IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 268, che adotta
il  regolamento  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio della
professione di geologo;
  Vista  l'istanza del sig. Villa Giovanni, nato a Merate (Italia) il
23  giugno  1966,  cittadino  italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  16  del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento
del  titolo  professionale  tedesco  di  cui  e'  in possesso ai fini
dell'accesso  ed  esercizio  in Italia della professione di geologo -
sezione A dell'albo;
  Preso  atto  che  ha  conseguito  il titolo accademico quinquennale
«Diplom-Geologe»    conseguito   nel   settembre   2004   presso   la
«Humboldt-Universitat zu Berlin»;
  Considerato  che secondo la attestazione della Autorita' competente
tedesca, detto titolo configura una formazione regolamentata ai sensi
della direttiva 2005/36/CE;
  Viste  le determinazioni della conferenza di servizi del 16 gennaio
2009;
  Sentito il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria;
  Ritenuto    che   il   richiedente   non   abbia   una   formazione
accademico-professionale  completa  ai  fini dell'esercizio in Italia
della professione di geologo - sezione A dell'albo, e che pertanto e'
necessario applicare misure compensative;
  Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
                              Decreta:


                               Art. 1.





  Al  sig.  Villa Giovanni, nato a Merate (Italia) il 23 giugno 1966,
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa  quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi -
sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.