IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della denominazione di origine protetta «Garda»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto  il  decreto  12  dicembre  2005,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 2005, con
il  quale  l'organismo  «CSQA Certificazioni srl» con sede in Thiene,
Via San Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli
sulla denominazione di origine protetta «Garda»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 13 febbraio 2006;
  Considerato  che  il Consorzio di tutela olio extravergine di oliva
Garda  DOP, con nota del 22 gennaio 2009, ha comunicato di confermare
«CSQA   Certificazioni   srl»   quale   organismo   di   controllo  e
certificazione  della  denominazione  di  origine protetta «Garda» ai
sensi  dei  citati  articoli  10  e  11 del predetto regolamento (CE)
510/06;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione di origine protetta «Garda»
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al fine di consentire
all'organismo  «CSQA Certificazioni srl» la predisposizione del piano
di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  12 dicembre 2005, fino
all'emanazione     del     decreto     ministeriale     di    rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo «CSQA Certificazioni srl»;

                              Decreta:



                               Art. 1.



  L'autorizzazione    rilasciata   all'organismo   denominato   «CSQA
Certificazioni  srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di
origine   protetta   «Garda»  registrata  con  il  regolamento  della
Commissione  (CE)  n. 2325/97 del 24 novembre 1997, e' prorogata fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo stesso.