IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  legge  14  gennaio  1994,  n. 20 recante disposizioni in
materia  di  giurisdizione  e  controllo della Corte dei conti ed, in
particolare, l'art. 3;
  Visto  il  decreto-legge  24  novembre 2000, n. 341, convertito con
modificazioni,  dalla  legge  19  gennaio 2001, n. 4, il cui art. 24,
comma    1,    dispone    che   la   distribuzione   degli   organici
dell'amministrazione   della   giustizia,   nell'ambito   delle  aree
funzionali  e tra le medesime, puo' essere modificata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
purche'  le  modifiche  non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla
dotazione organica complessiva vigente;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 27
ottobre  2005,  registrato  alla Corte dei conti il 1° dicembre 2005,
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro  n. 13, foglio n. 216, con il quale sono state rideterminate
le dotazioni organiche del personale amministrativo appartenente alle
qualifiche   dirigenziali,   alle  aree  funzionali,  alle  posizioni
economiche  ed  ai  profili  professionali  del  Dipartimento per gli
affari   di   giustizia   e   del   Dipartimento  dell'organizzazione
giudiziaria,   del  personale  e  dei  servizi  del  Ministero  della
giustizia,  in  attuazione  delle disposizioni contenute nell'art. 1,
comma  93,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311, per un totale
complessivo  di  n.  47.366  unita'  di  cui  n. 420 delle qualifiche
dirigenziali;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  2006,  n. 240 che agli
articoli  5  e  6  istituisce,  tra l'altro, gli Uffici del direttore
tecnico   e   le   Direzioni   generali  regionali  e  interregionali
nell'ambito    dell'Amministrazione   giudiziaria   con   contestuale
incremento   della  dotazione  organica  pari  a  n.  223  unita'  di
personale,  di  cui  n.  19  con  qualifica  dirigenziale  di livello
generale;
  Visto  il decreto interministeriale 27 giugno 2008, registrato alla
Corte  dei  conti  il  25  agosto  2008,  Ministeri  istituzionali  -
Giustizia,  registro n. 9, foglio n. 208, con il quale, in attuazione
dell'art. 2, comma 606, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' stato
individuato  il  contingente di personale amministrativo, in servizio
presso  gli Uffici giudiziari militari del Ministero della difesa che
sono  soppressi  dalla  medesima  legge,  che  transita nei ruoli del
personale  amministrativo  dell'Amministrazione  giudiziaria,  per un
totale complessivo di n. 88 unita delle aree funzionali;
  Visto  il  C.C.N.L.  del  comparto  del  personale  dipendente  dai
Ministeri,  sottoscritto  il  14  settembre  2007  e  pubblicato  nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre
2007;
  Visto   l'art.  74  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con
il  quale  sono  stabilite  delle  specifiche  norme  in  materia  di
riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni
nonche',  in particolare, sulle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale  delle stesse che devono essere rideterminate apportando
una   riduzione   non  inferiore  al  dieci  per  cento  della  spesa
complessiva  relativa  al  numero  dei posti in organico previsti per
ciascuna amministrazione;
  Vista  la  proposta formulata dal Ministro della giustizia con nota
n.  29872.U  del  6  agosto  2008  e relazione tecnica allegata, come
integrata  e  modificata con nota n. 54292.U in data 6 novembre 2008,
con la quale e' stata rappresentata l'esigenza, per quanto riguarda i
Dipartimenti  per  gli  affari  di  giustizia  e  dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi, di procedere all'emanazione
del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, previsto
dall'art.  24 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  gennaio 2001, n. 4, al fine di
consentire  la ricognizione dei contingenti di organico del personale
amministrativo  non  dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria in
conseguenza  dei provvedimenti in materia di organici sopra indicati,
l'adeguamento   delle   dotazioni   organiche  al  nuovo  sistema  di
classificazione del personale dipendente dai Ministeri, stabilito dal
citato  Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro, che ne individua
l'articolazione   nelle   aree   prima,   seconda  e  terza,  nonche'
l'attuazione   dell'art.   74,   comma  1,  lettera  c),  del  citato
decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito dalla legge n. 133 del
2008;
  Atteso  che,  per il Dipartimento per gli affari di giustizia e per
il  Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi  del Ministero della giustizia, la vigente dotazione organica
del  personale  amministrativo  non dirigenziale, come individuata in
esecuzione dei provvedimenti in materia di organici sopra menzionati,
e'  costituita  dai  seguenti  contingenti del personale appartenente
alle   diverse   posizioni   delle  aree  funzionali  A,  B  e  C  e,
specificatamente, da n. 1.620 unita' nella posizione economica C3, n.
5.467   nella  posizione  economica  C2,  n.  9.877  nella  posizione
economica C1, n. 10.474 nella posizione economica B3, n. 10.535 nella
posizione  economica  B2,  n. 6.423 nella posizione economica B1 e n.
2.842  nella  posizione  economica  A1,  per un complessivo di 47.238
unita';
  Considerato  che  la  proposta  di rideterminazione della dotazione
organica  del  personale amministrativo non dirigenziale dei predetti
Dipartimenti,  come  prospettata  dal  Ministro  della  giustizia, e'
compatibile con quanto previsto dall'art. 24, comma 1, della legge 19
gennaio  2001, n. 4, nonche' con le disposizioni recate dall'art. 74,
comma  1,  lettera c) della legge 6 agosto 2008, n. 133, poiche' essa
comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale
in  misura coerente con quanto prescritto dallo stesso art. 74, comma
1,  lettera  c),  con  la  conseguente  diminuzione  di  3.536 unita'
rispetto alla consistenza organica preesistente;
  Ritenuto,   quindi,   di  provvedere  alla  rideterminazione  della
dotazione  organica  del  personale  amministrativo  non dirigenziale
della  predetta  Amministrazione giudiziaria, mediante l'adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art.
24,  comma  1  della  legge  19  gennaio  2001,  n. 4 e richiesto dal
Ministro della giustizia con la sopra citata nota;
  Preso  atto, altresi', del verbale del 22 luglio 2008 con il quale,
sulla  proposta  di  rideterminazione della dotazione organica, cosi'
come  rappresentata  dall'Amministrazione,  sono  state consultate le
Organizzazioni sindacali rappresentative;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 13
giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione
e   l'innovazione   e'  stato  delegato  ad  esercitare  le  funzioni
attribuite  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in materia di
lavoro   pubblico,   nonche'  l'organizzazione,  il  riordino  ed  il
funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
  Su  proposta  del  Ministro  della  giustizia  e di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:

  1.   Ferma   restando   l'attuazione  delle  disposizioni  previste
dall'art.  74,  comma  1, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008,  n.  133,  le  dotazioni  organiche  complessive  del personale
amministrativo  appartenente  alle  aree  prima, seconda e terza, del
Dipartimento   per   gli  affari  di  giustizia  e  del  Dipartimento
dell'organizzazione  giudiziaria,  del  personale  e  dei servizi del
Ministero  della  giustizia,  sono  rideterminate  secondo l'allegata
tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2.  Al  fine  di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo
delle    risorse    umane    alle    effettive   esigenze   operative
dell'Amministrazione  giudiziaria,  il  Ministro della giustizia, con
proprio  successivo decreto, da emanare al termine della procedura di
individuazione  dei  profili professionali di cui all'art. 7, comma 3
del  C.C.N.L.  del  comparto  Ministeri, sottoscritto il 14 settembre
2007,  declinera', nell'ambito delle strutture centrali e periferiche
in  cui  si  articola  l'Amministrazione,  i contingenti di personale
delle  aree, come sopra determinati, in profili professionali e fasce
retributive.
  3.  Il  provvedimento  adottato  in  attuazione  del  comma 2 sara'
tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
-  Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
   Roma, 15 dicembre 2008

                          p. Il Presidente
                     del Consiglio dei Ministri
                             il Ministro
                   per la pubblica amministrazione
                           e l'innovazione
                              Brunetta

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2009
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 10, foglio n. 134