembre  2007  in  materia  di  Governance  e  sistema
universitario;
  Tenuto  conto  delle valutazioni emerse in occasione degli incontri
che  si  sono  svolti  presso  i  Dipartimenti  e i Centri secondo il
seguente  calendario: Azienda Agraria 10 dicembre 2007, Disu, Ciclamo
e  Csalp  11 dicembre 2007; Discovabesa, Discutedo, Disma 12 dicembre
2007; Distateq 14 dicembre 2007; Decos 17 dicembre 2007; Dabac e Dear
18 dicembre 2007; Disafri 20 dicembre 2007; Dista 7 gennaio 2008; Daf
e  Discom 9 gennaio 2008, Orto Botanico e Gemini 10 gennaio 2008; Dsg
14  gennaio  2008;  Diprov  e Diprop 15 gennaio 2008; Disa 21 gennaio
2008 e Dipan 22 gennaio 2008;
  Viste  le  determinazioni del Senato accademico del 22 gennaio 2008
in materia di «Governance e sistema universitario»;
  Viste  le  determinazioni  del  Consiglio  di amministrazione del 7
febbraio 2008 in materia di «Governance e sistema universitario»;
  Tenuto  conto  che  in  data  14  marzo  2008 si e' svolta ai sensi
dell'art. 52 dello statuto la Conferenza di Ateneo convocata con nota
prot.  n.  1985  del  6  marzo  2008  sul  tema «Governance e sistema
universitario»;
  Visto  che  le  Universita'  entro  il 30 giugno devono adottare la
programmazione  triennale,  ai  sensi  dell'art.  1-ter, comma 2, del
decreto-legge  31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo
2005, n. 43, nel rispetto delle linee generali di indirizzo di cui al
decreto ministeriale n. 362/2007;
  Tenuto  conto che le recenti citate normative pongono al centro del
processo  di riforma del sistema universitario la valutazione, intesa
come  strumento  per  misurare  la «qualita'» delle prestazioni nella
didattica,  nella  ricerca  e  nella  gestione  delle  risorse  e per
ripartire   coerentemente  le  risorse  del  Fondo  di  finanziamento
ordinario agli Atenei;
  Considerato  che  le predette linee generali di indirizzo prevedono
che  «le  Universita'  adottino  modalita'  di  governo  in  grado di
assicurare   il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  sistema  e  di
garantire  trasparenza  e  responsabilita'  e  che  utilizzino, quale
supporto  alle scelte strategiche, la valutazione interna» e che «ove
necessario  e  come  propria scelta autonoma, gli Atenei provvedano a
rivedere  il  quadro  complessivo della propria governance al fine di
rendere  piu'  efficace  e  piu'  efficiente  1'assetto decisionale e
organizzativo dell'Ateneo»;
  Considerato  che  nelle  citate  linee di indirizzo ministeriali si
prevede  che  «i  singoli  Atenei  utilizzino  gli stessi obiettivi e
indicatori di Sistema nei criteri di assegnazione delle risorse verso
le  proprie  strutture,  suggerendo  un processo di trasferimento ''a
cascata'' delle linee generali di indirizzo»;
  Considerata  la  necessita'  di  rivedere  profondamente,  anche in
coerenza  con  le  predette linee generali di indirizzo ministeriali,
l'attuale  sistema  di  governance  dell'Ateneo,  poiche' gli attuali
meccanismi  decisionali  previsti  dallo  statuto  vigente  risultano
inadeguati  e  obsoleti  rispetto  al  mutato  contesto  normativo  e
finanziario      e      presentano      una      marcata     tendenza
all'autoreferenzialita',  che  trova espressione principalmente nella
composizione   e   nei   compiti   del  Senato  e  del  Consiglio  di
amministrazione, nonche' del Nucleo di valutazione;
  Considerata  l'indicazione  emersa  nel  corso  della Conferenza di
Ateneo del 14 marzo 2008 perche' i processi decisionali dell'Ateneo e
la rispettiva organizzazione di governo siano informati a principi di
partecipazione, efficienza, e snellezza e che le modifiche statutarie
necessarie  al  conseguimento  di questi obiettivi siano adottate con
rapidita';
  Considerato  pertanto  essenziale  rendere  piu'  efficace  e  piu'
efficiente  l'assetto decisionale e organizzativo dell'Ateneo in modo
da  coniugare autonomia e accountability da un lato, suddivisione dei
poteri e chiara attribuzione delle responsabilita' dall'altro;
  Ritenuto  altresi' indispensabile che negli Organi di Governo siano
rappresentate  anche le strutture della ricerca, in quanto concorrono
a  pieno  titolo  nelle  cinque  aree  della programmazione di cui al
decreto ministeriale n. 362/2007;
  Ritenuto  necessario  avviare una metodologia di ripartizione delle
risorse  interne all'Ateneo che risulti effettivamente premiale e che
incentivi  i  comportamenti  virtuosi delle strutture didattiche e di
ricerca  in  linea  con  quanto richiesto dagli obiettivi del sistema
universitario;
  Rilevata  l'urgenza  di  avviare  tempestivamente  un  processo  di
revisione  statutaria  coerente  e  funzionale  all'attuale  contesto
normativo  e finanziario, che abbia ad oggetto la rivisitazione della
governance  di  Ateneo  e  che  si  concluda in tempi ragionevolmente
rapidi;
  Vista  la  deliberazione  del  senato accademico e del consiglio di
amministrazione, assunta nella seduta congiunta del 10 aprile 2008 ex
art.  1,  comma  3,  dello  statuto  di Ateneo, con la quale e' stato
istituito  un  Organismo  con  la  funzione  di redigere una proposta
organica  di revisione statutaria in materia di governance di Ateneo,
sono  state  dettate disposizioni in relazione alla sua composizione,
alle   funzioni  e  ai  criteri  cui  il  predetto  organismo  dovra'
conformare  la  citata  proposta,  nonche'  sono state adottate norme
transitorie sugli organi di Ateneo;
  Vista  la nota rettorale di prot. n. 2601 del 14 aprile 2008 con la
quale   e'   stata   inviata   la   predetta  delibera  al  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  per l'esercizio del controllo di
legittimita' e di merito previsto dall'art. 6, comma 9 della legge n.
168/1989   sulle   disposizioni   in   essa  contenute  di  rilevanza
statutaria;
  Vista  la  nota n. 1458 del 7 maggio 2008 con la quale il Ministero
ai   sensi   dell'art.   6,  comma  9  della  legge  n.  168/1989  ha
rappresentato  di  non avere osservazioni da formulare in merito alla
predetta   deliberazione  assunta  in  seduta  congiunta  del  senato
accademico e del consiglio di amministrazione;
  Visto il decreto rettorale n. 453/08 dell'8 maggio 2008, pubblicato
nella  citata  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana - serie
generale  -  n.  120 del 23 maggio 2008, emanato a norma dell'art. 6,
comma  9  della  legge n. 168/1989 in assenza di rilievi da parte del
Ministero,   recante  disposizioni  di  rango  statutario  in  deroga
all'art. 47, comma 2, dello statuto di Ateneo;
  Vista  la  nota  prot.  n.  2026  del  4  giugno 2008 del Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca;
  Visto  il  decreto  rettorale  n.  460/08 del 13 maggio 2008 con il
quale,  in  attuazione  della citata delibera del senato accademico e
del  consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta ex art.
1,  comma 3 dello statuto in data 10 aprile 2008, sono stati nominati
i  componenti dell'Organismo con la funzione di redigere una proposta
organica di revisione statutaria in materia di governance di Ateneo;
  Vista  la  legge  6  agosto 2008, n. 133 «Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, recante
disposizioni  urgenti  per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la  competitivita',  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la
perequazione tributaria»;
  Vista  la  proposta  organica di revisione statutaria in materia di
governance  di  Ateneo,  adottata  nella  seduta  del 28 ottobre 2008
(riunione n. 11) dall'Organismo di cui al decreto rettorale n. 460/08
del 13 maggio 2008;
  Viste  le «Linee guida del Governo per 1'Universita'» presentate al
Consiglio  dei  Ministri n. 25 del 6 novembre 2008, ed in particolare
il paragrafo rubricato «La governance»;
  Visto  il  decreto-legge  10  novembre  2008,  n. 180 «Disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualita'  del sistema universitario e della ricerca», convertito, con
modificazioni nella legge 9 gennaio 2009, n. 1;
  Vista  la delibera del 19 novembre 2008 del senato accademico e del
consiglio  di  amministrazione riuniti in seduta congiunta ex art. 1,
comma  3  dello  statuto  relativa  alla  revisione  dello Statuto in
materia di governance di Ateneo;
  Vista la nota rettorale prot. n. 8964 del 20 novembre 2008 relativa
alla    trasmissione    della    predetta   delibera   al   Ministero
dell'istruzione,  universita' e ricerca per l'esercizio del controllo
di legittimita' e di merito previsto dall'art. 6, comma 9 della legge
9 maggio 1989, n. 168;
  Preso atto che la citata comunicazione e' stata acquisita agli atti
della  Ministero,  Direzione  generale  per l'Universita', in data 21
novembre 2008 con prot. n. 249;
  Considerato  che  la  competente  Direzione  generale del Ministero
dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,  con  nota  n.  356  del 5
dicembre  2008  ha  comunicato  al  Capo di Gabinetto del Ministro in
merito  alla  suddetta modifica statutaria che sotto il profilo delle
legittimita' non ci sono osservazioni da formulare;
  Tenuto  conto di quanto disposto dall'art. 6, comma 9 della legge 9
maggio 1989, n. 168;
  Ritenuto, pertanto, di poter procedere al perfezionamento dell'iter
amministrativo  previsto  per  apportare  modifiche  allo Statuto con
l'emanazione di apposito decreto rettorale;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Lo  Statuto  dell'Universita' degli studi della Tuscia, emanato con
decreto  rettorale  n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9
maggio  1989,  n.  168,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 188 del 12 agosto 1996 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  modificato  come di
seguito indicato:
  Art. 1 - Statuto d'autonomia.
  Il comma 3 e' cosi' modificato:
   3.  «La  revisione  dello  statuto spetta al senato accademico che
delibera   a   maggioranza   qualificata   dei  2/3  dei  componenti.
L'iniziativa per la revisione dello statuto e' promossa dal rettore o
da un terzo dei componenti del senato accademico o da un consiglio di
facolta'».
  Art. 8 - Definizioni.
  Al  comma  1, lettera c) la parola «specialistica» e' sostituita da
«magistrale».
  Art. 9 - Organi di governo dell'Universita' e organi di Ateneo.
  Le  parole  «,  il  collegio  dei  direttori  di dipartimento» sono
cassate.
  Art. 11 - Senato accademico.
  I commi 1 e 2 sono cosi' sostituiti:
   1.   Il   senato  accademico  svolge  le  funzioni  normative,  di
indirizzo, di programmazione generale.
   2. In particolare il senato accademico:
    a)  svolge  attivita'  di  indirizzo  e  di  coordinamento  delle
strutture didattiche e scientifiche e delle relative attivita';
    b) approva i regolamenti e la loro revisione;
    c)  delibera  la programmazione pluriennale, sentito il consiglio
di  amministrazione,  sulla  base  del quadro finanziario di Ateneo e
tenuto conto degli esiti della valutazione;
    d)  delibera  l'istituzione  dei  centri di spesa, eccetto quelli
dell'amministrazione  centrale,  secondo  le  procedure  previste dal
regolamento generale di Ateneo;

    e)  delibera la disattivazione e/o la trasformazione di strutture
sulla  base  degli  esiti  della  valutazione,  anche su proposta del
consiglio di amministrazione;
    f)  definisce  i criteri generali per la ripartizione degli spazi
di Ateneo tra i centri di spesa;
    g)  fornisce pareri su qualsiasi argomento che il rettore ritenga
opportuno sottoporre al suo esame;
    h)  nomina  i membri del consiglio di amministrazione e assume le
determinazioni di cui al successivo art. 12, commi 15 e 16;
    i) nomina i membri del nucleo di valutazione nei termini indicati
al successivo art. 14;
    l)  designa,  su  proposta del rettore, i membri del collegio dei
revisori dei conti;
    m)  esercita  tutte  le  altre  attribuzioni che allo stesso sono
demandate  dallo  statuto,  dai  regolamenti  di Ateneo e dalle norme
legislative.
  Il comma 5 e' cosi' sostituito:
   5.  Il  senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed
e' composto da:
    a) il rettore, che lo presiede;
    b) i presidi di facolta';
    c)  una  rappresentanza  dei  direttori di dipartimento in numero
pari a quella dei presidi;
    d) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;
    e)  tre  rappresentanti  dei ricercatori universitari e figure ad
essi equiparati dalla legge;
    f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
    g) tre rappresentanti degli studenti.
  Alle  adunanze  del  senato  accademico  partecipano, altresi', con
funzione  consultiva,  e  senza  che  la  loro presenza concorra alla
formazione   del  numero  legale  il  direttore  amministrativo,  con
funzioni  di  segretario  e, su invito del presidente, il pro-rettore
vicario.
  Al  comma  6 le parole «di cui al comma precedente» sono sostituite
da «e dei direttori di dipartimento».
  Art. 12 - Consiglio di amministrazione.
  I commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti commi da 1 a 17:
   1. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di indirizzo
della   gestione   amministrativa  e  finanziaria  dell'Ateneo  e  di
controllo  sull'apparato amministrativo. E' responsabile dinanzi agli
altri  organi  di  governo  dei  risultati ottenuti dall'Ateneo nella
valutazione  compiuta da organi esterni e delle conseguenze, anche di
tipo finanziario. A questo fine, in base alle informazioni raccolte e
alle  valutazioni compiute dal nucleo di valutazione, assume tutte le
conseguenti    determinazioni,    comprese   quelle   relative   alla
distribuzione delle risorse finanziarie.
   2.  Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1 il consiglio di
amministrazione:
    a)  adotta  il  bilancio  preventivo e le relative variazioni, il
conto  consuntivo  e  i  bilanci  pluriennali  di  Ateneo,  secondo i
procedimenti  contemplati  dal  regolamento per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita';

    b)  adotta  i  provvedimenti che comportino oneri di bilancio nei
limiti  e  per gli oggetti tassativamente determinati dal regolamento
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
    c)  assume  determinazioni  in  ordine  alla  ripartizione  delle
risorse destinate alla ricerca e alla didattica in conformita' con la
programmazione  pluriennale  sulla base degli esiti della valutazione
dei risultati conseguiti dalle strutture;
    d)  assume determinazioni in ordine al reclutamento del personale
docente in conformita' con la programmazione pluriennale e sulla base
degli   esiti   della  valutazione  dei  risultati  conseguiti  dalle
strutture, su proposta dei consigli di facolta';
    e)  assume  determinazioni in ordine alle dotazioni organiche del
personale  tecnico-amministrativo  delle  strutture  e  alla relativa
copertura  in  conformita'  con la programmazione pluriennale e sulla
base  degli  esiti  della  valutazione dei risultati conseguiti dalle
strutture;
    f)  delibera la costituzione degli uffici di livello dirigenziale
dell'amministrazione centrale dell'Universita';
    g) conferisce le funzioni di direttore amministrativo su proposta
del rettore;
    h)   conferisce   gli  incarichi  di  direzione  delle  strutture
amministrative   di   livello   dirigenziale  e  assegna  i  relativi
obiettivi;
    i) determina la misura delle indennita' di risultato ai dirigenti
sulla base degli esiti della valutazione;
    l)  approva  gli  accordi  quadro  in  ordine  alle  attivita' di
collaborazione con soggetti esterni;
    m)  approva, sentito il senato degli studenti, le regole generali
per l'attivazione delle attivita' autogestite dagli studenti;
    n)  esprime  parere  sugli  atti della programmazione pluriennale
deliberata dal senato accademico sulla base del quadro finanziario di
Ateneo e tenuto conto degli esiti della valutazione;
    o) determina annualmente gli importi delle tasse e dei contributi
a carico degli studenti, sentito il senato degli studenti;
    p)  determina la misura delle indennita' di carica previste dallo
statuto;
    q)  adotta  la programmazione pluriennale dei lavori pubblici nel
rispetto  dei  criteri  fissati dal senato in materia di ripartizione
degli spazi;
    r)  assume  determinazioni  inerenti  la  realizzazione  di opere
edilizie   e   ristrutturazioni   degli   edifici  nell'ambito  della
programmazione pluriennale;
    s)  assume determinazioni in ordine ai programmi di rientro delle
strutture  o ad altre misure da adottare in presenza di situazioni di
maggiore  scostamento dagli standard qualitativi prefissati segnalate
dal nucleo di valutazione;
    t)   formula   proposte  al  senato  accademico  in  ordine  alla
disattivazione e/o trasformazione di strutture sulla base degli esiti
della valutazione dei risultati;
    u)   svolge   ogni   altra   attribuzione   ad   esso   assegnata
dall'ordinamento  universitario  e  dal presente statuto nel rispetto
dei principi di decentramento delle decisioni e delle responsabilita'
ai centri di spesa e della separazione tra le funzioni di indirizzo e
quelle di gestione.

   3. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
    a) il rettore che lo presiede;
    b)  tre  membri  dell'Universita'  della  Tuscia,  garantendo  la
presenza delle diverse componenti del personale;
    c) due membri esterni all'Universita' della Tuscia.
  La  composizione  del consiglio di amministrazione e' integrata con
uno   studente   di   comprovata   qualificazione  individuato  dalla
componente  studentesca  secondo  modalita' definite dal senato degli
studenti. Lo studente partecipa con voto deliberativo sulle questioni
che riguardano direttamente la predetta componente relativamente alle
delibere di cui al precedente comma 2, lettere a), b), m) ed o).
  In  caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo  del  rettore  il
consiglio  e'  presieduto  da  un  componente designato dal consiglio
stesso.
  Su  invito del Presidente, partecipa al consiglio d'amministrazione
il direttore amministrativo senza diritto di voto.
   4.  I  membri  del  consiglio  di  amministrazione sono scelti tra
soggetti  di  comprovata  qualificazione  ed esperienza professionale
nella gestione di strutture e/o risorse in enti pubblici e privati.
   5.   Non   possono   essere   nominati  membri  del  consiglio  di
amministrazione   il   direttore   amministrativo   e   i   dirigenti
dell'Universita'.
   6.  Durante  il periodo del loro mandato e nei tre anni successivi
alla   conclusione   dello   stesso,   i   membri  del  consiglio  di
amministrazione  esterni all'Universita' non possono intrattenere con
1'Universita' stessa alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito.
   7.   Il  consiglio  di  amministrazione  e'  nominato  dal  senato
accademico  nella  sua prima seduta. A tale scopo, il rettore convoca
il  senato accademico almeno trenta giorni prima della data stabilita
per la seduta.
   8.  Per  la  nomina  dei tre membri dell'Universita' della Tuscia,
fino  ai  dieci  giorni  precedenti  la seduta medesima, un numero di
venticinque dipendenti dell'Universita' puo' presentare candidature a
componente  del  consiglio di amministrazione. Ciascun dipendente non
puo'  sottoscrivere  piu'  di  una  candidatura.  Sono  esclusi dalla
possibilita'  di  sottoscrivere candidature il rettore e i membri del
senato accademico.
   9.  Per  la  nomina dei due soggetti esterni all'Universita' della
Tuscia  si  ricorre  ad  un  bando  esterno da pubblicare sul sito di
Ateneo.
   10.   Sia   per   i  membri  interni  che  per  i  membri  esterni
all'Universita' della Tuscia, la presentazione della candidatura deve
essere  accompagnata da un curriculum vitae del candidato, presentato
nei  modi  previsti  dal  regolamento generale di Ateneo, che serva a
comprovare  la  sussistenza  dei  requisiti di cui al comma 4, e, nel
caso  dei membri interni dall'accettazione della candidatura medesima
da parte dello stesso. I curricula sono pubblicati sul sito di Ateneo
non oltre dieci giorni precedenti alla riunione del senato accademico
convocato per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione.
   11.  Il  senato  accademico,  nel  rispetto delle disposizioni del
regolamento  generale  di  Ateneo,  vota  a  scrutinio  segreto sulle
candidature   presentate   in   base   al   criterio  generale  della
qualificazione   ed   esperienza  professionale  procedendo  in  fasi
distinte per i membri esterni all'Universita' e per i membri interni.
   12.  Sono  nominati  coloro che raggiungono, nel corso della prima
votazione, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
   13.  Limitatamente  ai  posti del consiglio di amministrazione non
assegnati nel corso della prima votazione, si procede, nella medesima
seduta  del senato accademico, ad un ballottaggio tra i candidati, in
numero  non  superiore  al  doppio dei posti ancora da assegnare, che
abbiano riportato, nel corso della prima votazione, il maggior numero
dei  voti. Risultano nominati coloro che conseguono il maggior numero
dei voti fino alla copertura dei posti da assegnare.
   14.  Ciascun senatore nelle votazioni di cui ai commi 12 e 13 ha a
disposizione  un numero di voti, rispettivamente per i membri interni
e  per  quelli  esterni,  pari  a  quello dei membri del consiglio da
eleggere.
   15.  Il senato accademico puo' revocare per motivata giusta causa,
secondo  le  disposizioni del codice civile, il mandato di uno o piu'
membri  della  componente  designata del consiglio di amministrazione
tenuto conto delle procedure disciplinate dal regolamento generale di
Ateneo.   La  proposta  di  revoca,  sottoscritta  dalla  maggioranza
assoluta  dei  membri  del  senato,  senza  computare  a  tal fine il
rettore,  viene  messa in discussione non prima di dieci giorni e non
oltre  trenta  giorni  dalla sua presentazione. Deve essere approvata
dai 2/3 dei membri il senato, senza computare a tal fine il rettore.
   16.   Il  senato  accademico  segnala  altresi'  al  consiglio  di
amministrazione,  con  apposita  deliberazione  assunta a maggioranza
assoluta, i casi di:
    a)   grave   e/o   reiterato   scostamento   del   consiglio   di
amministrazione rispetto agli indirizzi del senato accademico;
    b)   mancato   conseguimento  degli  obiettivi  per  gravi  cause
direttamente imputabili al consiglio di amministrazione.
  Nella medesima deliberazione il senato accademico fissa un termine,
non  superiore a sessanta giorni, al consiglio di amministrazione per
1'adozione  di  adeguati  correttivi.  In caso di mancata adozione da
parte  del consiglio di amministrazione dei suddetti correttivi entro
il   termine  citato,  puo'  essere  sottoscritta  dalla  maggioranza
assoluta  dei  membri  del  senato,  senza  computare  a  tal fine il
rettore,   una   motivata   mozione  di  sfiducia  del  consiglio  di
amministrazione.  La  mozione viene messa in discussione non prima di
dieci  giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed e'
approvata dai 2/3 dei membri del senato accademico, senza computare a
tal  fine  il rettore. Se la mozione viene approvata, si procede allo
scioglimento del consiglio e alla nomina dei nuovi membri.
   17.  Il  consiglio  di amministrazione e' convocato dal rettore di
norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno tre componenti.
  Il comma 7 e' abrogato.
  Art. 14 - Nucleo di valutazione.
  I commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti commi da 1 a 13:
   1.   Il   nucleo  di  valutazione  svolge  tutte  le  funzioni  di
valutazione  previste  dalla  normativa  vigente  secondo  criteri  e
modalita' predeterminati dal medesimo, in conformita' con i parametri
utilizzati  dagli  organi  di  valutazione  esterna.  Opera  in piena
autonomia  rispetto  agli  organi  di  governo  ai  quali riferisce i
risultati   dell'attivita'  di  valutazione  compiuta  garantendo  la
massima   trasparenza   e   diffusione   all'interno   e  all'esterno
dell'Ateneo.
   2. In particolare il nucleo di valutazione:
    a)  determina  i  criteri  e i parametri per la valutazione delle
attivita'  di ricerca, didattiche e amministrative tenuto conto della
specificita' delle strutture;
    b)  effettua la valutazione periodica della qualita' dei corsi di
studio e dei servizi universitari;
    c)  effettua la valutazione delle attivita' istituzionali e delle
strutture didattiche e di ricerca;
    d)  effettua la valutazione della completezza e della correttezza
della  comunicazione pubblica, nonche' di servizi e strutture per gli
studenti;
    e)   effettua  la  valutazione  periodica  della  qualita'  delle
attivita' di ricerca;
    f)  relaziona agli organi di governo sui risultati dell'attivita'
di valutazione.
   3. Il nucleo di valutazione e' composto da:
    a) il coordinatore;
    b)   quattro   membri   da  individuarsi  tra  soggetti  di  alta
qualificazione ed esperienza esterni all'Ateneo.
   4.  Il  nucleo  di  valutazione  e' nominato dal senato accademico
nella   sua   prima  seduta.  A  tale  scopo,  il  rettore  invia  la
convocazione  almeno  trenta giorni prima della data stabilita per la
seduta.  Trenta  giorni  prima della seduta e' pubblicato un apposito
bando  per  la  presentazione  delle  candidature  che  preveda  come
requisito  di partecipazione il possesso di un'alta qualificazione ed
esperienza nel campo della valutazione anche in ambito non accademico
da   comprovare   mediante   presentazione,  nei  modi  previsti  dal
regolamento generale di ateneo, di curriculum vitae. I curricula sono
pubblicati sul sito di Ateneo non oltre i dieci giorni antecedenti la
data della riunione del senato convocata per la nomina del nucleo.
   5. Il senato accademico seleziona i quattro membri assicurando che
due  componenti posseggano esperienza di valutazione universitaria in
diversi settori della conoscenza.

   6.  Sono  nominati  coloro  che raggiungono, nel corso della prima
votazione, la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto.
   7.  Limitatamente ai posti del nucleo di valutazione non assegnati
nel  corso  della  prima votazione, si procede, nella medesima seduta
del  senato accademico, ad un ballottaggio tra i candidati, in numero
non  superiore  al  doppio dei posti ancora da assegnare, che abbiano
riportato,  nel  corso  della  prima votazione, il maggior numero dei
voti.  Risultano nominati coloro che conseguono il maggior numero dei
voti fino alla copertura dei posti da assegnare.
   8.  Ciascun  senatore  nelle  votazioni di cui ai commi 6 e 7 ha a
disposizione  un  numero  di  voti  pari  a quello dei componenti del
nucleo da eleggere.
   9.  Il coordinatore e' designato dal senato accademico all'interno
di  una  rosa  di  cinque  candidati  scelti  tra professori di ruolo
dell'Ateneo  in  possesso  di una comprovata competenza in materia di
valutazione. La rosa e' proposta dal rettore.
   10.  Al  termine delle suddette procedure il nucleo di valutazione
e' istituito con decreto rettorale.
   11.  In caso di assenza o impedimento temporaneo del coordinatore,
il  nucleo  e'  presieduto  da un componente del nucleo designato dal
senato accademico nella seduta di cui al comma 4.
   12.  Durante il periodo del loro mandato e nei tre anni successivi
alla  conclusione  dello  stesso,  i  membri  esterni  del nucleo non
possono  intrattenere  con l'Universita' stessa alcun altro rapporto,
neanche a titolo gratuito.
   13.  Il nucleo ha accesso ai documenti amministrativi nel rispetto
della  normativa  a  tutela  della  riservatezza  e  puo' richiedere,
oralmente  o  per iscritto, informazioni agli uffici amministrativi e
alle strutture didattiche e di ricerca.
  Art. 18 - Forme di rappresentanza e partecipazione degli studenti.
  Al comma 3, le lettere c) ed e) sono cosi' sostituite:
   c)  esprime  pareri sui regolamenti nei casi previsti dal presente
statuto;
   e)     esprime    parere    sulla    programmazione    pluriennale
dell'Universita' predisposta dal senato accademico.
  Al  comma 4 le parole «i rappresentanti degli studenti eletti negli
organi  di  governo  di  Ateneo» sono sostituite da «i rappresentanti
degli studenti negli organi di governo di Ateneo».
  Art. 22 - Regolamenti di Ateneo.
  Al   comma   1   sono   cassate  le  parole  «e  del  consiglio  di
amministrazione,  secondo  le  rispettive  competenze,  ai  sensi del
presente statuto».

  Al  comma 3 le parole «e dal consiglio di amministrazione in seduta
congiunta,   a   maggioranza  assoluta  dei  componenti,  sentite  le
facolta'»  sono  sostituite  da  «a  maggioranza assoluta dei membri,
sentite le facolta'».
  Al  comma  5  le  parole  «consiglio  di amministrazione sentito il
senato  accademico  e  i  dipartimenti.»  sono  sostituite da «senato
accademico,   sentiti   il   consiglio   di   amministrazione   e   i
dipartimenti».
  Al  comma  6  le  parole  «consiglio di amministrazione, sentito il
senato  accademico,  le facolta' e i dipartimenti» sono sostituite da
«senato accademico sentiti le facolta' e i dipartimenti».
  Art. 23 - Regolamenti delle strutture.
  Al   comma   2   sono   cassate  le  parole  «e  del  consiglio  di
amministrazione, secondo le rispettive competenze,».
  Al  comma  4  sono  cassate  le parole «, previo esame da parte del
senato  accademico  e  del  consiglio  di amministrazione, secondo le
rispettive competenze».
  Art. 25 - Strutture didattiche e scientifiche.
  Al comma 1 la parola «specialistica» e' sostituita da «magistrale».
  Art. 26 - Facolta'.
  Al  comma  6  le parole «anche in relazione ai piani pluriennali di
sviluppo»   sono  sostituite  da  «nell'ambito  della  programmazione
pluriennale dell'Universita'».
  Art. 36 - Collegio dei Direttori di dipartimento.
  Abrogato.
  Art. 39 - Centri di servizio.
  Al  comma  1  le parole «ed il consiglio di amministrazione possono
deliberare per la parte di loro competenza,» sono sostituite da «puo'
deliberare».
  Art. 47 - Disciplina delle cariche e dei mandati.
  Al  comma  1  le  parole  «e  del  consiglio di amministrazione, di
membro»  sono  sostituite  da  «,  di  componente  del  consiglio  di
amministrazione,»;  le  parole  «,  salvo  che  non  sia diversamente
disposto,» sono cassate.
  Al  comma  2  le  parole  «e  del  consiglio di amministrazione, di
membro»  sono  sostituite  da  «,  di  componente  del  consiglio  di
amministrazione,».
  Al comma 3 si aggiunge la seguente ultima frase:
   «Ai  membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso la
cui misura e' determinata dal senato accademico».