IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visti  gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
concernenti  le  assicurazioni  sociali obbligatorie per i lavoratori
italiani  operanti  all'estero  ed il sistema di determinazione delle
relative  contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare
annualmente,  con  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  con riferimento, e comunque in misura non inferiore,
ai  contratti  collettivi  nazionali  di  categoria  raggruppati  per
settori omogenei;
  Visto  l'art.  51,  comma  8-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  che prevede l'utilizzazione, anche ai fini
fiscali,  delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31
luglio  1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre  1987,  n.  398,  per la determinazione del reddito di lavoro
dipendente prestato all'estero;
  Considerato  che  l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio
1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987,  n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale Autorita'
concertante;
  Visti  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale
e'  stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha
unificato   il   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione economica con il Ministero delle finanze;
  Visto  l'art.  4  della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente
modalita'  per  la  determinazione delle basi retributive al fine del
computo  dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori
italiani rimpatriati;
  Visto  l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come
modificato  dall'art.  6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
314,  che,  per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai
fini   contributivi,   conferma   le   disposizioni   in  materia  di
retribuzioni  convenzionali  previste  per  determinate  categorie di
lavoratori;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16 gennaio 2008, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  25  del  31  gennaio  2008,  relativo  alla
determinazione  delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo
di paga in corso al 1° gennaio 2008 e fino a tutto il periodo di paga
in corso al 31 dicembre 2008;
  Esaminati  i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per
le   diverse   categorie,  raggruppati  per  settori  di  riscontrata
omogeneita';
  Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;
  Ritenuta   la  necessita'  di  provvedere,  per  l'anno  2009  alla
determinazione delle retribuzioni in questione;
  Viste le risultanze della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi
dell'art.  14  della  legge  n.  241 del 1990, svoltasi il 20 ottobre
2008;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                     Retribuzioni convenzionali
  A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2009 e fino
a  tutto  il  periodo  di  paga  in  corso  al  31  dicembre 2009, le
retribuzioni  convenzionali  da  prendere  a  base per il calcolo dei
contributi  dovuti  per  le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani  operanti  all'estero  ai  sensi del decreto-legge 31 luglio
1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987,  n.  398,  nonche'  per il calcolo delle imposte sul reddito da
lavoro  dipendente,  ai  sensi  dell'art.  51, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, sono stabilite nella
misura  risultante,  per  ciascun  settore,  dalle unite tabelle, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.