IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 14 luglio 2008, n. 121,
che  trasferisce  le  funzioni  del  Ministero  della  salute  con le
inerenti   risorse   finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 15 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  180  del  2  agosto 2008, concernente «Delega di attribuzioni del
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali, al
Sottosegretario  di  Stato  prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di
competenza dell'amministrazione»;
  Visto  l'accordo  quadro,  del  22  febbraio 2001, tra il Ministero
della  salute,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di
Bolzano  per  lo  sviluppo  del  Nuovo  sistema informativo sanitario
nazionale  che  all'art.  6,  in  attuazione  dell'art. 4 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, stabilisce che le funzioni di
indirizzo,  coordinamento  e  controllo  delle fasi di attuazione del
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), debbano essere esercitate
congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»;
  Visto l'art. 8 del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e
le provincie autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi
dell'art.  8,  comma  6,  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131, in
attuazione  dell'art.  1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  che  prevede, tra l'altro, ulteriori adempimenti per migliorare
il monitoraggio della spesa nell'ambito del Nuovo sistema informativo
sanitario (NSIS);
  Visto il protocollo d'intesa del 5 ottobre 2006, ai sensi dell'art.
8,  comma  6,  della  legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
regioni  e  le  provincie autonome di Trento e Bolzano concernente un
nuovo  patto  sulla  salute  che prevede, tra l'altro, il processo di
acquisizione  al  Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) dei dati
relativi al monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera;
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito  dalla  legge  29  novembre  2007,  n. 222, che prevede la
trasmissione  da parte delle regioni all'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA),  al  Ministero  della  salute  e al Ministero dell'economia e
delle finanze dei dati relativi alla spesa farmaceutica ospedaliera;
  Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito  dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che fissa il valore
di  riferimento,  a  carico  del  Servizio sanitario nazionale, della
spesa farmaceutica ospedaliera, al netto della distribuzione diretta,
a livello di ogni singola regione;
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito  dalla  legge 29 novembre 2007, n. 222, che ricomprende il
rispetto   degli   adempimenti  disposti  dallo  stesso  comma  quali
adempimenti  ai  fini  del  finanziamento  integrativo a carico dello
Stato;
  Vista l'intesa Stato-regioni del 10 dicembre 2003, la quale dispone
l'avvio  del  progetto «Mattoni del Servizio sanitario nazionale» con
l'obiettivo  di  individuare le metodologie e i contenuti informativi
necessari  al  pieno sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario
(NSIS);
  Considerato  il  parere  positivo,  espresso in data 3 aprile 2007,
della  Cabina  di regia per il Nuovo sistema informativo sanitario in
merito  al  documento  «Nucleo  informativo  per la rilevazione delle
prestazioni   farmaceutiche»   elaborato  nell'ambito  del  programma
«Mattoni del Servizio sanitario nazionale»;
  Visto  il  decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, che ha
istituito  il  flusso  informativo  delle  prestazioni  farmaceutiche
effettuate in distribuzione diretta o per conto;
  Visto  il  comma  1  dell'art. 40 della legge n. 39 del 2002 che ha
previsto  l'istituzione presso il Ministero della salute di una banca
dati  centrale  che  raccolga  e  registri  i movimenti delle singole
confezioni   di  medicinali  attraverso  il  rilevamento  del  codice
prodotto  e  del numero identificativo delle confezioni apposti sulle
stesse;
  Visto che lo stesso comma 1 dell'art. 40 della legge n. 39 del 2002
stabilisce  altresi' che i centri sanitari autorizzati all'impiego di
farmaci  sono tenuti ad archiviare e trasmettere, alla suddetta banca
dati  centrale,  il  codice  prodotto ed il numero identificativo per
singola  confezione sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno
dei   pezzi  comunque  usciti  o  impiegati  e,  rispettivamente,  la
provenienza o la destinazione nei casi in cui sia diversa dal singolo
consumatore finale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute 15 luglio 2004 che
disciplina l'istituzione della banca dati centrale prevista dal comma
1  dell'art. 40 della legge n. 39 del 2002 ed in particolare l'art. 6
che  in  fase  di  prima  attuazione esonera le aziende sanitarie e i
centri   sanitari   autorizzati   all'impiego   di  medicinali  dalla
trasmissione verso la suddetta banca dati centrale;
  Visti l'art. 7 del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004
e  l'art. 2 del decreto del Ministro della salute 10 gennaio 2007 che
prevedono l'istituzione di un gruppo di lavoro tecnico con il compito
di  provvedere  alla  definizione  dei  flussi informativi non ancora
previsti  dalla  fase  di  prima  attuazione  e  di proporre forme di
razionalizzazione   dei   flussi   informativi   esistenti   riferiti
all'utilizzo dei prodotti medicinali sul territorio nazionale;
  Visto  l'art.  6  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  che  prevede  che nessun
medicinale possa essere immesso in commercio sul territorio nazionale
privo dell'Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC);
  Considerato  che  il  flusso  informativo  per  il monitoraggio dei
medicinali  in  ambito  ospedaliero  rappresenta,  tra  l'altro,  uno
strumento  necessario  alla verifica dell'onere a carico del Servizio
sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica;
  Ritenuto  che  il  numero  identificativo di ciascuna confezione di
medicinale  possa  essere  integrato  nel  flusso  informativo per il
monitoraggio  dei  medicinali  in  ambito ospedaliero a completamento
dell'attivita'  del gruppo di lavoro previsto dall'art. 7 del decreto
del Ministro della salute 15 luglio 2004;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  delle  provincie  autonome di Trento e di
Bolzano, nella seduta del 18 dicembre 2008;

                              Decreta:


                               Art. 1.

                Definizioni e ambito di applicazione

  1.  Ai  fini  del  presente decreto, il monitoraggio dei consumi di
medicinali   in   ambito   ospedaliero  si  riferisce  ai  medicinali
utilizzati   nelle   strutture  sanitarie  direttamente  gestite  dal
Servizio  sanitario nazionale, ad eccezione dei medicinali dispensati
dalle  stesse  in distribuzione diretta. Sono pertanto ricompresi nel
monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero:
   a)  medicinali  destinati alla somministrazione interna consegnati
dalle farmacie ospedaliere ai reparti ed alle altre unita' operative;
   b)  i  medicinali  resi  da reparti ed altre unita' operative alle
farmacie ospedaliere;
   c) i medicinali destinati alla somministrazione interna consegnati
dalle  farmacie distrettuali a laboratori, ambulatori e altro tipo di
strutture territoriali;
   d)  i  medicinali  resi  da laboratori, ambulatori e altri tipi di
strutture territoriali alle farmacie distrettuali.
  2. Il presente decreto si applica a:
   a)   tutti  i  medicinali  per  uso  umano  dotati  di  codice  di
autorizzazione  all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni
ed integrazioni;
   b) i gas medicinali disciplinati del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;
   c)  i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione
medica   destinata   ad   un  determinato  paziente,  detti  «formule
magistrali»,  disciplinati  dall'art. 5 del decreto-legge 17 febbraio
1998,  n.  23,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94;
   d)  i  medicinali  preparati  in farmacia in base alle indicazioni
della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli
Stati  membri  dell'Unione  europea,  detti  «formule  officinali», e
destinati  ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale
farmacia;
   e) i medicinali esteri non autorizzati all'immissione in commercio
in Italia, utilizzati ai sensi del decreto del Ministero della salute
11 febbraio 1997.