IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
«l'attuazione  della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 dicembre 1998 che definisce le
modalita'  per  l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul
mercato  italiano  da  Paesi  comunitari,  cosi'  come  modificato da
decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  del 8 settembre 2008, con cui l'impresa Genetti
GmbH,  con  sede  in  Merano  (Bolzano), Via Parini 4/a, ha richiesto
l'importazione  parallela dalla Germania del prodotto Fastac SC Super
Contact ivi registrato al n. 4018-00 a nome dell'impresa BASF SE;
  Vista  la  comunicazione  del  Bundesamt  für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit di tale Paese;
  Accertato  che  le  differenze nella natura e nella percentuale dei
coformulanti  non  modificano la classificazione di pericolosita' ne'
l'efficacia  agronomica  del  prodotto  fitosanitario  che  s'intende
importare   rispetto   a   quello   registrato   in  Italia,  con  la
denominazione  Fastac 10 SC e con il numero di registrazione 6445 del
30 giugno 1985, a nome dell'impresa BASF Italia;
  Considerato che il prodotto di riferimento Fastac 10 SC autorizzato
in  Italia  al  n.  6445,  e'  stato  sottoposto  alla  procedura  di
riclassificazione  come  previsto  dal  decreto  legislativo 14 marzo
2003,  n.  65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e
successive modificazioni;
  Considerato  che l'impresa Genetti GmbH ha chiesto di denominare il
prodotto importato col nome Cypalfa SC;
  Vista  la  nuova  etichetta  da apporre sulle confezioni importate,
cosi'   come   adeguata  alle  norme  vigenti  ed  al  pari  prodotto
fitosanitario gia' in commercio in Italia;
  Visto  il  versamento  di  € 516,46 effettuato dal richiedente
quale  tariffa  per  gli  accertamenti  conseguenti al rilascio della
presente autorizzazione;

                              Decreta:

  1. E'  rilasciata  all'impresa  Genetti  GmbH  con  sede  in Merano
(Bolzano),    via    Parini   4/a,   l'autorizzazione   n.   14538/IP
all'importazione  parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario
Xn  -  N,  Nocivo  -  Pericoloso per l'ambiente, denominato Fastac SC
Super Contact ed ivi autorizzato al n. 4018-00. Il prodotto importato
viene denominato Cypalfa SC.
  2.  Il  prodotto e' sottoposto alle operazioni di confezionamento e
rietichettatura  presso  gli  stabilimenti  delle  imprese: Cera Chem
Sarl,  1,  rue  du  Parc,  6684  Mertert  (Lussemburgo); Menora GmbH,
Metahofgasse 30, 8020 Graz (Austria).
  3.  Il  prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per
l'impiego nelle taglie da litri 0,25-0,5-1.
  4. E'  approvata,  quale  parte  integrante  del  presente decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
  Il   presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
   Roma, 20 gennaio 2009
                                      Il direttore generale: Borrello