IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e 8, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005, relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta
il  regolamento  di  cui  all'art.  9  del  decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio della
professione di biologo;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Hattinger Claudia, nata a Bad Ischl
(Austria)   il  16  luglio  1969,  cittadina  austriaca,  diretta  ad
ottenere,  ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,
il  riconoscimento  del  titolo  professionale austriaco di cui e' in
possesso   ai   fini   dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della
professione di «biologo» - Sezione A dell'albo;
  Preso  atto  che  e' in possesso dei titoli accademici di «Magistra
der  Naturwissen-schaften»  e di «Doktorin der Naturwissen-schaften»,
rispettivamente conseguiti nel giugno 1993 e nel marzo 1997 presso l'
Universita' di Vienna;
  Considerato  che,  secondo  quanto  dichiarato  dal Ministero della
scienza   e   della   ricerca   austriaco,  detti  titoli  accademici
configurano una «formazione regolamentata», cosi' come prevista dalla
direttiva 2005/36/CE;
  Considerato  che  la richiedente ha documentato di aver maturato in
Austria esperienza professionale pluriennale;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 16 gennaio 2009;
  Sentito il conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale
di categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto     che    la    richiedente    abbia    una    formazione
accademico-professionale  completa  ai  fini dell'esercizio in Italia
della  professione di «biologo» - sezione A dell'albo, e che pertanto
non e' necessario applicare misure compensative;
                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Hattinger  Claudia,  nata a Bad Ischl (Austria) il 16
luglio   1969,   cittadina   austriaca,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  «biologi»  sezione  A  e  l'esercizio  della omonima
professione in Italia.
   Roma, 16 febbraio 2009
                                       Il direttore generale: Frunzio