IL DIRETTORE GENERALE
                    del controllo della qualita'
                      e dei sistemi di qualita'
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che
modifica  i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e
(CE) n. 1493/1999;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini;
  Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992, n. 109, recante
l'attuazione   delle  direttive  (CE)  89/395  e  86/396  concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del  4  giugno  1997,  n.  256,  recante  norme  sulle condizioni per
consentire  l'attivita'  dei  Consorzi  volontari  di  tutela  e  dei
Consigli  interprofessionali  delle  denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  29  marzo  2007  concernente le disposizioni sul controllo
della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate
(VQPRD),  che  abroga  il  decreto  ministeriale  29  maggio 2001, il
decreto  ministeriale  31  luglio  2003 ed il decreto ministeriale 21
marzo 2002;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del
piano  dei  controlli,  del prospetto tariffario e determinazione dei
criteri  per  la  verifica  della  rappresentativita'  della  filiera
vitivinicola,  in  applicazione  dell'art. 2, comma 2, del decreto 29
marzo 2007;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  17  luglio  2008  concernente  la modifica dello schema di
piano  dei  controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13
luglio  2007,  recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2,
del  decreto  ministeriale  29 marzo 2007, relativo alle disposizioni
sul  controllo  della  produzione  dei  vini  di qualita' prodotti in
regioni determinate (VQPRD);
  Visto  il decreto ministeriale 2 luglio 2004 e successive modifiche
ed  integrazioni  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione
di  origine  controllata  e garantita dei vini «Albana di Romagna» ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto ministeriale 17 marzo 1998 con il quale e' stata
riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Cagnina  di  Romagna»  ed  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Visto  il decreto ministeriale 4 agosto 1997 e successive modifiche
ed  integrazioni  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione
di  origine  controllata  del  vino «Colli di Faenza» ed approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il decreto ministeriale 1 luglio 1997 e successive modifiche
ed  integrazioni  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione
di  origine  controllata  del  vino  «Colli  d'Imola» ed approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29 settembre 2001 con il quale e'
stata  riconosciuta  la denominazione di origine controllata dei vini
«Colli  di Romagna Centrale» ed approvato il relativo disciplinare di
produzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei vini «Pagadebit di Romagna» ed approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto ministeriale 5 giugno 1995 con il quale e' stata
riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Romagna  Albana  spumante»  ed approvato il relativo disciplinare di
produzione;
  Visto  il decreto ministeriale 7 ottobre 2003 con il quale e' stata
riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
«Sangiovese  di  Romagna»  ed  approvato  il relativo disciplinare di
produzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16 settembre 2003 con il quale e'
stata  riconosciuta  la denominazione di origine controllata dei vini
«Trebbiano  di  Romagna»  ed  approvato  il  relativo disciplinare di
produzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  60303 del 16 gennaio 2004, con il
quale  veniva  conferito  al  Consorzio  vini di Romagna l'incarico a
svolgere  le  funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale
29 maggio 2001, per la DOCG «Albana di Romagna»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  60297 del 16 gennaio 2004, con il
quale  veniva  conferito  al  Consorzio  vini di Romagna l'incarico a
svolgere  le  funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale
29 maggio 2001, per la DOC «Cagnina di Romagna»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  60296 del 16 gennaio 2004, con il
quale  veniva  conferito  al  Consorzio  vini di Romagna l'incarico a
svolgere  le  funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale
29 maggio 2001, per la DOC «Colli di Faenza»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  60294 del 16 gennaio 2004, con il
quale  veniva  conferito  al  Consorzio  vini di Romagna l'incarico a
svolgere  le  funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale
29 maggio 2001, per la DOC «Colli d'Imola»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  60295 del 16 gennaio 2004, con il
quale  veniva  conferito  al  Consorzio  vini di Romagna l'incarico a
svolgere  le  funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale
29 maggio 2001, per la DOC «Colli di Romagna Centrale»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  60298 del 16 gennaio 2004, con il
quale  veniva  conferito  al  Consorzio  vini di Romagna l'incarico a
svolgere  le  funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale
29 maggio 2001, per la DOC «Pagadebit di Romagna»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  60304 del 16 gennaio 2004, con il
quale  veniva  conferito  al  Consorzio  vini di Romagna l'incarico a
svolgere  le  funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale
29 maggio 2001, per la DOC «Romagna Albana spumante»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  60299 del 16 gennaio 2004, con il
quale  veniva  conferito  al  Consorzio  vini di Romagna l'incarico a
svolgere  le  funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale
29 maggio 2001, per la DOC «Sangiovese di Romagna»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  60300 del 16 gennaio 2004, con il
quale  veniva  conferito  al  Consorzio  vini di Romagna l'incarico a
svolgere  le  funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale
29 maggio 2001, per la DOC «Trebbiano di Romagna»;
  Vista  la  nota  prot.  4384  del  1  agosto  2008  con la quale il
Dipartimento  delle  politiche  di  sviluppo  economico  e  rurale  -
Direzione  generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita' e
per  la  tutela  del  consumatore, ha prorogato sino alla data del 30
settembre  2008  la  presentazione  delle  istanze di adeguamento del
piano  di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11,
comma 3 del decreto 29 marzo 2008;
  Vista  la  richiesta  di  adeguamento  del piano di controllo e del
tariffario  presentata  dal Consorzio vini di Romagna, prot. 9675 del
30  settembre  2008,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  3 del decreto
ministeriale 29 marzo 2007;
  Considerato  che i piani di controllo ed i tariffari presentati dal
Consorzio  vini  di  Romagna  sono stati oggetto di valutazione nella
riunione  tenutasi  il 12 dicembre 2008 presso l'Ispettorato centrale
per  il  controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, con la
partecipazione  del  citato  Consorzio  e  del  rappresentante  della
Regione Emilia Romagna;
  Vista  la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il
controllo  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari inoltrata dal
Consorzio  vini  di  Romagna,  e  il parere favorevole espresso dalla
Regione  Emilia  Romagna  sul  piano  dei  controlli  e sul prospetto
tariffario nella citata riunione del 12 dicembre 2008;
  Ritenuto  che  sussistono  i requisiti per procedere all'emanazione
del  provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio vini
di  Romagna  istante,  ai  sensi  dell'art.  11  comma  3 del decreto
ministeriale 29 marzo 2007;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Il  Consorzio  vini  di Romagna, con sede legale in Corso della
Repubblica  n. 5 Forli' e sede amministrativa in Corso Garibaldi n. 2
Faenza, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste
dal  decreto  ministeriale  29  marzo  2007  per  la  DOCG «Albana di
Romagna»  e  per le DOC «Cagnina di Romagna», «Colli d'Imola», «Colli
di  Faenza»,  «Colli  di  Romagna  Centrale», «Pagadebit di Romagna»,
«Romagna  Albana  Spumante»,  «Sangiovese di Romagna» e «Trebbiano di
Romagna»,  nei  confronti  di tutti i soggetti presenti nella filiera
che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.