Avvertenza:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della  giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.

       Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente

  1.  Sulla  base  delle  intese gia' acquisite tra la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  e le Presidenze della Camera dei deputati e
del  Senato  della  Repubblica,  il  Ministro  per la semplificazione
normativa promuove, assume e coordina le attivita' volte a realizzare
l'informatizzazione  e la classificazione della normativa vigente per
facilitarne  la  ricerca  e  la  consultazione  gratuita da parte dei
cittadini,  ((  secondo  le  finalita'  di cui all'articolo 107 della
legge  23  dicembre 2000, n. 388. Le Amministrazioni della Camera dei
deputati  e  del  Senato  della Repubblica, sulla base delle medesime
intese,  collaborano  per  l'attuazione delle suddette iniziative. Il
Ministro  per  la semplificazione normativa assicura, )) altresi', la
convergenza   presso   il   Dipartimento  degli  affari  giuridici  e
legislativi  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri di tutti i
progetti  di  informatizzazione  e di classificazione della normativa
statale  e  regionale  in  corso  di  realizzazione  da  parte  delle
amministrazioni  pubbliche.  ((  Per  quanto  riguarda  la  normativa
regionale,  la  convergenza  e'  realizzata  in  cooperazione  con la
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e
delle province autonome. ))
  2.  Al  fine  di  assicurare  la  piena convergenza delle attivita'
connesse  all'attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima
efficienza  nell'utilizzo  delle relative risorse, il Ministro per la
semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
uno o piu' decreti finalizzati:
   a)  alla  razionalizzazione,  sentito  il Ministro per la pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  delle attivita' degli organismi e
degli enti statali operanti nell'ambito delle materie di cui al comma
1  e  alla  individuazione  delle modalita' di utilizzo del personale
delle  pubbliche amministrazioni statali gia' impegnato nel programma
di cui al comma 1;
   b)  al  coordinamento  con  le attivita' in corso per l'attuazione
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
   c)   alla   determinazione  di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia,  dei  criteri per l'adozione delle procedure connesse alla
pubblicazione  telematica  degli atti normativi nella prospettiva del
superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale, anche ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge
25  giugno  2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
  3.  Le  attivita'  del programma sono finanziate con le risorse del
fondo  istituito  ai  sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del
bilancio  di  previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
((  Non  e'  in  alcun  caso consentito il finanziamento, a carico di
bilanci  pubblici,  di  progetti di classificazione e di accesso alla
normativa   vigente   non   rientranti  nell'ambito  delle  attivita'
coordinate ai sensi del presente decreto. ))
  4.  Il  comma  584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e' abrogato.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  107 della legge 23
          dicembre  2000,  n. 388 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  2001),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
          dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario:
             «Art. 107 (Informatizzazione della normativa vigente). -
          1.  E'  istituito  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  un fondo destinato al finanziamento di iniziative
          volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione
          della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e
          la  consultazione  gratuita da parte dei cittadini, nonche'
          di fornire strumenti per l'attivita' di riordino normativo.
          A  favore  del  fondo  e'  autorizzata  la spesa di lire 25
          miliardi  per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire
          5  miliardi  per  ciascuno  degli anni dal 2001 al 2005. Il
          programma,   le  forme  organizzative  e  le  modalita'  di
          funzionamento  del  fondo  sono determinati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il
          Presidente  del Senato della Repubblica e con il Presidente
          della  Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono
          essere  attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati,
          con le modalita' stabilite dallo stesso decreto.».