IL MINISTRO

  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
  Vista  la  direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988,
relativa    al   ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri  concernenti i
prodotti da costruzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246,  recante il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  dell'interno  4  maggio  1998,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104
del  7  maggio  1998, recante disposizioni relative alle modalita' di
presentazione   ed   al  contenuto  delle  domande  per  l'avvio  dei
procedimenti  di  prevenzione  incendi,  nonche'  all'uniformita' dei
connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  dell'interno  10  marzo  2005,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73
del 30 marzo 2005, recante classi di reazione al fuoco per i prodotti
da  costruzione  da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto
il requisito della sicurezza in caso d'incendio;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  dell'interno  15  marzo  2005,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73
del  30  marzo  2005,  recante  requisiti  di  reazione  al fuoco dei
prodotti  da  costruzione  installati  in  attivita'  disciplinate da
specifiche  disposizioni  tecniche  di prevenzione incendi in base al
sistema di classificazione europeo;
  Rilevata   la   necessita',   alla   luce  delle  risultanze  della
sperimentazione  effettuata nell'ultimo triennio del comportamento al
fuoco  dei  prodotti  da  costruzione,  di modificare la comparazione
vigente  tra la classificazione europea e quella italiana, prevedendo
che   alcune   classi   europee   corrispondano   a  classi  italiane
caratterizzate  da  una  maggiore reazione al fuoco, nel rispetto dei
requisiti di sicurezza;
  Sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi   di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e successive modificazioni;
  Espletata  la  procedura  di  informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                      Modifiche ed integrazioni
                al decreto ministeriale 15 marzo 2005


  1.  Al  decreto  del  Ministro  dell'interno  15  marzo  2005, sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
   a)  all'art. 4, comma 1, lettera a), dopo la classe di reazione al
fuoco   «(BFL-s1)»  e'  aggiunta  la  classe  di  reazione  al  fuoco
«(CFL-s1)»;
   b)  all'art.  8,  comma  2,  dopo  la  classe di reazione al fuoco
«(BL-s2,d0)» e' aggiunta la classe di reazione al fuoco «(BL-s3,d0)».
  2.  Alla  tabella  1-  Impiego a Pavimento, allegata al decreto del
Ministro  dell'interno  15  marzo  2005,  sono  apportate le seguenti
modifiche ed integrazioni:
   a)  nella  colonna  classe  europea,  alla  riga III, la classe di
reazione al fuoco «(DFL-s1)» e' eliminata;
   b)  nella  colonna classe europea, alla riga II, dopo la classe di
reazione  al  fuoco  «(CFL-s2)»  e' aggiunta la classe di reazione al
fuoco «(DFL-s1)»;
   c)  nella  colonna  classe  europea,  alla  riga  II, la classe di
reazione al fuoco «(CFL-s1)» e' eliminata;
   d)  nella  colonna  classe europea, alla riga I, dopo la classe di
reazione  al  fuoco  «(BFL-s2)»  e' aggiunta la classe di reazione al
fuoco «(CFL-s1)».
  3.  Alla  tabella  3  - Impiego a Soffitto, allegata al decreto del
Ministro  dell'interno  15  marzo  2005,  sono  apportate le seguenti
modifiche ed integrazioni:
   a)  nella  colonna  classe  europea,  alla  riga III, la classe di
reazione al fuoco «(C-s3,d0)» e' eliminata;
   b)  nella  colonna classe europea, alla riga II, dopo la classe di
reazione  al  fuoco  «(C-s2,d0)» e' aggiunta la classe di reazione al
fuoco «(C-s3,d0)»;
   c)  nella  colonna  classe  europea,  alla  riga  II, la classe di
reazione al fuoco «(B-s3,d0)» e' eliminata;
   d)  nella  colonna  classe europea, alla riga I, dopo la classe di
reazione  al  fuoco  «(B-s2,d0)» e' aggiunta la classe di reazione al
fuoco «(B-s3,d0)».