IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre,  della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala
Campana»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto  il  decreto  14  febbraio  2006,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2006, con
il  quale  l'organismo  «CSQA Certificazioni srl» con sede in Thiene,
Via San Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli
sulla   denominazione  di  origine  protetta  «Mozzarella  di  Bufala
Campana»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  14  febbraio  2006, data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che il Consorzio di tutela del formaggio Mozzarella di
Bufala  Campana,  pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a
segnalare  l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta
«Mozzarella  di Bufala Campana» anche nella fase intercorrente tra la
scadenza  della  predetta  autorizzazione  e  il rinnovo della stessa
oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  14 febbraio 2006, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo    denominato    «CSQA   Certificazioni   srl»   oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo;

                              Decreta:



                               Art. 1.



  L'autorizzazione    rilasciata   all'organismo   denominato   «CSQA
Certificazioni  srl»  con  decreto  14 febbraio 2006, ad effettuare i
controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Mozzarella di
Bufala Campana», registrata con il regolamento della Commissione (CE)
n.  1107/96  del 12 giugno 1996, e' prorogata fino all'emanazione del
decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.