IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

  Vista   la   legge   14  maggio  1981,  n.  219/1981  e  successive
modificazioni;
  Visto  in  particolare  il  decreto-legge  28  febbraio  1984, n.19
convertito  con  modificazioni  nella legge 18 aprile 1984, n. 80 che
all'art.  2  stabilisce  che il Ministro dei lavori pubblici fissa il
costo  annuale di intervento per la determinazione del contributo per
la  ricostruzione  di  cui  all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n.
219/1981 e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 15 febbraio 2008
con cui tale costo e' stato determinato per il 2006 in € 641,28;
  Ritenuto di provvedere per l'anno 2007;
  Considerato  che,  dai  dati ISTAT, la variazione percentuale fatta
registrare dall'indice generale nazionale del costo di costruzione di
un fabbricato residenziale e' risultata, per il 2007, pari a + 3,9%;
  Considerato che, sulla base di tale variazione il costo per il 2007
risulta di € 666,29;

                              Decreta:

  1. Ai fini della determinazione del contributo per la ricostruzione
di  cui  all'art.  9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni,   il  costo  di  intervento,  al  netto  dell'IVA,  e'
stabilito per il 2007 in € 666,29.
  2.  L'IVA  e'  in  accollo spese dei privati, salvo quanto previsto
dall'art.  12,  punto  3  della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449 e
successive proroghe.
  3.  Il  suddetto  costo  e' applicabile anche nei territori colpiti
dagli eventi sismici del maggio 1984.
   Roma, 30 gennaio 2009

                 p. Il Ministro delle infrastrutture
                           e dei trasporti
                     Il Sottosegretario di Stato
                              Mantovani