IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  11-nonies della legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha
convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203;
  Vista  la  deliberazione  CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata
alla  Corte  dei  conti  il  10  settembre 2007, Ufficio di controllo
Ministeri  economico-finanziari  registro  n.  5  Economia e finanze,
foglio  n.  67,  con la quale e' stato approvato il documento tecnico
intitolato  «Direttiva  in  materia  di  regolazione  tariffaria  dei
servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»;
  Visto il decreto interministeriale (MT-MEF) n. 41/T del 14 febbraio
2008, con il quale sono state approvate le «Linee guida», predisposte
dall'Ente  Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), applicative della
richiamata Direttiva approvata con delibera n. 38/2007;
  Vista la sentenza n. 51/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
prima serie speciale - n. 12 del 12 marzo 2008, con la quale la Corte
costituzionale  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  del
menzionato art. 11-nonies della legge n. 248/2005, nella parte in cui
non  prevede  che,  prima  dell'adozione  della  delibera  CIPE,  sia
acquisito  il  parere  della  Conferenza unificata, nonche' dell'art.
11-undecies,  comma  2,  della  stessa legge, nella parte in cui, con
riferimento  ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che
sia acquisito il parere della Regione interessata;
  Vista  la  nota n. 4124 del 26 marzo 2008, con la quale il Ministro
dei  trasporti  ha  comunicato  che,  a seguito della citata sentenza
della   Corte   costituzionale,  la  menzionata  Direttiva  e'  stata
sottoposta  al  parere della Conferenza unificata che in merito si e'
espressa favorevolmente, apportando una modifica puramente lessicale;
  Considerato  che  il  Sottosegretario  di  Stato  ai  trasporti  ha
precisato,  nel  corso  della  riunione preparatoria, che il 26 marzo
2008  la  Conferenza  unificata  ha  espresso parere favorevole sulla
citata  direttiva  con  la  richiesta  di eliminare, al punto 5.3 del
documento  tecnico  allegato  alla  delibera  n.  38/2007,  la parola
«meramente»;
  Vista  la  deliberazione  CIPE  n. 51 del 27 marzo 2008, registrata
alla  Corte  dei conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri
economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 65,
con  la  quale  il  CIPE, nel dare attuazione alla su citata sentenza
della  Corte  costituzionale  n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta
espressa  dalla  Conferenza  unificata,  ha  modificato  il documento
tecnico  di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 -
iter  di  approvazione  -  secondo  capoverso,  eliminando  la parola
«meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;
  Ritenuto opportuno procedere all'approvazione delle suddette «Linee
guida»  predisposte  dall'ENAC,  gia'  approvate  con  il  richiamato
decreto  interministeriale n. 41/T del 14 febbraio 2008, ancorche' le
stesse  non  risultano  modificate  nel  loro  contenuto da quanto in
precedenza espresso;
                              Decreta:

                               Art. 1.


  1.  Sono  approvate  le allegate Linee guida, predisposte dall'Ente
Nazionale  per l'Aviazione Civile (ENAC), applicative della Direttiva
in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti
in  regime  di  esclusiva approvata con deliberazione CIPE n. 38/2007
cosi'  come  modificata  dalla  delibera CIPE n. 51/2008, che formano
parte integrante del presente decreto.
  2.  In  sede  di  approvazione  dei  contratti  di programma, sara'
valutata  l'opportunita'  di  adottare un indice di rivalutazione dei
beni diverso da quello attualmente riportato in Tabella 3.1 di pagina
6  delle  Linee guida, allegate al presente decreto, anche sulla base
degli  effetti  applicativi  predisposti  dall'ENAC. L'individuazione
dell'indice  di  rivalutazione dei beni dovra' essere coerente con la
composizione  tipo  delle immobilizzazioni delle societa' di gestione
aeroportuale.
  3.  Ogni  riferimento  alla delibera n. 38/2007 contenuto nel testo
delle  «Linee  guida»  deve intendersi fatto alla delibera n. 38/2007
come modificata dal CIPE con delibera n. 51 del 27 marzo 2008.
 
          Avvertenza:
             L'allegato  di  cui  si  fa  menzione  e'  integralmente
          consultabile sul sito www.enac.it