IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO per il Lazio Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi; Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521 , che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuita', degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali; Visto, altresi', il secondo periodo del citato comma 521, in base al quale, nell'ambito delle medesime risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007; Visto il sopraindicato comma 522 della legge n. 244 del 2007, concernente le riduzioni della misura dei trattamenti nei casi di proroga; Visto il decreto n. 43297, del 9 aprile 2008, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto regioni ed alla provincia di Taranto; Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio; Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1, con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, gia' destinate alla regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensive delle risorse che la regione riterra' di finalizzare agli interventi del settore della sanita' privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni; Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, cosi' come integrato dall'Addendum del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli; Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.a., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali; Tenuti presenti i principi di cui alla nota della direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»; Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data 5 giugno 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla richiesta dei benefici della C.I.G.S. in deroga, per un numero massimo di 6 (sei) lavoratori della Mona Lisa Couture S.a.s., per il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2008, e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla regione Lazio; Considerato il d.D.R. n. 30 del 28 febbraio 2008, con il quale e' stata disposta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 2 maggio 2007 al 31 dicembre 2007, in favore di un numero massimo di 4 (quattro) lavoratori, in forza alla predetta societa', sospesi dal lavoro a zero ore; Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/SOLID-l», datata 15 luglio 2008 e pervenuta in data 6 agosto 2008, per il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2008, in favore di un numero massimo mensile di 6 (sei) lavoratori, sospesi dal lavoro ad orario ridotto, senza rotazione, occupati presso l'unita' aziendale ubicata in Sora (Frosinone), via Vado Pescina n. 2; Tenuto conto della nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, Divisione IV, protocollo numero 14/0015856 del 25 novembre 2008; Vista la documentazione prodotta dalla Societa' in data 27 gennaio 2009 e, in particolare, l'elenco di 4 lavoratori interessati alle sospensioni; Considerata tale documentazione integrativa e modificativa della citata istanza del 15 luglio 2008, in particolare sotto il profilo del numero dei lavoratori interessati, delle unita' di personale da sospendere e del meccanismo della rotazione; Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' concessa la terza proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito, negli aspetti generali, nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 15 giugno 2008, in favore del personale della Mona Lisa Couture S.a.s., con sede legale e unita' aziendale interessata ubicata in Sora (Frosinone), via Vado Pescina n. 2, per un numero massimo mensile di 3 lavoratori, sospesi dal lavoro ad orario ridotto, con rotazione, per il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2008, compresi nell'elenco allegato, composto da quattro nominativi, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Ente previdenziale, in quanto il pagamento e' anticipato ai dipendenti dalla societa' medesima.