IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio 1998 n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005, relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Barrios Quintana Maria Daniela, nata
il  10  ottobre  1979 a Merida (Venezuela), ai sensi dell'art. 49 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in
combinato  disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/ 07,
il  riconoscimento  del  titolo  professionale  in Argentina, ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
  Considerato   che   la   richiedente   ha   conseguito   il  titolo
accademico-professionale  di «Abogado» presso 1'«Universidad Catolica
Andres Bello» di Caracas in data 9 ottobre 2002;
  Preso  atto  che la sig.ra Barrios Quintana e' iscritta al «Colegio
de Abogados del Estado Miranda» (Venezuela) dal 2003 con il n. 50918;
  Rilevato  che  la  richiedente  ha conseguito un «Master in diritto
ambientale»  nell'anno  accademico  2004/2005  presso  1' Universita'
degli  studi di Milano, ha documentato attivita' di ricerca in Italia
per la «Fondazione Eni Enrico Mattei» di Milano e un breve periodo di
tirocinio presso uno studio legale italiano;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 24 ottobre 2008;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  Nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  avvocato quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
  Visto  l'art.  22  n.  2  del  decreto legislativo n. 206/07, sopra
indicato;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  motivi  familiari,  rilasciato dalla Questura di Bari in data 20
giugno 2008 valido fino al 20 giugno 2013;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  Alla sig.ra Barrios Quintana Maria Daniela, nata il 10 ottobre 1979
a  Merida  (Venezuela),  cittadina  venezuelana,  e'  riconosciuto il
titolo  accademico  professionale  di  cui  in  premessa quale titolo
valido  per  l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della
professione in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi
migratori  ai  sensi  dell'art.  3 comma 4 del decreto legislativo n.
286/1998 e successive integrazioni.