IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti; Vista l'istanza della sig.ra Ostrosvkaya Oxana nata il 6 novembre 1980 a Grosny (Russia), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Ingegnere specialistico in Tecnologia chimica di materiali non metallici e di silicati ad alto punto di fusione», rilasciato dalla Universita' tecnologica statale di Belgorod nel giugno 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settori civile ambientale e industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che detto titolo, secondo la dichiarazione di valore della Ambasciata d'Italia a Mosca, e' di per se' abilitante; Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nelle sedute del 24 ottobre e 25 novembre 2008 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e' stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dalla sig.ra Ostrosvkaya non e' stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative; Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei Servizi, in ordine alla iscrizione nella sezione A settore industriale sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rinnovato dalla Questura di Torino in data 22 novembre 2007 valido fino al 12 dicembre 2009; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Ostrosvkaya Oxana, nata il 6 novembre 1980 a Grosny (Russia), cittadina russa, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli ingegneri - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.