IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale, delle  infrastrutture  e
                             dei servizi 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto 7 marzo 2008  concernente  l'individuazione  degli
uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e  la  definizione  dei
relativi compiti; 
  Considerato che la commissione sementi di  cui  all'art.  19  della
citata legge n. 1096/71, nella riunione  del  17  dicembre  2008,  ha
espresso parere favorevole  all'iscrizione,  nel  relativo  registro,
delle varieta' indicate nel dispositivo; 
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, le sotto  elencate  varieta',  le
cui descrizioni e i risultati delle prove  eseguite  sono  depositati
presso questo Ministero: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
   Roma, 9 gennaio 2009 
                                         Il direttore generale: Blasi