IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
"l'attuazione  della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari";
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 dicembre 1998 che definisce le
modalita'  per  l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul
mercato  italiano  da  Paesi  comunitari,  cosi'  come  modificato da
decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  del  30 settembre 2008, con cui l'impresa Rocca
Frutta  Srl,  con  sede  in  Gaibana  (Ferrara), via Ravenna, 1114 ha
richiesto   l'importazione  parallela  dalla  Germania  del  prodotto
Agrimek  ivi  registrato  al  n. 3704-61 a nome dell'impresa Syngenta
Agro GmbH;
  Vista  la  comunicazione  del  Bundesamt  für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit di tale Paese;
  Accertato  che  le  differenze nella natura e nella percentuale dei
coformulanti  non  modificano la classificazione di pericolosita' ne'
l'efficacia  agronomica  del  prodotto  fitosanitario  che si intende
importare   rispetto   a   quello   registrato   in  Italia,  con  la
denominazione Vertimec EC e con il numero di registrazione 8795 del 6
marzo 1996, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection SpA;
  Considerato  che il prodotto di riferimento Vertimec EC autorizzato
in  Italia  al  n.  8795,  e'  stato  sottoposto  alla  procedura  di
riclassificazione  come  previsto  dal  decreto  legislativo 14 marzo
2003,  n.  65 di attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e
successive modificazioni;
  Considerato che l'impresa Rocca Frutta Srl ha chiesto di denominare
il prodotto importato col nome Mec 18;
  Vista  la  nuova  etichetta  da apporre sulle confezioni importate,
cosi'   come   adeguata  alle  norme  vigenti  ed  al  pari  prodotto
fitosanitario gia' in commercio in Italia;
  Visto  il  versamento  di  € 516,46 effettuato dal richiedente
quale  tariffa  per  gli  accertamenti  conseguenti al rilascio della
presente autorizzazione;

                              Decreta:

  1.  E'  rilasciata all'impresa Rocca Frutta Srl con sede in Gaibana
(Ferrara),   via   Ravenna,   1114   l'autorizzazione   n.   14536/IP
all'importazione  parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario
Xn - N, Nocivo - Pericoloso per l'ambiente, denominato Agrimek ed ivi
autorizzato al n. 3704-61. Il prodotto importato viene denominato MEC
18.
  2.  Il  prodotto e' sottoposto alle operazioni di confezionamento e
rietichettatura  presso  gli  stabilimenti  delle  imprese: Cera Chem
Sarl,  con  sede legale in 1, rue du Parc, 6684 Mertert (Luxembourg);
Menora  GmbH,  Metahofgasse  30,  8020  Graz  (Austria); Stefes GmbH,
Wendenstraße 21b, 22097 Hamburg.
  Il  prodotto  e' sottoposto alle operazioni di sola rietichettatura
presso lo stabilimento dell'impresa: Irca Service SpA, Strada Statale
Cremasca 591, 10, 24040 Fornovo S. Giovanni (Bergamo).
  3.  Il  prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per
l'impiego  nelle taglie da ml 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500 e da
litri 1, 5, 10, 20.
  4.  E'  approvata,  quale  parte  integrante  del presente decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
  Il   presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
   Roma, 20 gennaio 2009
                                      Il direttore generale: Borrello