IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»; Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile», e in particolare l'art. 3 ai sensi del quale nel caso di eccezionalita' della situazione emergenziale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, puo' disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, affidando al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2008, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione civile», con il quale sono state apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2006; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 recante «Direttiva per il coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose»; Vista la decisione del Consiglio europeo 2001/792/EC del 23 ottobre 2001 che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che ai fini dell'applicazione della sopracitata Decisione il Dipartimento della protezione civile e' stato nominato autorita' competente ed ha individuato al proprio interno la struttura che funge da punto di contatto; Tenuto conto che di fronte alla previsione ovvero al preannunciarsi, al manifestarsi e all'evolversi di un evento che possa costituire elemento di pericolosita' per la popolazione, il territorio ed i beni, al fine di ridurre al minimo i tempi necessari per la valutazione della situazione e quindi per l'intervento, e' necessario disporre, in tempo reale, delle informazioni relative alle caratteristiche del fenomeno ed alla capacita' del sistema locale di fronteggiare l'emergenza; Considerato che per assicurare l'impiego razionale e coordinato delle risorse, e' indispensabile che le componenti e le strutture operative di protezione civile garantiscano l'immediato e continuo reciproco scambio delle informazioni, sia a livello territoriale che centrale, avviando, in particolare, un rapido flusso di comunicazione con il Dipartimento della protezione civile non limitando, quindi, le segnalazioni esclusivamente alle proprie strutture di riferimento a livello nazionale, fermo restando il sistema di comando e controllo interno di ciascuna delle componenti e strutture sopra richiamate; Ravvisata la necessita' che il Dipartimento della protezione civile, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale, disponga degli elementi necessari a valutare l'eventuale grave rischio di compromissione dell'integrita' della vita, cosicche' il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, possa disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, affidandone il coordinamento al Capo del Dipartimento della protezione civile; Decreta: Art. 1. Compiti di Sistema Presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile e' attivo un centro di coordinamento nazionale denominato Sistema che ha il compito di monitorare e sorvegliare il territorio nazionale al fine di individuare le situazioni emergenziali previste o in atto e seguirne l'evoluzione, nonche' di allertare ed attivare le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla gestione delle emergenze.