IL DIRETTORE PER LE ACCISE

   Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni,
sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
   Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni,
concernente  il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di
monopolio di Stato;
   Vista   la   legge   10   dicembre  1975,  n.  724,  e  successive
modificazioni,   che   reca   disposizioni   sulla   importazione   e
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;
   Vista  la  legge  13  maggio  1983,  n. 198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
   Vista  la  legge  7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
   Visto   il  decreto  ministeriale  22  febbraio  1999,  n.  67,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, regolamento recante norme
concernenti  l'istituzione  ed  il  regime  dei depositi fiscali e la
circolazione  nonche'  le  attivita'  di  accertamento e di controllo
delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  2003, n. 184, recante
attuazione  della  direttiva  2001/37/CE  in  materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
   Considerato  che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad
accisa  e  le  sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13
luglio  1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in
relazione  ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni
di cui alla tabella
   A),  allegata  al  decreto  direttoriale  29  settembre 2008, alle
tabelle  B  e  D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e
successive  integrazioni  e  alla  tabella  C,  allegata  al  decreto
direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;
   Viste  le  istanze  con  le quali la Serena Srl e la International
Tobacco  Agency  S.a.s.  hanno  chiesto  di inserire nella tariffa di
vendita alcune marche di tabacco lavorato;
   Considerato che occorre procedere all'inserimento di alcune marche
di  sigarette  e  di sigari, in conformita' ai prezzi richiesti dalle
citate  Societa'  con  le  sopraindicate  istanze,  nella  tariffa di
vendita di cui alla tabella
   A), allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2008, e alla tabella
   B)  allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive
integrazioni,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio
2002;
   Considerato,  inoltre,  che  occorre procedere, su richiesta della
Societa'  British  American  Tobacco  Italia  S.p.a.,  al  cambio  di
denominazione di varie marche di sigarette;

                              Decreta:

                               Art. 1.

   Le  marche  di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite
nelle  seguenti  tabelle  di  ripartizione in relazione ai rispettivi
prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

               ---->  Vedere tabella a pag. 39  <----