IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 che al comma 40 dell'art. 1
stabilisce  che a decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul
prezzo  di vendita al pubblico delle specialita' medicinali collocate
nelle  classi  a)  e  b), di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per
i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al
6,65  per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico
al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto (IVA); che il Servizio
sanitario  nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie
di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le
specialita'  medicinali  il  cui  prezzo  di  vendita  al pubblico e'
inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialita' medicinali
il  cui  prezzo  di vendita al pubblico e' compreso tra lire 50.000 e
lire  99.999,  al  9  per  cento per le specialita' medicinali il cui
prezzo  di  vendita  al  pubblico e' compreso tra lire 100.000 e lire
199.999  e  al  12,5  per  cento per le specialita' medicinali il cui
prezzo  di  vendita  al  pubblico  e' compreso tra euro 103,29 e euro
154,94  e al 19 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo
di  vendita  al  pubblico  e'  superiore  a  euro  154,94; che per le
farmacie  rurali  che  godono  dell'indennita'  di residenza ai sensi
dell'art.   2  della  legge  8  marzo  1968,  n.  221,  e  successive
modificazioni,  restano  in vigore le quote di sconto di cui all'art.
2,  comma  1,  della  legge  28  dicembre  1995,  n. 549 e che per le
farmacie  con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500
milioni,  le  percentuali previste dal presente comma sono ridotte in
misura pari al 60 per cento;
  Visto  il  comma 826 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre
2006  (Finanziaria  2007) che, al fine di favorire il mantenimento di
un'efficiente  rete  di  assistenza  farmaceutica  territoriale anche
nelle  zone  disagiate, proroga per il triennio 2007-2009 l'ulteriore
riduzione  delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un
fatturato  annuo  in  regime di Servizio sanitario nazionale al netto
dell'imposta  sul  valore  aggiunto non superiore ad euro 258.228,45,
gia'  disposta,  limitatamente  all'arco  temporale decorrente dal 1°
marzo al 31 dicembre 2006, dall'art. 38 del decreto-legge 30 dicembre
2005,  n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006,  n.  51 rispetto a quella prevista dal quinto periodo del comma
40  dell'art.  1  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto ministeriale 6 marzo 2007, adottato in attuazione
del  predetto  art.  38  del  decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e
recante  modalita' e criteri di concessione alle farmacie interessate
dell'ulteriore  riduzione  delle percentuali di sconto, limitatamente
al periodo 1° marzo - 31 dicembre 2006;
  Ritenuto  di  continuare  a  ritenersi  applicabili,  anche  per il
triennio  2007  -  2009,  le medesime modalita' ed i medesimi criteri
gia'  adottati  in  precedenza  per il riconoscimento delle ulteriori
riduzioni  delle  percentuali  di sconto alle farmacie interessate in
quanto  gia'  destinatarie  della  riduzione  dello sconto operato ai
sensi  del  quinto  periodo  del  comma 40 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
  Rilevato  che  il  citato  comma  826  pone  a  carico del Servizio
sanitario  nazionale  la  maggiore  spesa derivante dall'applicazione
della  riduzione  dello  sconto per un importo per l'anno 2007 pari a
euro 2.500.000,00;
  Rilevato,  altresi',  che  per  l'attuazione  della norma nell'arco
temporale  dalla  stessa  indicato  la valutazione del fatturato deve
essere riferita all'anno 2006;
  Verificato  che  attraverso i dati forniti da FederFarma e AssoFarm
con  nota  del  17  aprile  2007  le  farmacie  che  rientrano  nella
fattispecie in esame sono in numero non superiore a 1.820;
  Ritenuto   che  per  l'applicazione  concreta  della  normativa  le
farmacie  interessate  che hanno registrato un fatturato in regime di
Servizio  sanitario  nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro
258.228,45 potrebbero essere suddivise in due fasce:
   la  prima  fascia comprende le farmacie il cui fatturato, relativo
all'erogazione  dei  farmaci  in  convenzione  a  carico del Servizio
sanitario nazionale, non supera euro 150.000,00 che hanno corrisposto
nel  2006 al Servizio sanitario nazionale uno sconto complessivo pari
a euro 978.530,01;
   la seconda fascia comprende le farmacie il cui fatturato, relativo
all'erogazione  dei  farmaci  in  convenzione  a  carico del Servizio
sanitario  nazionale,  superiore  a  euro 150.000,00 non raggiunge il
limite  fissato dalla norma in euro. 258.228,45 che hanno corrisposto
nel  2006 al Servizio sanitario nazionale uno sconto complessivo pari
a euro 5.159.678,04;
  Considerato  che  complessivamente  lo  sconto  praticato ammonta a
euro. 6.138.208,06 e che lo stesso puo' essere ridotto per un importo
non superiore a euro. 2.500.000,00;
  Valutata  l'opportunita'  di  esentare  dal  praticare lo sconto la
prima  fascia  di  farmacie  e  ridurre  proporzionalmente  lo sconto
praticato dalle farmacie della seconda fascia;
  Ritenuto di esplicitare, per ciascuna regione e provincia autonoma,
il valore assoluto delle predette esenzioni e riduzioni di sconto per
un totale complessivo di euro 2.500.000,00 e di prevedere il rimborso
alle   stesse   regioni  e  province  autonome  degli  importi  cosi'
determinati;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  maggio  2008 del Ministro del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali che determina le
attribuzioni  delegate,  come trattazione e firma, al Sottosegretario
di Stato prof. Ferruccio Fazio;
  Acquisito  il  parere  della  Conferenza Stato regioni, manifestato
nella seduta del 20 dicembre 2007 (rep. 281/CSR);
                              Decreta:


                               Art. 1.

  Per l'anno 2007, ai fini di quanto disposto dal comma 826 dell'art.
1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 in ordine alla proroga, per
il  triennio 2007-2009, dell'ulteriore riduzione delle percentuali di
sconto  a  carico  delle farmacie con un fatturato annuo in regime di
Servizio   sanitario  nazionale  al  netto  dell'imposta  sul  valore
aggiunto non superiore ad euro 258.228,45, rispetto a quella prevista
dal  quinto  periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni,  per  le farmacie gia'
destinatarie della riduzione dello sconto operato ai sensi del quinto
periodo  del  comma  40  dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni si applica quanto segue:
   a.  Le  farmacie  che  nel  2006  hanno registrato un fatturato in
regime  di  Servizio sanitario nazionale, relativo alla erogazione di
farmaci   in  convenzione,  al  netto  dell'IVA,  inferiore  a  euro.
150.000,00  sono  esentate  dal  praticare  lo  sconto previsto dalla
normativa   vigente,   con   una  relativa  spesa  valutata  in  euro
978.530,01;
   b.  per  le farmacie che nel 2006 hanno registrato un fatturato in
regime  di  Servizio sanitario nazionale, relativo alla erogazione di
farmaci  in  convenzione,  al  netto  dell'IVA,  compreso  tra  euro.
150.000,00  e euro 258.228,45, lo sconto previsto dalle norme vigenti
e'  ridotto  del  29,487%,  con  una  relativa spesa valutata in euro
1.521.469,99.