IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. G.U. n. 216 del 15
settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti
in materia di registrazione dei presidi sanitari;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti
«Aspetti  applicativi  delle nuove norme in materia di autorizzazione
di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 28 aprile 2005 dall'impresa
BASF  Italia  S.r.l.  con  sede  legale  in via Marconato, 8 - Cesano
Maderno  (Milano)  diretta  ad ottenere la registrazione del prodotto
fitosanitario denominato: QUASAR 6-24 R;
  Accertato  che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme
al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
  Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2008 dalla
Commissione  consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria
fino  al  30  settembre  2009  a  decorrere  dalla  data del presente
decreto,   fatto   salvo  l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni
comunitarie   che   saranno  stabilite  al  termine  della  revisione
comunitaria per le sostanze attive: dimetomorf-rame;
  Vista  la  nota  dell'ufficio  in data 10 ottobre 2008 con la quale
sono stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la  nota  in  data  22 novembre 2008 dalla quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
negli stabilimenti dell'imprese:
   Diachem S.p.a. - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo);
   Sti  Solfotecnica  Italiana S.p.a. - via Torricelli, 2 - Cotignola
(Ravenna);
  Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8
luglio 1999;
                              Decreta:

  A  decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre
2009 l'impresa Basf Italia S.r.l. con sede legale in via Marconato, 8
-  Cesano  Maderno  (Milano)  e'  autorizzata a porre in commercio il
prodotto  fitosanitario  PERICOLOSO  PER L'AMBIENTE denominato QUASAR
6-24 R con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette
allegate  al  presente  decreto.  Il  prodotto  e' confezionato nelle
taglie da: g 100-200-250-500 e Kg 1-2-3-4-5-8-10-20-25.
  Il   prodotto   in   questione   e'  preparato  negli  stabilimenti
dell'imprese:
   Diachem S.p.a. - U.P. SIFA - Caravaggio (Bergamo), autorizzato con
decreto del 26 marzo 1987 e 5 febbraio 2007;
   Sti  Solfotecnica  Italiana S.p.a. - via Torricelli, 2 - Cotignola
(Ravenna),  autorizzato  con  decreto  del  19 giugno 1982 e 3 luglio
2007.
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12636.
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata.
   Roma, 23 dicembre 2008
                                      Il direttore generale: Borrello