IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008; Considerato che gli eventi sismici del 23 dicembre 2008 hanno provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nella citata dichiarazione di stato di emergenza, interessando vari comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto; Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna con nota del 6 febbraio 2009; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna e' nominato Commissario delegato e provvede all'attuazione ed alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza anche avvalendosi di soggetti attuatori da lui nominati e che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite. 2. Il Commissario delegato individua i territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 23 dicembre 2008, tenendo conto del «Rapporto sugli effetti del terremoto del 23 dicembre 2008» predisposto dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ed adotta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino degli edifici e delle infrastrutture danneggiate, e per la ricostruzione degli immobili distrutti o gravemente danneggiati dal sisma. Il Commissario provvede all'elaborazione del piano articolandolo secondo criteri di priorita' e modalita' attuative da lui stabilite con propri provvedimenti, tenendo conto della normativa tecnica in materia di miglioramento sismico da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali gia' interessati da altri eventi sismici.