IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293 concernente «Regolamento recante i criteri e le modalita' per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici»; Visto l'art. 1, comma 9, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti»; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387, concernente «Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295 in materia di accertamento dell'invalidita' civile»; Visto l'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, concernente «Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici»; Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1996, n. 425, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica»; Visto l'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; Visto l'art. 52 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»; Visto l'art. 42 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo»; Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»; Visto l'art. 6, comma 3, della legge 9 marzo 2006, n. 80, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007, recante «Attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS»; Visto il decreto interministeriale in data 2 agosto 2007, concernente l'individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Visto l'art. 80 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; Acquisito in data 18 dicembre 2008 il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. 1. In attuazione dell'art. 80 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono stabiliti termini e modalita' di realizzazione di un piano straordinario per l'effettuazione di 200.000 accertamenti di verifica da espletarsi nei confronti di titolari di benefici economici di invalidita' civile, cecita' civile e sordita' civile. 2. I controlli sono attuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e sono finalizzati a verificare, per 200.000 soggetti, la permanenza dello stato invalidante nonche' dei requisiti reddituali previsti dalla legge per poter fruire delle provvidenze economiche di cui sono percettori. 3. La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile e sordita' civile viene accertata dalla Commissione medica superiore ovvero, su delega di questa, dalle Commissioni mediche di verifica provinciali di invalidita' civile presso l'I.N.P.S. Le visite mediche verranno effettuate presso il Centro medico legale I.N.P.S. della provincia di residenza dell'interessato. Le verifiche dei requisiti reddituali vengono effettuate dall'I.N.P.S. attraverso l'incrocio delle informazioni contenute negli archivi del Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto. 4. L'I.N.P.S. informa i soggetti interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da recapitarsi con almeno trenta giorni di anticipo, sulle modalita' con cui si procedera' all'accertamento di verifica, facendo espresso riferimento alle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione alla visita medica. 5. I controlli non riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni, rispettivamente ai sensi dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381. 6. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione, previo esame della documentazione agli atti.