L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS

  Nella riunione dell'11 febbraio 2009;
  Visti:
   la legge 7 agosto 1990, n. 241;
   la  legge  10  ottobre,  1990,  n.  287  e  successive modifiche e
integrazioni;
   la  legge  9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) e le
disposizioni attuative dell'art. 19, comma 1;
   la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
   la legge 5 marzo 2001, n. 57;
   la  legge  23  agosto  2004,  n.  239  e  successive  modifiche  e
integrazioni;
   il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
   il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
   il  decreto  legislativo  30  maggio  2008, n. 115/08 (di seguito:
decreto legislativo n. 115/08);
   il   decreto   ministeriale   20   luglio   2004   recante  «Nuova
individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento
dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi
dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»
(di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004);
   il   decreto  ministeriale  gas  20  luglio  2004  recante  «Nuova
individuazione  degli  obiettivi  quantitativi nazionali di risparmio
energetico  e  sviluppo  delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito:
decreto ministeriale gas 20 luglio 2004);
   il  decreto  ministeriale  21  dicembre  2007 recante «Revisione e
aggiornamento  dei  decreti  20  luglio  2004»  (di  seguito: decreto
ministeriale 21 dicembre 2007);
   la  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita') 11 luglio 2001, n. 156/01;
   la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/01;
   la  deliberazione  dell'Autorita'  18  settembre 2003, n. 103/03 e
successive  modifiche  e  integrazioni; (di seguito: deliberazione n.
103/03 o Linee guida);
   la deliberazione dell'Autorita' 11 novembre 2004, n. 200/04;
   la  deliberazione  dell'Autorita'  16 dicembre 2004, n. 219/04 (di
seguito: deliberazione n. 219/04);
   la deliberazione dell'Autorita' 11 gennaio 2006, n. 4/06;
   la  deliberazione  dell'Autorita'  23  maggio  2006,  n. 98/06 (di
seguito: deliberazione n. 98/06);
   la deliberazione dell'Autorita' 31 maggio 2007, n. 123/07;
   la  deliberazione  dell'Autorita'  18 novembre 2008, EEN 34/08 (di
seguito: deliberazione EEN 34/08);
   la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre 2008, EEN 36/08 (di
seguito: deliberazione EEN 36/08);
   il  documento  per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data
29  ottobre  2008,  DCO  32/08,  intitolato «Modalita' di calcolo del
contributo tariffario connesso al meccanismo dei titoli di efficienza
energetica»  (di seguito: documento per la consultazione DCO 32/08) e
le relative osservazioni e commenti ricevuti dall'Autorita'.
  Considerato che:
   l'art.  1,  commi 1 e 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007
ha  esteso  gli  obblighi  di  risparmio energetico di cui ai decreti
ministeriali  20 luglio 2004 come modificati e integrati dallo stesso
decreto  ministeriale,  ai distributori di energia elettrica e di gas
naturale  che  hanno almeno 50.000 clienti connessi alla propria rete
di  distribuzione  al  31  dicembre di due anni antecedenti a ciascun
anno   d'obbligo,  e  che  con  successiva  deliberazione  EEN  34/08
l'Autorita' ha stabilito di applicare ai nuovi distributori obbligati
la  medesima  dimensione  minima  di  progetto prevista dall'art. 10,
commi  1,  2  e  3 delle Linee guida per i distributori gia' soggetti
agli  obblighi  di  risparmio  energetico  di cui ai medesimi decreti
ministeriali;
   l'art.  2,  commi 3 e 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007
ha  stabilito  nuovi  obiettivi  quantitativi nazionali di incremento
dell'efficienza energetica degli usi finali di energia e di risparmio
energetico  e  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  che devono essere
conseguiti,  rispettivamente, dai distributori di energia elettrica e
dai  distributori  di  gas naturale obbligati negli anni 2010, 2011 e
2012;
   l'art.  3,  comma  3, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha
esteso  la  possibilita' di bancare i titoli di efficienza energetica
introdotta  dall'art.  17,  comma  3,  delle  Linee  guida, fino alla
verifica  di  conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti dallo stesso
decreto per l'anno 2012 inclusa;
   l'art.  3,  comma  4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha
abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il cosiddetto «vincolo del
50%»   previsto  dall'art.  4,  comma  4,  del  decreto  ministeriale
elettrico  20  luglio  2004  e  dall'art.  3,  comma  4,  del decreto
ministeriale gas 20 luglio 2004;
   l'art.  5,  comma  2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha
introdotto,  a  decorrere dall'anno d'obbligo 2008, nuovi criteri per
la compensazione della quota di obiettivo specifico eventualmente non
conseguita  dai  distributori  soggetti  agli  obblighi  di risparmio
energetico  di  cui  ai  decreti  ministeriali  20  luglio  2004 come
modificati  e  integrati  dallo  stesso  decreto,  in  sostituzione e
annullamento  di  quelli previsti dall'art. 11, comma 3, degli stessi
decreti;
   l'art.  6, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha aggiornato
i  criteri  per  la  copertura degli oneri sostenuti dai distributori
obbligati  nell'ambito  dei  decreti ministeriali 20 luglio 2004 come
modificati  e  integrati  dal  medesimo  decreto,  in  sostituzione e
annullamento  di  quanto  previsto  dall'art. 9, comma 1 degli stessi
decreti ministeriali;
   l'art.  7,  comma  1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha
integrato  il disposto dell'art. 8, comma 1, dei decreti ministeriali
20  luglio  2004,  prevedendo  che i progetti predisposti ai fini del
conseguimento  degli  obiettivi  di  risparmio  energetico  di cui ai
medesimi  decreti possano essere eseguiti anche tramite i soggetti di
cui   all'art.   19,  comma  1,  della  legge  n.  10/91,  che  hanno
effettivamente   provveduto  alla  nomina  del  responsabile  per  la
conservazione  e l'uso razionale dell'energia di cui al medesimo art.
19,  i  quali  realizzano  misure  o  interventi  che  comportano una
riduzione  dei  consumi  di  energia  primaria maggiore di una soglia
minima,  espressa  in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata
dall'Autorita'   (di   seguito:   soggetti   con  obbligo  di  nomina
dell'energy  manager)  e  che  con successiva deliberazione EEN 34/08
l'Autorita'  ha  stabilito  di  applicare a tali soggetti la medesima
dimensione  minima  di progetto prevista dall'art. 10, commi 1, 2 e 3
delle  Linee  guida per i distributori gia' soggetti agli obblighi di
risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004;
   l'art.  4,  comma 4 e l'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n.
115/08  hanno  introdotto  disposizioni  di aggiornamento e revisione
delle modalita' di attuazione del meccanismo dei titoli di efficienza
energetica  di  cui  ai  decreti  ministeriali  20  luglio  2004 come
modificati  e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, le
cui  modalita'  applicative  saranno approvate con successivi decreti
ministeriali;
   l'art.  7, comma 3, del decreto legislativo n. 115/08 ha stabilito
che  ai  fini  dell'applicazione  del meccanismo previsto dai decreti
ministeriali  20  luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto
ministeriale  21  dicembre  2007,  il  risparmio  di forme di energia
diverse   dall'elettricita'   e   dal   gas  naturale  non  destinate
all'impiego  per  autotrazione  e'  equiparato  al  risparmio  di gas
naturale;   che   nel   documento  per  la  consultazione  DCO  32/08
l'Autorita'  ha  confermato l'intenzione di adeguare la deliberazione
n.  219/04 a tale disposizione normativa indipendentemente dalla data
di  certificazione dei risparmi energetici ammissibili all'erogazione
del  contributo  tariffario;  che dalla consultazione non sono emersi
pareri contrari a tale previsione;
   l'art.  7,  comma  4 del decreto legislativo n. 115/08 ha disposto
che l'Autorita':
    a)  provvede  all'individuazione  delle modalita' con cui i costi
sostenuti  per  la  realizzazione  dei progetti realizzati secondo le
disposizioni  del  medesimo  articolo, nell'ambito del meccanismo dei
titoli  di efficienza energetica, trovano copertura sulle tariffe per
il  trasporto  e  la  distribuzione  dell'energia elettrica e del gas
naturale;
    b)  approva  le  regole  di  funzionamento  del  mercato  e delle
transazioni bilaterali relative ai certificati bianchi proposte dalla
societa' Gestore del mercato elettrico S.p.A;
    c)  verifica  il  rispetto delle regole ed il conseguimento degli
obblighi  da  parte  dei soggetti obbligati, applicando, salvo che il
fatto   costituisca  reato,  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste dall'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
   con  deliberazione  EEN 36/08 l'Autorita' ha definito le modalita'
per  la  determinazione  del  contributo  tariffario  unitario di cui
all'art.  3,  comma  1,  della  deliberazione n. 219/04 per ogni anno
d'obbligo  successivo  al 2008, ha posticipato al 30 novembre di ogni
anno la scadenza indicata all'art. 3, comma 2, della deliberazione n.
219/04   ed  ha  esteso,  a  partire  dall'anno  d'obbligo  2008,  il
contributo  tariffario unitario ai titoli di efficienza energetica di
tipo   III,  indipendentemente  dalla  loro  data  di  emissione,  ad
eccezione  dei  risparmi  di  energia  primaria conseguiti attraverso
interventi sugli usi energetici per autotrazione;
   con deliberazioni EEN 34/08 e EEN 36/08 l'Autorita' ha disposto di
adeguare  con  successivo  provvedimento  la  regolazione  vigente al
disposto  del  decreto  ministeriale  21  dicembre  2007, del decreto
legislativo  n.  115/08 e delle medesime deliberazioni, fatti salvi i
diritti acquisiti;
   l'art.  7,  comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che
nelle  more  dell'adozione  dei provvedimenti di cui al comma 1 dello
stesso  articolo  e  all'art.  4,  comma  3,  del medesimo decreto si
applicano   i   provvedimenti   normativi  e  regolatori  emanati  in
attuazione  dell'art.  9,  comma  1, del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n.  79  e  dell'art.  16,  comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164.
  Ritenuto che:
   sia necessario adeguare le Linee guida, la deliberazione n. 219/04
e  la  deliberazione n. 98/06 al disposto del decreto ministeriale 21
dicembre 2007, dell'art. 7, comma 3 del decreto legislativo n. 115/08
e  delle  deliberazioni EEN 34/08 e EEN 36/08, al fine di tener conto
delle modifiche introdotte da tali provvedimenti;
   gli  adeguamenti  di  cui  al  precedente  alinea  non  comportino
modifiche  discrezionali alle scelte effettuate dall'Autorita' con le
Linee  guida, bensi' prevedano modificazioni ed integrazioni tecniche
necessarie  per  tener  conto  di  quanto stabilito dai provvedimenti
normativi e regolatori di cui al medesimo alinea;
   sia opportuno rimandare a successivo provvedimento gli adeguamenti
delle  Linee  guida alle previsioni del decreto legislativo n. 115/08
in  materia  di  titoli  di  efficienza  energetica che devono ancora
trovare attuazione, al fine di tener conto in modo puntuale di quanto
verra' previsto nei rispettivi decreti attuativi;

                              Delibera:

  1. di adeguare il disposto delle Linee guida a quanto stabilito dal
decreto  ministeriale  21  dicembre  2007, dal decreto legislativo n.
115/08  e  dalle  deliberazioni  EEN 34/08 e EEN 36/08, modificandolo
come segue:
   all'art. 1, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
    «g)  decreto  ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e' il decreto
ministeriale elettrico 20 luglio 2004 come modificato e integrato dal
decreto  ministeriale  21  dicembre 2007 e dal decreto legislativo n.
115/08»;
   all'art. 1, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
    «h)  decreto  ministeriale  gas  20  luglio  2004  e'  il decreto
ministeriale  gas  20  luglio  2004  come  modificato e integrato dal
decreto  ministeriale  21  dicembre 2007 e dal decreto legislativo n.
115/08»;
   all'art. 1, comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
    «i)   decreti   ministeriali   20  luglio  2004  sono  i  decreti
ministeriali  20  luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto
ministeriale 21 dicembre 2007 e dal decreto legislativo n. 115/08»;
   all'art.  1, comma 1, dopo la lettera i) sono inserite le seguenti
lettere:
    «j)  decreto  ministeriale  21  dicembre  2007  e' il decreto del
Ministero   dello   sviluppo   economico  21  dicembre  2007  recante
«Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004»;
    «k)  decreto  legislativo  n. 115/08 e' il decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115»;
   all'art. 1, comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
    «n)  obiettivi  quantitativi nazionali sono gli obiettivi annuali
di efficienza energetica negli usi finali di cui all'art. 3, comma 1,
del  decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e gli obiettivi di
risparmio  energetico  e  di  sviluppo delle fonti rinnovabili di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 come
modificati  e  integrati  dall'art.  2, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto
ministeriale 21 dicembre 2007»;
   all'art.  1,  comma  1, dopo la lettera t) e' inserita la seguente
lettera:
    «u)  soggetti  con  obbligo  di nomina dell'energy manager sono i
soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 10/91, che hanno
effettivamente   provveduto  alla  nomina  del  responsabile  per  la
conservazione  e l'uso razionale dell'energia di cui al medesimo art.
19,  i  quali  realizzano  misure  o  interventi  che  comportano una
riduzione  dei  consumi  di  energia  primaria maggiore di una soglia
minima,  espressa  in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata
dall'Autorita'»;
   all'art.  1,  comma  1,  lettera  v),  le parole «o la societa' di
servizi  energetici,»  sono  sostituite  dalle parole «la societa' di
servizi  energetici,  o  i soggetti con obbligo di nomina dell'energy
manager»;
   al  termine  dell'art.  1,  comma 2, lettera aa), sono aggiunte le
parole «e successive modifiche e integrazioni»;
   all'art.  8,  comma 2, dopo le parole «dei decreti ministeriali 20
luglio   2004»   sono  aggiunte  le  parole  «e  di  quanto  previsto
nell'Allegato I del decreto legislativo n. 115/08»;
   all'art.   10,   comma  2,  le  parole  «i  cui  titolari  sono  i
distributori  che  servivano  piu'  di  100.000  clienti finali al 31
dicembre  2001»  sono  sostituite dalle parole «i cui titolari sono i
distributori che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a
ciascuno  anno  d'obbligo,  abbiano  connessi  alla  propria  rete di
distribuzione  piu' di 50.000 clienti finali o i soggetti con obbligo
di nomina dell'energy manager»;
   all'art.   10,   comma  3,  le  parole  «i  cui  titolari  sono  i
distributori  che  servivano  piu'  di  100.000  clienti finali al 31
dicembre  2001»  sono  sostituite dalle parole «i cui titolari sono i
distributori che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a
ciascuno  anno  d'obbligo,  abbiano  connessi  alla  propria  rete di
distribuzione  piu' di 50.000 clienti finali o i soggetti con obbligo
di nomina dell'energy manager»;
   all'art. 17, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
    «c)  titoli  di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi
di  forme  di  energia  primaria  diverse dall'elettricita' e dal gas
naturale non destinate all'impiego per autotrazione»;
   all'art.  17,  comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente
lettera:
    «d)  titoli  di  efficienza  energetica di tipo IV, attestanti il
conseguimento  di  risparmi  di  forme  di  energia  primaria diverse
dall'elettricita'  e  dal  gas  naturale  destinate  all'impiego  per
autotrazione»;
   all'art.  17, comma 3, le parole «dell'anno successivo a quello di
cui  al  medesimo  art. 3, comma 1, lettera e)» sono sostituite dalle
parole «dell'anno 2013»;
  2.  di  adeguare il disposto della deliberazione n. 219/04 a quanto
stabilito  dal  decreto  ministeriale  21 dicembre 2007, dall'art. 7,
comma  3, del decreto legislativo n. 115/08 e dalla deliberazione EEN
36/08, modificandolo come segue:
   all'art.  1,  comma  1.1, dopo le parole «deliberazione n. 103/03»
sono inserite le parole «e successive modifiche e integrazioni»;
   all'art. 1, comma 1, e' inserita la seguente lettera:
    «a)  anno  d'obbligo e' ciascuno degli anni indicati alle lettere
d),  e),  f)  ,  g) e h) dell'art. 2, commi 1, 2, 3, e 4, del decreto
ministeriale 21 dicembre 2007»;
   all'art.  1, comma 1, lettera b), le parole «ai sensi dell'art. 9,
comma  1,  dei  decreti  ministeriali 20 luglio 2004» sono sostituite
dalle  parole  «ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto ministeriale 21
dicembre  2007  e  dell'art.  7,  comma  4 del decreto legislativo n.
115/08»;
   all'art.  1, comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti
lettere:
    «c)   decreti   ministeriali   20  luglio  2004  sono  i  decreti
ministeriali  20  luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto
ministeriale 21 dicembre 2007 e dal decreto legislativo n. 115/08»;
    «d)  deliberazione  n.  103/03  e'  la deliberazione 18 settembre
2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni»;
    «e)  deliberazione n. 98/06 e' la deliberazione 23 maggio 2006 n.
98/06 e successive modifiche e integrazioni»;
   all'art.  1,  comma 1, lettera d), dopo le parole «di cui all'art.
11,  comma  3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004» sono aggiunte
le   parole  «ovvero,  a  partire  dall'anno  d'obbligo  2008,  dalle
compensazioni  di cui all'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale 21
dicembre 2007»;
   all'art.  1,  comma  1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente
lettera:
    «e)  periodo  di  riferimento  di  un anno sono i dodici mesi che
precedono il mese di ottobre dello stesso anno»;
   all'art.  1,  comma  1, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente
lettera:
    «g)  titolo  di efficienza energetica di tipo III e' il titolo di
efficienza  energetica  di cui all'art. 17, comma 1, lettera c) della
deliberazione n. 103/03»;
   all'art.  2,  comma 2, la parola «quinquennio» e' sostituita dalla
parola «periodo», dopo le parole «di cui all'art. 3, comma 1, lettere
da  a) a e) dei decreti ministeriali 20 luglio 2004» sono aggiunte le
parole  «come  modificati  e integrati dall'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4
del  decreto ministeriale 21 dicembre 2007» e il secondo capoverso e'
soppresso;
   all'art. 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «3.1  Il  valore  del contributo tariffario unitario riconosciuto
per  ogni anno d'obbligo successivo al 2008 (di seguito: anno t+1) e'
definito dall'Autorita' entro il 30 novembre dell'anno precedente (di
seguito: anno t) sulla base della seguente formula:

                    C(t+1) = C(t) . (100 +E)/100

  dove:
   C(t+1)   e'   il   valore   del   contributo  tariffario  unitario
riconosciuto per l'anno d'obbligo t+1;
   C(t) e' il valore del contributo tariffario unitario in vigore per
l'anno d'obbligo t;
   E  e'  la  media aritmetica delle riduzioni percentuali registrate
dai  clienti finali domestici per i seguenti tre indici, valutati tra
il  periodo  di riferimento dell'anno t-1 e dell'anno t e arrotondati
con criterio commerciale a due cifre decimali:
    valore  medio  della  tariffa monoraria D2 dell'energia elettrica
venduta  ai  clienti  domestici  in  regime  di maggior tutela con un
consumo  annuo  di 2700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW, al lordo
delle   imposte,   in   base   ai   dati  resi  noti  trimestralmente
dall'Autorita';
    valore  medio  del  prezzo  del  gas  naturale per un consumatore
domestico  tipo  con  un  consumo annuale di 1.400 m3, al lordo delle
imposte, in base ai dati resi noti trimestralmente dall'Autorita';
    valore  medio  del  prezzo del gasolio per autotrazione, al lordo
delle  imposte,  in  base ai dati resi noti mensilmente dal Ministero
per lo sviluppo economico.»;
   all'art. 3, il comma 2 e' soppresso;
   l'art. 4 e' soppresso;
   all'art.  5,  comma  1,  le  parole «e di tipo II» sono sostituite
dalle  parole «di tipo II e di tipo III» e dopo le parole «consegnato
dal  distributore»  sono  aggiunte  le  parole  «ai  sensi  di quanto
disposto dall'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 96/06»;
   all'art.  5, comma 3, dopo le parole «di tipo II» sono aggiunte le
parole «e di tipo III»;
  3.  di  adeguare  il disposto della deliberazione n. 98/06 a quanto
stabilito  dal  decreto  ministeriale 21 dicembre 2007, modificandolo
come segue:
   all'art. 1, comma 1, dopo le parole «deliberazione n. 219/04» sono
aggiunte le parole «e successive modifiche e integrazioni»;
   all'art.  1,  comma  1, dopo la lettera a. e' inserita la seguente
lettera:
    «b.  Linee guida sono l'Allegato A alla deliberazione n. 103/03 e
successive modifiche e integrazioni»;
   all'art.  2,  comma 1, lettera a., dopo le parole «dell'Autorita'»
sono  aggiunte  le parole «o da un soggetto da essa delegato ai sensi
dell'art. 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
   all'art.   2,   comma   1,   lettere  b.  e  c.,  dopo  le  parole
«dall'Autorita'»  sono  aggiunte  le parole «o da un soggetto da essa
delegato  ai  sensi dell'art. 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20
luglio 2004;
   all'art.  3,  comma  3, dopo la lettera c. e' aggiunta la seguente
lettera:
    «d. A partire dall'anno 2009, nella comunicazione di cui al comma
3.1, il distributore deve indicare quali e quanti titoli consegna:
     i)  ai  fini  della  verifica  di  conseguimento  dell'obiettivo
specifico a suo carico nell'anno n-1;
     ii)  ai  fini  della  compensazione  dell'eventuale inadempienza
all'obiettivo specifico a suo carico nell'anno n-2.»;
   all'art. 4, il comma 1 e' soppresso;
  4.    di    pubblicare    sul    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  le Linee guida, la deliberazione n. 219/04
e  la  deliberazione n. 98/06 nel testo risultante dalle modifiche ed
integrazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;
  5. di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e  sul  sito  internet  dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  il
presente  provvedimento,  che  entra  in  vigore dalla data della sua
prima  pubblicazione,  fatti  salvi  i diritti acquisiti ai sensi del
decreto  ministeriale  21  dicembre  2007, del decreto legislativo n.
115/08 e delle deliberazioni EEN 34/08 e EEN 36/08.
   Milano, 11 febbraio 2009
                                                 Il presidente: Ortis