IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre   1999   e   16  luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto  il  decreto  in  data  24  marzo 2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale l'istituto
«Scuola  adleriana di psicoterapia» e' stato abilitato ad istituire e
ad   attivare   nella   sede   principale  di  Torino,  un  corso  di
specializzazione  in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della
legge 18 febbraio 1989, n. 56;
  Visto  il  decreto  in  data  25  maggio 2001 con il quale e' stato
approvato   l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi  di
specializzazione   adottato   dall'istituto   «Scuola   adleriana  di
psicoterapia» di Torino , alle disposizioni del titolo II del decreto
n. 509/1998;
  Visto  il  decreto in data 16 ottobre 2001 con il quale il predetto
Istituto  e'  stato  autorizzato  ad  attivare una sede periferica in
Reggio Emilia;
  Visto  il decreto in data 12 febbraio 2002 con il quale il predetto
Istituto  e'  stato  autorizzato  a  trasferire la sede principale di
Torino;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  il  predetto  istituto  chiede
l'autorizzazione  al trasferimento della sede didattica periferica di
Reggio  Emilia da via Spallanzani, 3 a Via Wybicki, 1, e ad aumentare
il  numero  massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso da
15 a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'.
  Visto  il  parere  favorevole espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 31 ottobre 2008;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario  nella riunione del 21 gennaio 2009, trasmessa con nota
prot. n. 20 del 21 gennaio 2009;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  L'istituto «Scuola adleriana di psicoterapia» abilitato con decreto
in  data  16  ottobre  2001,  ad  istituire  e ad attivare nella sede
periferica   di   Reggio  Emilia  un  corso  di  specializzazione  in
psicoterapia   ai   sensi   del   regolamento  adottato  con  decreto
ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a trasferire la
suddetta sede da via Spallanzani, 3 a via Wybicki, 1;