IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

   Visto  l'art.13  del  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
  Viste  le  motivate  richieste  della  regione  Campania  circa  la
necessita'  di  un  ulteriore  periodo  di  deroga,  al  fine di dare
completa  attuazione  ai  provvedimenti necessari per ripristinare la
qualita' dell'acqua:
  Visti il valore massimo ammissibile fissato dal Consiglio Superiore
di Sanita' nella seduta del 19 novembre 2008;
  Considerato  che,  ai  sensi del comma 11 del succitato art. 13, la
popolazione  interessata  deve essere tempestivamente e adeguatamente
informata   circa  le  deroghe  applicate  e  le  condizioni  che  le
disciplinano,  qualsiasi  sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso
quello  per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti.
Ove  occorra,  la  Regione  o  Provincia  autonoma  deve provvedere a
formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali
la deroga possa costituire un rischio particolare;
  Considerato  che,  il  Consiglio  Superiore  di  Sanita'  ha  fatto
presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto
dall'art.  13,  comma  4,  del  decreto  legislativo n. 31/2001 e che
pertanto,  al  fine  dell'acquisizione  del  parere  favorevole della
Commissione europea, sara' necessario predisporre un dossier completo
ed  esaustivo  che  contenga  tutte le informazioni dettagliate sugli
interventi  effettuati  e  le  motivazioni  che rendano eventualmente
necessaria l'ulteriore periodo di deroga;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Per  il  parametro fluoro la Regione Campania puo' stabilire il
rinnovo  della deroga al valore di parametro fissato nell'allegato 1,
parte  B,  del  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  31, non
superiore  al  valore  massimo  ammissibile  (VMA)  di 2.5 mg/l per i
comuni,  o  parte  di  essi,  di  Cercola,  Ercolano, Massa di Somma,
Ottaviano,  Pollena  Trocchia,  Portici,  S.  Anastasia, S. Giorgio a
Cremano,  S.  Giuseppe  Vesuviano,  S.  Sebastiano  al Vesuvio, Somma
Vesuviana, Torre del Greco, Volla e Nola.
  2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino
al 31 dicembre 2009.
  3.  E'  rimessa all'Autorita' regionale la valutazione di ulteriori
riduzioni  di  tale  valore  in relazione alla situazione locale e ai
risultati migliorativi derivanti dagli interventi effettuati.
  4.  Le  deroghe  al  valore  del  parametro  Fluoro  possono essere
concesse  dalla  Regione  Campania  a condizione che in tutte le zone
interessate:


    Siano  state informate le Autorita' competenti al fine di evitare
1'attivazione di campagne di fluoroprofilassi;
    Sia avvisata la popolazione generale relativamente:
     1)  alle elevate concentrazioni del suddetto elemento nell'acqua
erogata,   quale  che  ne  sia  l'utilizzo  compreso  quello  per  la
procluzione, preparazione o trattamento degli alimenti.
     2)  alla  opportunita   di  limitare  il  consumo di alimenti ad
elevato apporto di fluoro,
    Venga  predisposto un opuscolo informativo in merito al fluoro da
distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili.
    Sia informata la popolazione. in via precauzionale che il consumo
dell'acqua da bere in distribuzione non e' consigliato ai soggetti di
eta' inferiore ai 14 anni.


  4.  E'  rimessa  all'Autorita'  regionale  la  verifica, per quanto
concerne  le industrie alimentari presenti nel territorio interessato
dal  provvedimento  di  deroga,  degli  effetti  sui prodotti finali,
soprattutto  se  destinati  alla  distribuzione  oltre  i confini del
suddetto  territorio  e  la tempestiva comunicazione al Ministero del
lavoro,  della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli
effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.

  5.  L'eventuale  rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte
della  Regione Campania, al Ministero del lavoro,della salute e delle
politiche  sociali  ed al Ministero dell'ambiente e della  tutela del
territorio  e  del  mare, entro e non oltre il 30 giugno 2009  di una
circostanziata  relazione con i risultati degli interventi effettuati
nell'ultimo anno e un programma dettagliato sulla situazione relativa
all'attuazione  dei piani di risanamento previsti corredato dei costi
e della copertura finanziaria.