L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 26 gennaio 2009;
  Visti:
   il   Trattato  dell'Unione  europea,  nella  versione  consolidata
2002/C325/01 (di seguito: il Trattato);
   la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2003;
   il  regolamento  (CE)  n.  659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999,
recante modalita' di applicazione dell'art. 88 del Trattato;
   il  regolamento  (CE)  n.  794/04  della  Commissione  europea (di
seguito: la Commissione), del 21 aprile 2004, recante disposizioni di
esecuzione del regolamento n. 659/99;
   il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165
(di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 1165/63);
   la legge 7 agosto 1982, n. 529 (di seguito: legge n. 529/82);
   la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91);
   la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
   il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99);
   la  legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
   la  legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
   la  legge  22 dicembre 2008, n. 201, recante conversione in legge,
con  modificazioni,  del  decreto-legge  23  ottobre 2008, n. 162 (di
seguito: decreto-legge n. 162/2008);
   l'art. 1282, primo comma, codice civile;
   l'art.  3-bis  del  decreto-legge n. 162/08 convertito in legge n.
201/08;
   il   decreto   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  19  dicembre  1995 (di seguito: decreto 19 dicembre
1995);
   la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre 1999, n. 204/99 (di
seguito: deliberazione n. 204/99);
   la  deliberazione  dell'Autorita'  30  gennaio  2004, n. 5/04 e in
particolare l'allegato A, come successivamente modificato e integrato
(di seguito: Testo integrato 2004-2007);
   la deliberazione dell'Autorita' 9 agosto 2004, n. 148/04;
   il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica   e   il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di  vendita
dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti
finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato
con   deliberazione  dell'Autorita'  27  giugno  2007,  n.  156/07  e
successive modifiche e integrazioni;
   la  deliberazione  dell'Autorita'  27  giugno  2007, n. 159/07 (di
seguito: deliberazione n. 159/07);
   la  deliberazione  dell'Autorita' 27 settembre 2007, n. 238/07 (di
seguito: deliberazione n. 238/07);
   la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre 2007, n. 348/07 (di
seguito: deliberazione n. 348/07);
   il   Testo   integrato   delle   disposizioni  dell'Autorita'  per
l'erogazione  dei  servizi  di  trasmissione, distribuzione, e misura
dell'energia  elettrica  per  il  periodo  di  regolazione 2008-2011,
approvato  con  la  deliberazione  n.  348/07,  come  successivamente
modificato e integrato (di seguito: TIT);
   la deliberazione dell'Autorita' 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08;
   la  deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2008, ARG/elt 138/08
(di seguito: deliberazione ARG/elt 138/08);
   la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2008 ARG/elt 191/08;
   le  deliberazione  dell'Autorita' 23 dicembre 2008, ARG/elt 204/08
(di seguito: deliberazione ARG/elt 204/08);
   la  comunicazione della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A.,
del 12 gennaio 2009 (di seguito: comunicazioni 12 gennaio 2009);
   la comunicazione della Cementir Italia S.r.l., del 16 gennaio 2009
(di seguito: comunicazione 16 gennaio 2009);
   le comunicazioni delle societa' ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni
S.p.A.  e  Cementir  Italia  S.r.l.  del 26 gennaio 2009 (di seguito:
comunicazioni 26 gennaio 2009);
   comunicazione  congiunta  da  parte delle aventi causa della Terni
S.p.A.  del  26  gennaio  2009  alla  Cassa conguaglio per il settore
elettrico  (di  seguito  Cassa),  avente  ad  oggetto  i  criteri  di
ripartizione di cui al comma 4 della deliberazione ARG/elt 204/08 (di
seguito: comunicazione congiunta 26 gennaio 2009);
  Considerato che:
   l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1165/1963,
nell'ambito  del  processo di nazionalizzazione del settore elettrico
italiano,  ha  riconosciuto  alla «Terni - Societa' per l'industria e
l'Elettricita'» S.p.A. (di seguito: Terni S.p.A), condizioni speciali
di fornitura di energia elettrica;
   l'art.  20,  comma  4,  della legge n. 9/1991, ha disposto che «le
forniture  di  energia elettrica prevista dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1165/1963, per le quantita' e i prezzi
di  cui  agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino
al  31  dicembre  2001» e che «a quella data, tali forniture verranno
ridotte   in  misura  progressivamente  decrescente,  secondo  quanto
disposto  dall'art.  4  della  legge  n. 529/1982, nei successivi sei
anni;
   la  suddetta  norma  e'  stata  oggetto  di  reiterate  istanze di
interpretazione da parte delle aventi causa della Terni S.p.A.;
   l'interpretazione  autentica  del  citato  art.  20 della legge n.
9/1991,  e'  stata  fornita  con  l'art.  3-bis  del decreto-legge n.
162/2008 convertito in legge n. 201/2008;
   con  deliberazione ARG/elt 204/08 l'Autorita' ha dato disposizioni
alla  Cassa  per  la  rideterminazione  della componente compensativa
spettante nel periodo 2002-2007 alla Terni S.p.A. e sue aventi causa,
in coerenza con l'interpretazione autentica di cui all'art. 3-bis del
decreto-legge n. 162/2008;
   la  citata  deliberazione ARG/elt 204/08 nulla disponeva in merito
al riconoscimento di interessi sulle eventuali maggiori compensazioni
spettanti  alla  Terni  S.p.A.  e  sue aventi causa per effetto della
rideterminazione conseguente alla suddetta norma interpretativa;
   dalla  comunicazione  congiunta  26  gennaio  2009  risulta che le
uniche  societa'  aventi  titolo  alla ripartizione di cui al comma 4
della  deliberazione  ARG/elt  204/08  sono  le societa' ThyssenKrupp
Acciai Speciali Terni S.p.A. e Cementir Italia S.r.l.;
   con  comunicazioni 26 gennaio 2009 le societa' ThyssenKrupp Acciai
Speciali  Terni  S.p.A. e Cementir Italia S.r.l., ciascuna per quanto
di  ragione,  hanno  formalmente richiesto alla Cassa, sulle maggiori
compensazioni spettanti, il calcolo degli interessi dovuti di diritto
sui  crediti nella misura complessiva di euro 8.982.658,25, stante la
naturale   efficacia   retroattiva  della  norma  di  interpretazione
autentica   introdotta  con  il  ricordato  art.  3-bis»,  formulando
espressa   rinuncia   ad   ogni  maggior  somma  a  qualsiasi  titolo
eventualmente dovuta;
   l'art.3-bis  del  decreto-legge  n.  162/2008,  secondo i principi
dettati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte
di  cassazione,  costituisce  una  norma di interpretazione autentica
propria, i cui effetti retroagiscono a decorrere dal 2002, primo anno
di applicazione dell'art. 20 della legge n. 9/1991;
   pertanto,  e'  dovuta  per  legge  la  ricostruzione  delle  somme
spettanti  ivi incluso il riconoscimento degli interessi compensativi
con funzione remunerativa al saggio legale;
   detto   riconoscimento   deve  essere  effettuato  calcolando  gli
interessi  legali  sulle maggiori somme dovute anno per anno a titolo
di  componente  compensativa  per  gli  anni 2002 - 2007 in forza del
citato art. 3-bis;
  Considerato inoltre che:
   con   le   comunicazioni  12  gennaio  2009  e  16  gennaio  2009,
ThyssenKrupp  Acciai  Speciali  Terni S.p.A. e Cementir Italia S.r.l.
hanno  richiesto il riconoscimento dell'onere sostenuto relativamente
al  corrispettivo  di cui all'art. 37.2 della deliberazione n. 168/03
(corrispondente  alla componente tariffaria UC5 applicata sul mercato
vincolato  ai  sensi del Testo integrato 2004-2007) quali clienti del
mercato libero;
   il  rimborso  del  medesimo  onere  e'  gia' stato riconosciuto al
soggetto  beneficiario  del  regime  speciale  di  cui  al decreto 19
dicembre 1995, con deliberazione ARG/elt 138/08;
   l'esenzione  dall'applicazione  della  componente  tariffaria UC5,
ovvero  dell'equivalente  corrispettivo  di  cui  all'art. 37.2 della
deliberazione  n. 168/03, e' da intendersi limitata alle quantita' di
energia elettrica oggetto di agevolazione;
   la  richiesta  di  cui  al precedente alinea puo' essere formulata
anche dalla rimanente societa' avente causa della Terni S.p.A.;
  Ritenuto opportuno:
   integrare  le  disposizioni impartite alla Cassa con deliberazione
ARG/elt 204/08, prevedendo che:
    a)  le  eventuali  maggiori  compensazioni  spettanti  alla Terni
S.p.A.  e  sue aventi causa per effetto della rideterminazione di cui
al  punto  1  della  deliberazione ARG/elt 204/08, vengano maggiorate
degli  interessi  compensativi  al  saggio  legale  per  un ammontare
complessivo pari a euro 8.982.658,25;
    b) la Cassa sia autorizzata a riconoscere alla Terni S.p.A. e sue
aventi   causa   il   rimborso   degli  oneri  da  questa  sostenuti,
limitatamente   alle   quantita'  di  energia  elettrica  oggetto  di
agevolazione,  in  relazione  al  corrispettivo  di cui all'art. 37.2
della deliberazione n. 168/03;
   confermare  le  restanti  disposizioni  di  cui alla deliberazione
ARG/elt  204/08,  ivi  incluse le modalita' di erogazione delle somme
spettanti alla Terni S.p.A. e sue aventi causa;

                              Delibera:

  1.  di  aggiungere  al  punto 2 della deliberazione ARG/elt 204/08,
dopo   la  lettera  d.,  la  seguente  lettera:  «e.  sulle  maggiori
compensazioni  spettanti  ai  sensi del presente punto, rispetto alle
compensazioni    precedentemente    riconosciute   dalla   Cassa   in
applicazione  della  legge  n.  9/1991,  sono  riconosciuti interessi
compensativi  al  saggio  legale  per un ammontare complessivo pari a
euro 8.982.658,25»;
  2.  di  aggiungere,  dopo  il  punto  2 della deliberazione ARG/elt
204/08,  il  seguente  punto:  «2-bis.  di  autorizzare  la  Cassa  a
riconoscere  alle  aventi  causa della Terni S.p.A. il rimborso degli
oneri  da  queste  sostenuti, limitatamente alle quantita' di energia
elettrica  oggetto  di agevolazione, in relazione al corrispettivo di
cui all'art. 37.2 della deliberazione n. 168/03»;
  3.  di  aggiungere  al  punto 3 della deliberazione ARG/elt 204/08,
dopo  le  parole  «secondo  i criteri di cui al punto 2» le parole «e
tenuto conto di quanto previsto al punto 2-bis»;
  4.  di trasmettere copia del presente provvedimento alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e alla Cassa;
  5. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it);
   Milano, 26 gennaio 2009

                                                 Il presidente: Ortis