IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente
«Aspetti  applicativi  delle nuove norme in materia di autorizzazione
di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  23  febbraio  2005,  concernente i livelli massimi di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine  vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE
del Consiglio;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  149/2008 della Commissione del 29
gennaio  2008,  che  modifica  il  Regolamento  (CE)  n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e
IV,  che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi
nell'allegato I del suddetto regolamento;
  Visto  il  documento  SANCO/557/2008  rev.  3,  che  costituisce un
emendamento al Regolamento (CE) n. 396/2005;
  Visti  i  decreti  con  i  quali  sono  stati registrati i prodotti
fitosanitari elencati nel presente dispositivo, al numero, alla data,
a nome delle imprese a fianco indicati;
  Visto  il  decreto  8 ottobre 2008, relativo alla non iscrizione di
alcune  sostanze  attive  tra  cui  il  rotenone  nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 2, del sopra citato decreto,
relativo   al   mantenimento  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio   dei   prodotti   fitosanitari   elencati   nel   presente
dispositivo, a base della sostanza attiva rotenone, fino al 30 aprile
2011, limitatamente agli impieghi mela, pera, pesca, ciliegia, vite e
patata  (usi  essenziali)  fatto  comunque  salvo  il  rispetto delle
condizioni   di   Limiti   Massimi  di  Residui  (LMR)  previste  dal
Regolamento (CE) n. 396/2005 e successivi regolamenti collegati;
  Visto  altresi'  l'art.  3, comma 2, del decreto 8 ottobre 2008 che
consente  fino  al  10  ottobre  2009,  la vendita e l'utilizzo delle
giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato
B  del  citato  decreto,  contenenti  nelle etichette colture diverse
dagli  usi  ritenuti  essenziali, opportunamente adeguate al rispetto
delle  nuove  condizioni  di  LMR  previsti  dal  Regolamento (CE) n.
396/2005 e successivi regolamenti collegati;
  Viste  le  comunicazioni  presentate  dalle  Imprese titolari delle
autorizzazioni riportate nel presente dispositivo dirette ad ottenere
la  modifica  del  testo delle etichette dei prodotti fitosanitari in
questione,  nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti
dal  Regolamento (CE) n. 396/2005 e dal collegato Regolamento (CE) n.
149/2008;
  Rilevato  che per i prodotti fitosanitari medesimi i titolari delle
autorizzazioni  non  hanno  ottemperato  a  quanto previsto dal sopra
citato  Regolamento (CE) n. 396/200 per il mantenimento delle colture
mela, pera, pesca, ciliegia, vite e patata (usi essenziali);
  Visti  i  pareri espressi dagli esperti del Gruppo residui operante
all'interno della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di
cui  all'art.  20  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995, n. 194
relativi  ai  prodotti  fitosanitari di cui trattasi ai fini del loro
adeguamento   ai   Limiti   Massimi  di  Residui  (LMR)  fissati  nei
sopraccitati Regolamenti comunitari;
  Ritenuto  di  dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari
di cui trattasi contenenti la sostanza attiva rotenone;
  Ritenuto   altresi',   di  dover  procedere  all'adeguamento  delle
etichette  dei  prodotti  fitosanitari di cui all'art. 3, comma 2 del
citato  decreto  8  ottobre  2008,  nel rispetto delle condizioni dei
Limiti  Massimi di Residui (LMR) previste dal citato Regolamento (CE)
n. 396/2005;

                              Decreta:

  A  decorrere  dalla  data  del  presente decreto e nel rispetto dei
nuovi  Limiti  Massimi di Residui (LMR) previsti dal Regolamento (CE)
n.  396/2005  e  dal  collegato  Regolamento  (CE)  n. 149/2008, sono
revocati  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva
rotenone,  elencati  nella  seguente  tabella, registrati al numero e
alla data, a nome delle imprese a fianco indicati:

               ---->  Vedere tabella a pag. 26   <----

Si  intendono,  altresi',  revocati  a decorrere dalla medesima data,
senza  smaltimento scorte, gli impieghi sulle colture precedentemente
autorizzate,  ivi  compresi  gli usi ritenuti essenziali (mela, pera,
pesca, ciliegia, vite e patata) nel rispetto dei nuovi limiti massimi
di  residui  previsti  dal  citato  Regolamento  (CE) n. 396/2005, ad
eccezione  degli impieghi riportati nella colonna della tabella sopra
riportata.
  Le  Imprese  medesime  sono  tenute  a rietichettare o a fornire un
fac-simile  di  etichetta per le confezioni di prodotto eventualmente
giacenti  sia  presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi
di  vendita  e  ad  adottare  ogni  iniziativa,  nei  confronti degli
utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformita'
alle  nuove  disposizioni nel rispetto dei relativi tempi fissati per
lo smaltimento delle scorte.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato in via amministrativa alle
Imprese  interessate  e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali - Settore salute.
   Roma, 15 gennaio 2009
                                      Il direttore generale: Borrello