IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995, n. 17 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145  del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   200l/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  l, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  23  febbraio  2005,  concernente i livelli massimi di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  149/2008 della Commissione del 29
gennaio  2008,  che  modifica  il  Regolamento  (CE)  n. 396/2005 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e
IV,  che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi
nell' allegato I del suddetto regolamento;
  Visto  il  documento  SANCO/557/2008  rev.  3,  che  costituisce un
emendamento al Regolamento (CE) n. 396/2005;
  Visto il decreto in data 27 dicembre 2006, con il quale il prodotto
fitosanitario  Kaiser  20 Ew, e' stato registrato al n. 13448, a nome
dell'Impresa Rocca Frutta S.r.l. con sede legale in Gaibana (Ferrara)
via Ravenna 1114;
  Considerato  che  l'Impresa  ha  comunicato  di voler rinunciare al
prodotto di cui trattasi;
                              Decreta:

  A  decorrere dalla data del 1 settembre 2008 e' revocato, a seguito
di  rinuncia,  il  prodotto fitosanitario Kaiser 20 Ew, registrato in
data  27  dicembre 2006 al n. 13448, a nome dell'Impresa Rocca Frutta
S.r.l. con sede legale Gaibana (FE) Via Ravenna 1114.
  L'Impresa  medesima  e'  tenuta  ad  adottare  ogni  iniziativa nei
confronti   degli   utilizzatori,   per   l'osservanza   delle  nuove
disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far
data dal 1 settembre 2008.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'Impresa  interessata  e  pubblicato  sul  sito  del Ministero del
lavoro,  della  salute e delle politiche sociali - ex Ministero della
salute.
   Roma, 29 agosto 2008
                                      Il direttore generale: Borrello