IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16   gennaio  2009,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito le province
di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008;
  Considerato  che  gli  eventi  sismici  del  23 dicembre 2008 hanno
provocato   gravi   danni,   diffusi  in  tutta  l'area  territoriale
ricompresa   nella   citata  dichiarazione  di  stato  di  emergenza,
interessando  vari comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno
subito gravi lesioni;
  Ravvisata   la   necessita'   di  disporre  l'attuazione  di  primi
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
  Acquisita  l'intesa  della  regione  Emilia-Romagna  con nota del 6
febbraio 2009;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:


                               Art. 1.

  1.   Il   Presidente   della  Regione  Emilia-Romagna  e'  nominato
Commissario  delegato e provvede all'attuazione ed alla realizzazione
degli  interventi di cui alla presente ordinanza anche avvalendosi di
soggetti  attuatori  da  lui  nominati  e  che agiscono sulla base di
specifiche direttive ed indicazioni impartite.
  2. Il Commissario delegato individua i territori dei comuni colpiti
dagli  eventi  sismici  del  23  dicembre  2008,  tenendo  conto  del
«Rapporto   sugli   effetti  del  terremoto  del  23  dicembre  2008»
predisposto  dall'Istituto  Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ed
adotta,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino degli
edifici  e  delle  infrastrutture danneggiate, e per la ricostruzione
degli  immobili  distrutti  o  gravemente  danneggiati  dal sisma. Il
Commissario provvede all'elaborazione del piano articolandolo secondo
criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative  da lui stabilite con
propri  provvedimenti,  tenendo  conto  della  normativa  tecnica  in
materia  di  miglioramento sismico da sottoporre all'approvazione del
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
  3. Il Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione
degli  interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti
su ambiti territoriali gia' interessati da altri eventi sismici.