IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'Anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'art. 1, comma 23; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante «regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e successive modificazioni, che, tra l'altro, a decorrere dal 1° luglio 2008, abroga il regolamento CE 865/2004; Visto il regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento; Visto il regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento, e che, tra l'altro, a decorrere dal 1° aprile 2009, abroga, il regolamento CE n. 2080/2005; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il decreto 3 agosto 2005, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dell'olio di oliva; Visto il decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005, recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231; Visto il decreto n. 31 del 30 gennaio 2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, concernente le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento; Ritenuta la necessita' e l'opportunita' di emanare disposizioni di indirizzo per l'attuazione del predetto regolamento n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008; Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione dello stesso regolamento comunitario, con particolare riguardo alle procedure per il riconoscimento delle organizzazioni degli operatori del settore oleicolo, per la presentazione e la realizzazione dei programmi di attivita', per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonche' per l'esecuzione dei controlli; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 gennaio 2009; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione e definizioni 1. Il presente provvedimento, di seguito denominato «Decreto», disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, le modalita' tecniche e applicative delle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 867/2008, di seguito denominato «Regolamento». Il Decreto fissa, in particolare, le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, la ripartizione delle risorse finanziarie e l'attribuzione delle competenze per lo svolgimento dei controlli. Ai sensi del Decreto, si intende per: a) «organizzazione di operatori del settore oleico» una delle organizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d); b) «organizzazione nazionale», una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in almeno otto zone regionali; c) «organizzazione interregionale», una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in piu' di una Regione e interessano un numero di zone regionali inferiore ad otto; d) «organizzazione regionale o provinciale», una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in un'unica Regione o Provincia autonoma; e) «zona regionale» una delle zone come di seguito individuate: 1) province di Foggia e Bari; 2) province di Taranto, Brindisi e Lecce; 3) province di Cosenza, Crotone e Catanzaro; 4) province di Vibo Valentia e Reggio Calabria; 5) regione Sicilia; 6) regione Campania; 7) regione Lazio; 8) regione Abruzzo; 9) regione Toscana; 10) regione Molise; 11) regione Sardegna; 12) regione Basilicata; 13) regioni Umbria, Marche e Emilia-Romagna; 14) regioni Lombardia, Trentino-Alto-Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; 15) regioni Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dal Regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.