IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Vista  la  direttiva  del Consiglio n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979
concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
  Vista  la  direttiva  del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992
relativa  alla  conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n.157, e successive modificazioni,
recante  «Norme  per  la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio»;
  Vista  la  deliberazione del Comitato per le aree naturali protette
del 2 dicembre 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17
giugno 1997;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n.  357,  e  successive  modificazioni,  concernente  il «Regolamento
recante   attuazione  della  direttiva  n.  92/43/CEE  relativa  alla
conservazione  degli  habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche»;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  del  3  settembre  2002, «Linee guida per la gestione dei
siti  Natura  2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24
settembre 2002;
  Visto  il  regolamento  del  Consiglio  (CE)  n.  1782/2003  del 29
settembre  2003  che  stabilisce  norme  comuni relative al regime di
sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC);
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE) n. 796/2004 del 21
aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita',
della  modulazione  del  sistema integrato di gestione e controllo di
cui  al  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  e  successive  modifiche e
integrazioni;
  Visto  il  regolamento  del  Consiglio  (CE)  n.  1698/2005  del 20
settembre 2005, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
  Visto  il  regolamento  del  Consiglio  (CE)  n.  1967/2006  del 21
dicembre  2006,  relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile  delle  risorse della pesca nel mar Mediterraneo, recante
modifica   del  regolamento  (CEE)  n.  2847/1993  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 1626/94;
  Vista  la  legge  6 febbraio 2006, n. 66 «Adesione della repubblica
italiana  all'accordo  sulla  conservazione  degli  uccelli migratori
dell'Africa-Eurasia,  con  Allegati  e  Tabelle,  fatto a l'Aja il 15
agosto 1996»;
  Considerato  che la Commissione europea, in data 28 giugno 2006, ha
emesso   nei   confronti  dello  Stato  italiano,  nell'ambito  della
procedura  d'infrazione  n.  2006/2131, aviata per non conformita' al
diritto  comunitario  della  normativa  italiana di recepimento della
direttiva  79/409/CEE,  un  parere  motivato  nel  quale  contesta la
violazione,  fra  gli  altri, degli articoli 2, 3 e 4 della direttiva
79/409/CEE  che prevedono l'obbligo di adottare, ai sensi dell'art. 3
«le  misure  necessarie  per  preservare, mantenere o ristabilire per
tutte  le specie di cui all'allegato 1, una varieta' e una superficie
di habitat»;
  Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria  2007)»  e  in  particolare l'art. 1, comma 1226, che, al
fine  di  prevenire  ulteriori procedure di infrazione, demanda ad un
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare, l'individuazione di criteri minimi uniformi sulla base dei
quali  le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbono
adottare  le  misure  di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  del 17 ottobre 2007 recante «Criteri minimi
uniformi  per  la  definizione  di misure di conservazione relative a
Zone  speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale
(ZPS),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 258 del 6 novembre
2007;
  Ravvisata  l'opportunita'  di apportare alcune modifiche al decreto
del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
del 17 ottobre 2007;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
13 novembre 2008;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio  e  del  mare  del 17 ottobre 2007 recante «Criteri minimi
uniformi  per  la  definizione  di misure di conservazione relative a
Zone  speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale
(ZPS), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007
e' cosi' modificato ed integrato:
    All'art.  2,  comma  4,  lettera  i),  ultimo  periodo, le parole
«2008/09» sono sostituite da «2009/10»;
    All'art. 5, comma 1, la lettera a) e' soppressa;
    All'art.  5,  comma  1,  lettera  d),  ultimo  periodo, le parole
«2008/09» sono sostituite da «2009/10»;
    All'art.  5,  comma  1,  lettera  g),  dopo  le  parole  «(Aythya
fuligula)»  aggiungere  le  parole «, fatte salve, limitatamente alla
Pernice  Bianca,  le  zone  ove  sia stato monitorato e verificato un
favorevole stato di conservazione di tali specie; »;
    All'art. 5, comma 1, lettera h), all'ultimo periodo, le parole «,
entro  la  data  di  emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1»
sono soppresse;
    All'art.  5,  comma  1,  lettera  i), all'ultimo periodo, dopo la
parola  «esistenti»,  sono  aggiunte  le  parole  «fatte salve quelle
sottoposte  a  procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5
del  decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
e successive modificazioni»;
    All'art.  5,  comma  1,  lettera  o), il periodo «nonche' ai fini
dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in
qualita'  di proprietari, lavoratori e gestori» e' sostituito da «per
i  mezzi  degli aventi diritto, in qualita' di proprietari, gestori e
lavoratori  e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia,
definiti  dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone
autorizzate   alla  loro  utilizzazione  e  gestione,  esclusivamente
durante la stagione venatoria»;
    All'art.  6,  par.  13,  -  ZPS  caratterizzate dalla presenza di
valichi  montani,  isole  e  penisole rilevanti per la migrazione dei
passeriformi  e  di  altre  specie ornitiche - dopo le parole «caccia
agli   ungulati»   sono   aggiunte  le  parole  «fuorche'  nelle  ZPS
caratterizzate  dalla  presenza  di  valichi  montani, fermo restando
quanto  previsto  dall'art.  21,  comma  3, della legge n. 157/1992 e
successive modifiche ed integrazioni».