IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  G.U.  n. 145 del 23 giugno 1995)
concernente  «Aspetti  applicativi  delle  nuove  norme in materia di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto del Ministro della Sanita' del 15 marzo 1996 (G.U.
n.  74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in
materia  di  prodotti  fitosanitari,  in  applicazione del decreto 17
marzo  1995,  n.  194  e, in particolare, l'articolo 2 del decreto in
questione  relativo  alle  semplificazioni  per  i prodotti uguali ad
altri  gia'  autorizzati,  ai  sensi dell'art. 5, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'articolo  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.
85,  recante  «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture
di  Governo  in  applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della
legge  24  dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  le funzioni del
Ministero   della   salute   con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
strumentali e di personale;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 9 ottobre 2008 dall'impresa
TECOMAG  S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in
commercio del prodotto fitosanitario denominato SCIARADA FL uguale al
prodotto  di  riferimento  denominato  ZIP registrato al n. 12198 con
D.D.  in data 26 ottobre 2005 dell'impresa Diachem S.p.A. con sede in
Albano S. Alessandro (BG);
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato D.M. 15 marzo 1996 e
in particolare che:
   il  prodotto  e'  uguale al prodotto di riferimento denominato ZIP
dell'impresa Diachem S.p.A.;
   non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo  il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
   sussiste  un  legittimo  accordo  con  il titolare del prodotto di
riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato  che la classificazione del preparato denominato SCIARADA
FL  e'  conforme  a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Bifentrin;
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;
                              Decreta:

  A  decorrere  dalla  data del presente decreto e fino al 26 ottobre
2010 l'impresa TECOMAG S.r.l. con sede in S. Martino di Mugnano (MO),
via  Bellaria,  356/a  e'  autorizzata  ad  immettere in commercio il
prodotto  fitosanitario PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato SCIARADA
FL  con  la  composizione  e  alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:   ml
10-20-50-100-250-500-750 e litri 1-2-5-10.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego  dall'impresa  : FIVESTAR  (Nantong) Chemical Company Ltd -
Nantong,  Jiangsu  (Rep.  Pop.  Cinese)  nonche' preparato presso gli
stabilimenti delle imprese:
   CHEMIA  S.p.A.  - S. Agostino (FE) autorizzato con decreti dell'11
novembre 1975/30 novembre 1994;
   DIACHEM S.p.A. - UP-SIFA - Caravaggio (BG) autorizzato con decreti
del 26 marzo 1987/5 febbraio 2007.
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14494.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata.
   Roma, 10 gennaio 2009
                                      Il direttore generale: Borrello