L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 10 febbraio 2009;
  Viste:
   la legge 14 novembre 1995, n. 481;
   il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
   il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
   la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
   la legge 23 agosto 2004, n. 239;
   la  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita') 21 dicembre 2001, n. 310/01;
   la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04;
   il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione,  misura  e vendita dell'energia elettrica - Periodo di
regolazione  2004-2007,  approvato  con  deliberazione  n.  5/04  (di
seguito: Testo integrato);
   la  deliberazione  dell'Autorita'  22  giugno  2004, n. 96/04 come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
96/04);
   le  Modalita'  applicative  del  regime  di perequazione specifico
aziendale  di  cui  all'art.  49  del  Testo  integrato  - Periodo di
regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04;
   la deliberazione dell'Autorita' 9 maggio 2007, n. 109/07;
   la deliberazione dell'Autorita' 18 giugno 2007, n. 136/07;
   la  deliberazione  dell'Autorita'  11 dicembre 2007, n. 316/07 (di
seguito: deliberazione n. 316/07);
   la deliberazione dell'Autorita' 25 febbraio 2008 ARG/elt 21/08;
   la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2008 ARG/elt 54/08;
   la deliberazione dell'Autorita' 20 maggio 2008 ARG/elt 62/08;
   la  deliberazione  dell'Autorita' 17 giugno 2008 ARG/elt 78/08 (di
seguito: deliberazione ARG/elt 78/08);
   la  deliberazione  dell'Autorita'  15 dicembre 2008 ARG/elt 183/08
(di seguito: deliberazione ARG/elt 183/08);
   la  deliberazione  dell'Autorita'  22 dicembre 2008 ARG/elt 196/08
(di seguito: deliberazione ARG/elt 196/08);
  Considerato che:
   il  comma  49.1  del  Testo  integrato  ha  istituito il regime di
perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti
dei  costi  di  distribuzione  effettivi  dai  costi di distribuzione
riconosciuti  dai  vincoli  tariffari, non coperti dai meccanismi del
regime  generale  di  perequazione, di cui alla parte III, sezione I,
del medesimo Testo integrato;
   la deliberazione n. 96/04 ha definito le modalita' applicative del
regime  di  perequazione  specifico  aziendale di cui all'art. 49 del
Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
   ai   fini   della   determinazione  dell'ammontare  relativo  alla
perequazione  specifica  aziendale, ai sensi del comma 49.3 del Testo
integrato sono state condotte specifiche istruttorie;
   il comma 49.3 del Testo integrato ha stabilito che in ciascun anno
l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale e' pari al
fattore  Csa  moltiplicato per il ricavo ammesso perequato di ciascun
anno;
   il  comma  49.5 del Testo integrato ha stabilito che il fattore di
correzione   Csa  sia  aggiornato  annualmente  in  coerenza  con  le
modalita'   di  aggiornamento  della  quota  parte  delle  componenti
tariffarie a copertura della remunerazione del capitale investito;
   l'art.  1  della deliberazione n. 316/07 ha stabilito le modalita'
per  l'aggiornamento del fattore di correzione Csa per gli anni 2005,
2006 e 2007;
   l'art.  1  della  deliberazione  ARG/elt  62/08 ha disposto che, a
titolo  di  acconto  e  salvo  conguaglio, la Cassa conguaglio per il
settore elettrico (di seguito: Cassa) versi alle imprese beneficiarie
della  perequazione specifica aziendale, entro il 30 giugno 2008, gli
importi  spettanti  per  gli  anni  2005,  2006 e 2007, pari ciascuno
all'80% dell'ammontare liquidato per l'anno 2004;
   i   dati   fisici   necessari  all'aggiornamento  del  fattore  di
correzione Csa per l'anno 2006 e relativi alle societa' Amaie Sanremo
S.p.A.  e  ASSEM  S.p.A.  di San Severino Marche sono stati trasmessi
alla  Direzione  Tariffe  ai  fini  della  comunicazione  dei  ricavi
eccedentari il vincolo V1 e della perequazione generale;
   i  dati  degli  investimenti  relativi agli anni 2004 e 2005 delle
societa'  Amaie  Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche
necessari  all'aggiornamento  del  fattore  di correzione Csa per gli
anni  2006  e 2007 sono stati acquisiti mediante apposita modulistica
inviata dalla Direzione tariffe nel mese di dicembre 2008;
   la  deliberazione  ARG/elt 78/08 ha differito i termini in materia
di vincolo V1 per l'anno 2007 necessari all'aggiornamento del fattore
di correzione Csa per il medesimo anno;
   la  deliberazione  ARG/elt  183/08  ha  riavviato  la perequazione
generale  per  l'anno 2007, i cui dati, raccolti dalla Cassa, saranno
utilizzati anche ai fini dell'aggiornamento del fattore di correzione
Csa per il medesimo anno;
   la  deliberazione  ARG/elt  196/08  ha fissato l'aggiornamento del
fattore  di  correzione Csa per la societa' Azienda Energetica S.p.A.
Etschwerke AG per gli anni 2005 e 2006;
   la  deliberazione  ARG/elt  196/08  ha  aggiornato  il  fattore di
correzione Csa per l'anno 2005 per le societa' Amaie Sanremo S.p.A. e
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche;
  Considerato inoltre che:
   sono  stato  riscontrati alcuni errori nella deliberazione ARG/elt
196/08. Nello specifico e' stato riscontrato un errato addebito delle
partite  relative  agli  investimenti  dell'anno 2005 per la societa'
Azienda  Energetica  S.p.A.  Etschwerke  AG  ed  e' stato rilevato un
erroneo   riferimento   al   Csa   dell'anno   base   utilizzato  per
l'aggiornamento  del  fattore  di Csa per l'anno 2005 per la societa'
Amaie Sanremo S.p.A.;
  Ritenuto opportuno:
   sulla  base dei dati forniti dalle societa' Amaie Sanremo S.p.A. e
ASSEM  S.p.A.  di San Severino Marche, aggiornare il coefficiente Csa
per l'anno 2006 nella misura pari a:

=====================================================================
Societa'                                        |      Csa2006
=====================================================================
Amaie Sanremo S.p.A.                            |       0,1408
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche             |       0,2352

Ritenuto inoltre opportuno:
   rettificare il fattore Csa per gli anni 2005 e 2006, relativo alla
societa'  Azienda  Energetica  S.p.A.  Etschwerke  AG,  approvato con
deliberazione  ARG/elt  196/08, nella misura pari, rispettivamente, a
«0,0299» e «0,0377»;
   rettificare il fattore Csa per l'anno 2005, relativo alla societa'
Amaie  Sanremo  S.p.A.,  approvato  con deliberazione ARG/elt 196/08,
nella misura pari a «0,1285»;

                              Delibera:

  1.  Di  rettificare  l'art.  2  della deliberazione ARG/elt 196/08,
sostituendo  il  valore  del  fattore  Csa  per gli anni 2005 e 2006,
relativo  alla  societa' Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, con
il valore pari a, rispettivamente, «0,0299» e «0,0377»;
  2.  Di  rettificare  l'art.  3  della deliberazione ARG/elt 196/08,
sostituendo  il  valore del fattore Csa per l'anno 2005 relativo alla
societa' Amaie Sanremo S.p.A., con il valore pari a «0,1285»;
  3.  Di  determinare  per  le  societa' Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM
S.p.A. di San Severino Marche l'aggiornamento del fattore Csa, di cui
all'art.  1  della deliberazione n. 316/07, per l'anno 2006 in misura
pari, rispettivamente a:

=====================================================================
Societa'                                        |Csa2006
=====================================================================
Amaie Sanremo S.p.A.                            |0,1408
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche             |0,2352

  4.  Di disporre che la Cassa corrisponda alle societa' di cui sopra
gli  ammontari  relativi  alla  perequazione  specifica aziendale per
l'anno  indicato  sulla base dei fattori di cui ai precedenti punti e
del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorita';
  5. Di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e  sul  sito  internet  dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  la
presente  deliberazione,  che  entra  in  vigore dal giorno della sua
pubblicazione.
  Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25,
della  legge  14  novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso
avanti  al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro
il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.
   Milano, 10 febbraio 2009

                                                 Il presidente: Ortis