IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile»;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  9  novembre  2001,  n.  401,  recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture   preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e  per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;
  Visto  il  decreto-legge  4  novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  27  dicembre  2002,  n.  286,  recante
«Interventi   urgenti   a  favore  delle  popolazioni  colpite  dalle
calamita'  naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori
disposizioni  in  materia  di  protezione  civile»,  e in particolare
l'art.  3  ai  sensi  del  quale  nel  caso  di  eccezionalita' della
situazione  emergenziale,  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
con   proprio  decreto,  su  proposta  del  Capo  Dipartimento  della
Protezione  Civile,  sentito il Presidente della Regione interessata,
anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del
Consiglio   dei  Ministri,  puo'  disporre  il  coinvolgimento  delle
strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione
civile, affidando al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il
coordinamento   degli   interventi  e  di  tutte  le  iniziative  per
fronteggiare l'evento in corso;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31   luglio   2008,   recante   «Modifiche   all'organizzazione   del
Dipartimento  della  Protezione  civile»,  con  il  quale  sono state
apportate  modifiche  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  in  data  23 luglio 2002, cosi' come modificato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2006;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
febbraio   2004,   recante   «Indirizzi  operativi  per  la  gestione
organizzativa e del sistema di allertamento nazionale e regionale per
il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
aprile  2006 recante «Direttiva per il coordinamento delle iniziative
e  delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso
e  di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali,
ferroviari,  aerei  ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e
di incidenti con presenza di sostanze pericolose»;
  Vista la decisione del Consiglio europeo 2001/792/EC del 23 ottobre
2001 che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una
cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione
civile e successive modificazioni ed integrazioni;
  Considerato   che   ai  fini  dell'applicazione  della  sopracitata
Decisione  il  Dipartimento della protezione civile e' stato nominato
autorita'   competente  ed  ha  individuato  al  proprio  interno  la
struttura che funge da punto di contatto;
  Tenuto   conto   che   di   fronte   alla   previsione   ovvero  al
preannunciarsi,  al  manifestarsi  e  all'evolversi  di un evento che
possa  costituire  elemento  di  pericolosita' per la popolazione, il
territorio  ed i beni, al fine di ridurre al minimo i tempi necessari
per  la  valutazione  della  situazione e quindi per l'intervento, e'
necessario disporre, in tempo reale, delle informazioni relative alle
caratteristiche  del fenomeno ed alla capacita' del sistema locale di
fronteggiare l'emergenza;
  Considerato  che  per  assicurare  l'impiego razionale e coordinato
delle  risorse,  e'  indispensabile  che le componenti e le strutture
operative  di  protezione  civile garantiscano l'immediato e continuo
reciproco  scambio delle informazioni, sia a livello territoriale che
centrale, avviando, in particolare, un rapido flusso di comunicazione
con il Dipartimento della protezione civile non limitando, quindi, le
segnalazioni  esclusivamente  alle proprie strutture di riferimento a
livello  nazionale,  fermo restando il sistema di comando e controllo
interno di ciascuna delle componenti e strutture sopra richiamate;
  Ravvisata  la  necessita'  che  il  Dipartimento  della  protezione
civile,  al  verificarsi  di una situazione emergenziale eccezionale,
disponga  degli  elementi  necessari  a  valutare  l'eventuale  grave
rischio  di  compromissione  dell'integrita' della vita, cosicche' il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Capo del
Dipartimento  della  protezione  civile e sentito il Presidente della
regione  interessata,  anche prima della dichiarazione dello stato di
emergenza, possa disporre il coinvolgimento delle strutture operative
nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, affidandone
il coordinamento al Capo del Dipartimento della protezione civile;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                         Compiti di Sistema

  Presso  la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione
civile  e'  attivo  un  centro  di coordinamento nazionale denominato
Sistema  che  ha il compito di monitorare e sorvegliare il territorio
nazionale  al fine di individuare le situazioni emergenziali previste
o  in  atto e seguirne l'evoluzione, nonche' di allertare ed attivare
le  diverse  componenti  e strutture operative del Servizio nazionale
della protezione civile che concorrono alla gestione delle emergenze.