IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare gli articoli
6 e 16;
  Visto  il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge,
con  modificazioni,  con legge 4 aprile 2002, n. 56, e in particolare
l'art. 4;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano emanato con
decreto rettorale 28 maggio 1996 e successive modificazioni;
  Visto  in  particolare  l'art.  55  dello stesso, che individua nel
senato accademico l'organo preposto alla revisione dello statuto;
  Vista  la  deliberazione  in  data 20 gennaio 2009, con la quale il
senato accademico ha disposto, con la maggioranza richiesta dall'art.
55 dello statuto, di apportare modifiche all'art.17 dello stesso;
  Vista  la  nota  rettorale  prot.  2233 del 22 gennaio 2009, con la
quale  le  predette  modifiche  sono  state  trasmesse  al  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca per il prescritto
controllo di legittimita' e di merito;
  Vista  la  nota  prot. 341 in data 29 gennaio 2009, con la quale il
Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  ha
comunicato  di  non  avere  osservazioni  da formulare in ordine alle
modifiche statutarie approvate dal senato accademico;

                               Decreta

allo  statuto  dell'Universita' degli Studi di Milano e' apportata la
modifica di seguito indicata.

                             TITOLO III

                          Organi di governo

  All'art. 17, il punto 2 e' integrato e riformulato come segue:
  «Art.  17  (Rettore). - 2. Il rettore e' eletto tra i professori di
ruolo  e  fuori ruolo di prima fascia che abbiano optato per il tempo
pieno  od  optino  in  tal  senso in caso di elezione; dura in carica
quattro anni e puo' essere rieletto una sola volta.
  Nel  caso  in  cui  al  termine  del secondo quadriennio il rettore
ricopra  un incarico di livello nazionale o internazionale, nel quale
il  senato  accademico  con  la  maggioranza dei due terzi ravvisi un
superiore  interesse  dell'Universita'  e  per il cui svolgimento sia
requisito  essenziale  rivestire la carica di rettore, la data per le
elezioni  e'  procrastinata  in modo da far coincidere il termine del
mandato  rettorale  con  quello  dell'incarico di cui sopra fino alla
scadenza  del mandato stesso, con l'esclusione di eventuali proroghe,
e comunque per non piu' di due anni.
  Il rettore e' nominato con decreto del Ministro.».
  Il  presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Milano, 3 febbraio 2009

                                                  Il Rettore: Decleva