IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio 1998 n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Ostrosvkaya Oxana nata il 6 novembre
1980  a  Grosny  (Russia),  cittadina  russa, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
394/99 e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16
del  decreto  legislativo  n.  206/2007, il riconoscimento del titolo
accademico  professionale  di  «Ingegnere specialistico in Tecnologia
chimica  di  materiali  non  metallici e di silicati ad alto punto di
fusione»,   rilasciato   dalla  Universita'  tecnologica  statale  di
Belgorod  nel  giugno  2004,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  degli
ingegneri  -  sezione  A  settori  civile  ambientale e industriale e
l'esercizio in Italia della omonima professione;
  Considerato  che  detto  titolo, secondo la dichiarazione di valore
della Ambasciata d'Italia a Mosca, e' di per se' abilitante;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nelle sedute
del  24 ottobre e 25 novembre 2008 in cui, con il conforme parere del
rappresentante  del  Consiglio  Nazionale  degli  Ingegneri, e' stata
respinta  l'istanza  volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A -
settore  civile  ambientale  dell'albo  degli ingegneri, in quanto la
formazione    accademico-professionale   documentata   dalla   sig.ra
Ostrosvkaya  non  e'  stata  ritenuta  assimilabile  a  quella  degli
iscritti  in  tale  settore,  ove  le lacune cosi' emerse non possono
essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;
  Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei Servizi, in
ordine  alla  iscrizione  nella  sezione  A  settore industriale sono
emerse  delle  differenze  tra la formazione accademico-professionale
richiesta  in  Italia  per  l'esercizio  della medesima professione e
quella  di  cui  e'  in possesso l'istante, per cui appare necessario
applicare delle misure compensative;
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  motivi  familiari, rinnovato dalla Questura di Torino in data 22
novembre 2007 valido fino al 12 dicembre 2009;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  Alla  sig.ra  Ostrosvkaya  Oxana,  nata il 6 novembre 1980 a Grosny
(Russia), cittadina russa, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli
ingegneri  -  Sezione  A  settore  industriale  - e l'esercizio della
professione  in  Italia  fatta  salva  la  perdurante  validita'  del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.