IL MINISTRO
                      DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

   Visto  l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 marzo 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 che
ha istituito il Fondo per l'occupazione;
  Visto  l'art.  1,  comma  1156,  lettera d) della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2007)» che
dispone,   fra   l'altro,   che,   in   attesa  della  riforma  degli
ammortizzatori  sociali,  al  fine  di  sostenere  programmi  per  la
riqualificazione  professionale  ed il reinserimento occupazionale di
collaboratori  a progetto, che hanno prestato la propria opera presso
le  aziende  interessate  da  situazioni  di  crisi,  con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
unificata  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.  281, sono definiti criteri e modalita' inerenti alle disposizioni
di cui alla presente lettera;
  Visto che agli oneri di cui al predetto art. 1, comma 1156, lettera
d)  si  provvede  nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007 e 2008, posti a carico del Fondo per l'occupazione;
  Ritenuta la necessita' di procedere alla definizione dei criteri di
riparto  di  dette  risorse  relative alle annualita' 2007 e 2008 per
ciascuna regione e provincia autonoma;
  Considerato  che  occorre  individuare  i  soggetti destinatari dei
programmi per la riqualificazione ed il reinserimento occupazionale;
  Vista  la  proposta  approvata  dalla  IX  Commissione  istruzione,
lavoro,  innovazione e ricerca della Conferenza delle regioni e delle
province  autonome  nella  seduta del 5 marzo 2008 e confermata nella
riunione del 18 giugno 2008;
  Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, che nella seduta del 20 novembre
2008 ha espresso parere favorevole;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  I  fondi  di  cui all'art. 1, comma 1156, lettera d) della legge 26
dicembre  2006,  n. 296 nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno
degli  anni  2007  e  2008  sono ripartiti e assegnati alle regioni e
province autonome secondo i criteri che seguono (Tabella A):
    quanto  al  50%  delle  risorse disponibili, proporzionalmente al
numero  dei  collaboratori a progetto iscritti alla gestione separata
INPS in ogni regione o provincia autonoma nel corso dell'anno 2007;
    quanto  al  25% delle risorse disponibili, proporzionalmente alla
media  annua  nel  triennio  2005,  2006,  2007,  per  ogni regione e
provincia   autonoma   del   monte   ore  dei  trattamenti  di  Cassa
integrazione guadagni erogati;
    quanto  al  25% delle risorse disponibili, proporzionalmente alla
media  annua nel triennio 2005, 2006, 2007, del numero dei lavoratori
iscritti  alle  liste  di  mobilita'  per  ogni  regione  e provincia
autonoma.
  Le  quote  regionali  che,  a  seguito  dell'utilizzo  dei  criteri
suddetti,  dovessero  eventualmente  risultare superiori al 18% delle
risorse  disponibili  sono  ridistribuite  alle  regioni  e  province
autonome utilizzando i medesimi criteri (Tabella B e C).
  Le Tabelle A, B e C fanno parte integrante del presente decreto.