IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  117,  comma  2,  lettera  m), della Costituzione che
attribuisce  allo  Stato  la  competenza  di  determinare  i  livelli
essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che  devono  essere  garantiti su tutto il territorio nazionale ed il
comma  3  che individua tra la materie di legislazione concorrente la
tutela della salute;
  Visto il piano sanitario nazionale 2006-2008, approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica del 7 aprile 2006 che individua gli
obiettivi  da  raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del
diritto  alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito
sanitario  e  che  prevede  che  i  suddetti  obiettivi  si intendono
conseguibili  nel  rispetto  dell'accordo  del 23 marzo 2005 ai sensi
dell'art.  1,  comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e nei
limiti  e  in  coerenza  con  le risorse programmate nei documenti di
finanza  pubblica  per  il  concorso dello Stato al finanziamento del
Servizio Sanitario Nazionale;
  Vista  l'intesa  sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
del  23  marzo  2005  (repertorio atti n. 2271) pubblicata nel suppl.
ord. n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005;
  Visto  il  Protocollo  d'intesa  tra  Governo,  regioni  e province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  sul  «Patto  per  la  Salute del 28
settembre 2006»;
  Visto  il  decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n .405 che all'art. 6 ha
previsto la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  da  adottare  entro  il  30  novembre  2001,  dei  livelli
essenziali   di   assistenza,   ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992  n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre  2001 di definizione dei livelli essenziali di assistenza, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge  27  dicembre  2006,  n.  296 «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2007), art. 1, comma 805, che istituisce, per il triennio
2007-2009,  un Fondo per il cofinanziamento di progetti attuativi del
piano  sanitario  nazionale,  al  fine  di  rimuovere  gli  squilibri
sanitari  connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le
varie  realta'  regionali  nelle  attivita'  realizzative  del  piano
sanitario nazionale;
  Vista  la  legge  24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)
art.  2,  comma  374  che, nel riconfermare per gli anni 2008-2009 lo
stanziamento di 60,5 milioni di euro all'anno gia' previsto dall'art.
1,  comma  806,  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, modifica ed
integra  le linee progettuali prioritarie ai fini del cofinanziamento
dei progetti regionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  luglio  2007 «Linee guida per
l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano»;
  Visto   il   decreto   ministeriale   15  luglio  2008  «Delega  di
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni
atti di competenza dell'amministrazione»;
  Considerato   che  il  piano  sanitario  nazionale  2006-2008  vede
impegnati lo Stato e le regioni in azioni concertate e coordinate che
possono generare programmi specifici nella realizzazione di attivita'
finalizzate a promuovere e tutelare lo stato di salute dei cittadini;
  Considerato  che  il piano sanitario nazionale assume la necessita'
che  lo Stato e le regioni si impegnino in una cooperazione sinergica
per  individuare  le  strategie  condivise  al  fine  di  superare le
disuguaglianze  ancora presenti in termini di risultati di salute, di
accessibilita'  e  di  promozione di una sempre maggiore qualita' dei
servizi,  nel  rispetto  delle autonomie regionali e delle diversita'
territoriali;
  Considerato  che  nell'attuale  quadro di federalismo sanitario, il
piano  sanitario nazionale indica la necessita' che Governo e regioni
concordino  linee  di  indirizzo  perche'  le  strategie  individuate
possano   declinarsi  in  programmi  attuativi,  nel  rispetto  delle
autonomie regionali e delle diversita' territoriali;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  L'accesso  al fondo di cofinanziamento per l'anno 2008 dei progetti
attuativi  del  piano  sanitario  nazionale di cui all' art. 2, comma
374,  della  legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e' consentito
alle  regioni  e  alle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano che
presentino,  con riferimento alle materie di cui al citato comma 374,
progettualita'  specifiche per singole linee progettuali coerenti con
le  linee  indicate  nell'allegato A che costituisce parte integrante
del presente decreto.