IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista  il  decreto-legge 7 settembre 2001 , n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista  il  decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
  Vista  il  decreto-legge  9  ottobre  2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
  Vista  il  decreto-legge  11  maggio  2007, n. 61 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
  Vista  il  decreto-legge  23  maggio  2008  n. 90,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'art.  19  del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato
prorogato,  fino  al  31  dicembre  2009,  lo  stato di emergenza nel
settore dei rifiuti nella regione Campania;
  Vista  il  decreto-legge del 6 novembre 2008, n. 172 recante misure
straordinarie   per   fronteggiare   l'emergenza  nel  settore  dello
smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione  Campania,  nonche'  misure
urgenti di tutela ambientale;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
n. 3693 e n. 3716 del 2008;
  Vista  il  Piano straordinario di messa in sicurezza degli impianti
di  trattamento e selezione dei rifiuti elaborato in data 29 dicembre
2009;
  Ravvisata la necessita' di garantire, con il massimo rispetto della
tutela   ambientale,   l'utilizzazione  dei  siti  e  delle  aree  di
stoccaggio  dei rifiuti, di cui al comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3716 del 19 novembre
2008;
  Visto  il  comma  2  dell'art.  8 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n.90,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 luglio 2008,
n. 123,  in  materia  di  stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti
nella regione Campania;
  Visto il comma 2 dell'art. 2-ter del decreto-legge 6 novembre 2008,
n. 172,  convertito  con modificazioni ed integrazioni dalla legge 30
dicembre  2008,  n. 210, inserito in sede di conversione, che prevede
che l'attuazione della disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 8
del   citato   decreto-legge   n. 90   del   2008,   sia   sottoposta
all'autorizzazione comunitaria;
  Sentito  l'Ufficio  comunicazione,  affari  giuridici  e protezione
civile  della  Commissione europea - DG Ambiente-Commissione Europea,
per il tramite del Dipartimento delle politiche comunitarie, il quale
ritiene   che  la  formulazione  del  comma  2  dell'art.  2-ter  del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito con modificazioni ed
integrazioni  dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 non sia pertinente
e  risulti  pertanto  del tutto irrealizzabile, in quanto, il diritto
comunitario  non prevede alcuna forma di autorizzazione in materia di
stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti;
  Ravvisata  la  necessita'  di assicurare il regolare svolgimento di
tutte  le  misure  straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza  nel
settore  dello  smaltimento  dei rifiuti nella regione Campania, onde
scongiurare  la  paralisi  delle  attivita'  relative  al  ciclo  dei
rifiuti,   con   particolare  riferimento  a  quelle  in  materia  di
stoccaggio e deposito temporaneo dei medesimi;
  Visto  il  comma  5  dell'art.  1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3369 del 13 agosto 2004;
  Su  proposta  del  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza del
Consiglio  dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto legge 23 maggio
2008,  n. 90,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123;

                              Dispone:


                               Art. 1.

  1.  Nelle more dell'attuazione del Piano di cui all'art. 1, comma 1
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del
16  luglio  2008  e'  prorogata,  fino  al  termine  dello  stato  di
emergenza,   l'autorizzazione  al  funzionamento  degli  impianti  di
trattamento  e selezione dei rifiuti di cui alla disposizione citata,
assicurando  le  misure straordinarie di presidio e tutela dei luoghi
di lavoro di cui all'art. 1, comma 2 della citata ordinanza.
  2.  In  relazione  al  perdurare  dello  stato  di emergenza per la
gestione  dei rifiuti nella regione Campania, l'art. 1 dell'ordinanza
del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008
si applica anche ai siti ed alle aree gestiti dai Commissari ad acta,
di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
n. 3716  del  19  novembre 2008, nelle more della redazione del Piano
straordinario  complessivo  di  messa  in  sicurezza  elaborato dalla
Missione  sicurezza,  da  attuarsi  da  parte  della Missione tecnico
operativa.