IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Visto  il  regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006,
relativo  alla  protezione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Considerato che, con Regolamento (CE) n. 98 della Commissione del 2
febbraio 2009, la denominazione «Zafferano di Sardegna» riferita alla
categoria  degli altri prodotti dell'Allegato I (spezie), e' iscritta
quale   denominazione   di   origine   protetta  nel  registro  delle
denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.)  e  delle  indicazioni
geografiche  protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del
Regolamento(CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  il disciplinare di produzione
della  denominazione  di  origine  protetta  «Zafferano di Sardegna»,
affinche'  le  disposizioni  contenute  nel  predetto documento siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

                              Provvede

alla  pubblicazione  dell'allegato  disciplinare  di produzione della
denominazione di origine protetta «Zafferano di Sardegna», registrata
in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 98 del 2 febbraio 2009.
  I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione
«Zafferano di Sardegna», possono utilizzare, in sede di presentazione
e  designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione
«Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al
Regolamento  (CE)  n.  510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le
condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
   Roma, 6 febbraio 2009

                                          Il Capo dipartimento: Nezzo