L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione dell'8 gennaio 2009;
  Visti:
   la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
   la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
   la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge n. 239/04);
   la  legge  27  dicembre  2006,  n.  296/06,  come  successivamente
modificata   e   integrata  (di  seguito:  legge  n.  296/06),  e  in
particolare l'art. 1, comma 382-ter;
   la  legge  29  novembre  2007,  n.  222/07  (di  seguito: legge n.
222/07);
   la  legge  24  dicembre  2007,  n.  244/07  (di  seguito: legge n.
244/07);
   il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79/99 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/99);
   il  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387/03, recante
attuazione   della   direttiva   2001/77/CE   (di   seguito:  decreto
legislativo n. 387/03);
   il  decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18
dicembre   2008,   recante   l'aggiornamento   delle   direttive  per
l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
ai  sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99 (di
seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
   il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  (di seguito: l'Autorita') per l'erogazione dei
servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia
elettrica  per  il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in
materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla
deliberazione   dell'Autorita'  30  gennaio  2004,  n.  5/04,  e  sue
successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
   la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 2004, n. 60/04;
   la  deliberazione  dell'Autorita'  14 settembre 2005, n. 188/05, e
sue  successive  modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione
n. 188/05);
   l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n.
111/06,  e  sue  successive  modifiche  ed  integrazioni (di seguito:
deliberazione n. 111/06);
   l'allegato A della deliberazione dell'Autorita' 11 aprile 2007, n.
88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);
   l'allegato A della deliberazione dell'Autorita' 11 aprile 2007, n.
90/07,  e  sue  successive  modifiche  ed  integrazioni  (di seguito:
deliberazione n. 90/07);
   l'allegato  A  della deliberazione dell'Autorita' 6 novembre 2007,
n.  280/07,  e  sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito:
deliberazione n. 280/07);
   l'allegato  A della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2007,
n.  348/07  «Testo  integrato  delle  disposizioni dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione  e  misura dell'energia elettrica per il
periodo  di  regolazione  2008-2011»,  e  sue successive modifiche ed
integrazioni (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
   l'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  3 giugno 2008,
ARG/elt 74/08 (di seguito: deliberazione n. 74/08);
  Considerato che:
   l'art.  2,  commi da 143 a 157, della legge n. 244/2007, definisce
misure  incentivanti  per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili,  tra  le  quali  rientra  la  cosiddetta  tariffa  fissa
onnicomprensiva  ai  fini  dell'incentivazione dell'energia elettrica
immessa  in  rete  dagli  impianti alimentati da fonti rinnovabili di
potenza nominale media annua fino a 1 MW;
   l'art.  2,  comma  150, della legge n. 244/2007 stabilisce che con
decreti  del  Ministro  dello  sviluppo economico, di concerto con il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare,
siano  stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai
commi  da  143 a 149, tra cui rientrano le disposizioni relative alle
tariffe fisse onnicomprensive;
   l'art.  2,  comma  153,  della  legge  n.  244/2007 stabilisce che
l'Autorita'  definisca le modalita' di erogazione delle tariffe fisse
onnicomprensive;
   l'art. 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, di attuazione
dell'art. 2, comma 150, della legge n. 244/2007, prevede:
    a) al comma 1, che l'Autorita' stabilisca le modalita', i tempi e
le  condizioni  per l'erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive,
le  modalita'  per  lo scambio sul posto, nonche' per la verifica del
rispetto delle disposizioni del medesimo decreto;
    b)  al  comma  2,  che  l'Autorita' determini le modalita' con le
quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonche'
per la gestione delle attivita' previste dal medesimo decreto trovano
copertura nel gettito della componente tariffaria A3;
    c)  al  comma  3,  che l'Autorita' tenga conto di quanto previsto
dall'art.   4,   comma   6,  del  medesimo  decreto,  ai  fini  della
determinazione  del  corrispettivo  a  copertura  dei  costi annui di
funzionamento  del  Gestore  dei servizi elettrici - GSE (di seguito:
GSE);
   con  la  deliberazione  n.  74/08, l'Autorita' ha gia' definito le
modalita'  e  le  condizioni  tecnico-economiche  per  lo scambio sul
posto;
  Considerato che:
   la  deliberazione  n.  188/05  e  la  deliberazione n. 90/07 fanno
riferimento, nei rispettivi articolati, al Testo integrato;
   il  Testo  integrato  indicava  le disposizioni dell'Autorita' per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione, distribuzione, misura e
vendita   dell'energia   elettrica  per  il  periodo  di  regolazione
2004-2007  e  che  le suddette disposizioni non sono piu' in vigore a
partire dal 1° gennaio 2008;
   per  il  periodo  di  regolazione  2008-2011  le  disposizioni per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione,  distribuzione e misura
dell'energia elettrica sono regolate dal Testo Integrato Trasporto;
  Ritenuto opportuno:
   prevedere,  in  applicazione  dell'art.  20,  comma 1, del decreto
ministeriale 18 dicembre 2008:
    a)  modalita'  di  erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive
compatibili con le modalita' previste per il ritiro dedicato ai sensi
della  deliberazione  n.280/07,  nonche'  con  le disposizioni di cui
all'allegato A del medesimo decreto ministeriale;
    b)  modifiche  alla  deliberazione  n.  74/08 al fine di renderla
coerente con quanto disposto dal medesimo decreto ministeriale;
   prevedere,  in  applicazione  dell'art.  20,  comma 2, del decreto
ministeriale  18  dicembre 2008, le modalita' con le quali le risorse
per  l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonche' per la gestione
delle  attivita'  previste dal medesimo decreto trovano copertura nel
gettito della componente tariffaria A3;
   rinviare ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri
per   la   verifica  del  rispetto  delle  disposizioni  del  decreto
ministeriale 18 dicembre 2008;
   applicare  quanto  previsto  dall'art.  20,  comma  3, del decreto
ministeriale   18   dicembre   2008   nell'ambito  di  un  successivo
provvedimento   di   revisione   complessiva   delle   modalita'   di
riconoscimento  dei  costi  sostenuti  dal  GSE,  anche  al  fine  di
promuoverne l'efficienza;
   modificare  gli  articolati  della deliberazione n. 188/05 e della
deliberazione n. 90/07, al fine di coordinarle con il Testo Integrato
Trasporto   e  con  le  nuove  disposizioni  introdotte  dal  decreto
ministeriale 18 dicembre 2008 in materia di scambio sul posto;

                              Delibera:

  1.  di  approvare le disposizioni attuative dell'art. 2, comma 153,
della  legge  n.  244/07  e  dell'art. 20 del decreto ministeriale 18
dicembre  2008,  in  materia di incentivazione dell'energia elettrica
prodotta    da   fonti   rinnovabili   tramite   la   tariffa   fissa
onnicomprensiva,  riportate  nell'allegato  (allegato  A) al presente
provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di modificare l'allegato A alla deliberazione n. 74/08 nei punti
di seguito indicati:
   a)  all'art.  2,  comma  2.2,  lettera  a),  le  parole  «impianti
alimentati  da  fonti  rinnovabili  di  potenza  fino  a  20 kW» sono
sostituite  dalle  seguenti «impianti alimentati da fonti rinnovabili
di potenza fino a 20 kW e impianti alimentati da fonti rinnovabili di
potenza  superiore a 20 kW fino a 200 kW entrati in esercizio in data
successiva al 31 dicembre 2007»;
  3.  di  modificare  la deliberazione n. 188/05 nei punti di seguito
indicati:
   a)   all'art.   3-bis,  comma  3-bis.1.3,  all'art.  3-bis,  comma
3-bis.3.2,  all'art. 3-bis, comma 3-bis.4.2, le parole «dalla tabella
18,  prima  colonna,  dell'allegato  n.  1  al  Testo integrato» sono
sostituite  dalle  seguenti  «dalla tabella 8.1 dell'allegato n. 1 al
Testo Integrato Trasporto»;
   b) all'art. 3-bis, comma 3-bis.2, le parole «Testo integrato» sono
sostituite dalle seguenti «Testo Integrato Trasporto»;
   c)  all'art.  3-bis,  comma 3-bis.4.5, le parole «la registrazione
delle  misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto
dall'art.  35, comma 35.3, del Testo integrato» sono sostituite dalle
seguenti   «la  registrazione  delle  misure  dell'energia  elettrica
rilevate  secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 21.4, del Testo
Integrato Trasporto»;
   d)  all'art.  5, comma 5.1, le parole «Conto per nuovi impianti da
fonti  rinnovabili  e  assimilate,  di  cui  all'art. 59, comma 59.1,
lettera  b),  del  Testo  integrato»  sono  sostituite dalle seguenti
«Conto  per  nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui
all'art. 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto»;
   e)  all'art.  6, comma 6.6, le parole «Conto per nuovi impianti da
fonti  rinnovabili  e  assimilate,  di  cui  all'art. 59, comma 59.1,
lettera  b),  del  Testo  integrato»  sono  sostituite dalle seguenti
«Conto  per  nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui
all'art. 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto»;
  4. di modificare l'allegato A alla deliberazione n. 90/07 nei punti
di seguito indicati:
   a) all'art. 3, comma 3.5, le parole «la registrazione delle misure
dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall'art. 35,
comma  35.3,  del Testo integrato» sono sostituite dalle seguenti «la
registrazione  delle  misure  dell'energia elettrica rilevate secondo
quanto  previsto  dall'art.  21,  comma  21.4,  del  Testo  Integrato
Trasporto»;
   b) all'art. 10, comma 10.5, le parole «entro il 31 ottobre di ogni
anno»  sono  sostituite  dalle  seguenti «entro il 31 gennaio di ogni
anno»;
   c)  all'art. 12, comma 12.1, all'art. 12, comma 12.2, all'art. 12,
comma  12.3,  all'art.  12,  comma  12.4,  le parole «Conto per nuovi
impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma
59.1, lettera b), del Testo integrato» sono sostituite dalle seguenti
«Conto  per  nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui
all'art. 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto»;
   d)  all'art. 13, dopo il comma 13.3 e' aggiunto il seguente comma:
«13.4  Gli  Allegati  A1,  A1p,  A2,  A2p,  A3a,  A3b,  A4 e A4p sono
aggiornati  dal  GSE e vengono pubblicati da quest'ultimo sul proprio
sito  internet, previa verifica positiva da parte del Direttore della
Direzione Mercati dell'Autorita'.»;
  5.  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al Ministro dello
sviluppo  economico,  al  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e  del  mare, alla societa' Gestore dei servizi elettrici
Spa e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
  6. di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e  sul  sito  internet  dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  il
presente  provvedimento,  che  entra  in  vigore dalla data della sua
prima pubblicazione.
   Milano, 9 gennaio 2009

                                                 Il Presidente: Ortis