IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD); Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004 e successive modifiche ed integrazioni con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Albana di Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cagnina di Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1997 e successive modifiche ed integrazioni con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Colli di Faenza» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 1 luglio 1997 e successive modifiche ed integrazioni con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Colli d'Imola» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2001 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Romagna Centrale» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pagadebit di Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1995 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Romagna Albana spumante» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2003 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sangiovese di Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano di Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 60303 del 16 gennaio 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOCG «Albana di Romagna»; Visto il decreto ministeriale 60297 del 16 gennaio 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Cagnina di Romagna»; Visto il decreto ministeriale 60296 del 16 gennaio 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Colli di Faenza»; Visto il decreto ministeriale 60294 del 16 gennaio 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Colli d'Imola»; Visto il decreto ministeriale 60295 del 16 gennaio 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Colli di Romagna Centrale»; Visto il decreto ministeriale 60298 del 16 gennaio 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Pagadebit di Romagna»; Visto il decreto ministeriale 60304 del 16 gennaio 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Romagna Albana spumante»; Visto il decreto ministeriale 60299 del 16 gennaio 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Sangiovese di Romagna»; Visto il decreto ministeriale 60300 del 16 gennaio 2004, con il quale veniva conferito al Consorzio vini di Romagna l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Trebbiano di Romagna»; Vista la nota prot. 4384 del 1 agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3 del decreto 29 marzo 2008; Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio vini di Romagna, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007; Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dal Consorzio vini di Romagna sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 12 dicembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della Regione Emilia Romagna; Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio vini di Romagna, e il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 12 dicembre 2008; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio vini di Romagna istante, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007; Decreta: Art. 1. 1. Il Consorzio vini di Romagna, con sede legale in Corso della Repubblica n. 5 Forli' e sede amministrativa in Corso Garibaldi n. 2 Faenza, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Albana di Romagna» e per le DOC «Cagnina di Romagna», «Colli d'Imola», «Colli di Faenza», «Colli di Romagna Centrale», «Pagadebit di Romagna», «Romagna Albana Spumante», «Sangiovese di Romagna» e «Trebbiano di Romagna», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.