IL DIRETTORE GENERALE
         per la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

   Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26  febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina igienica degli alimenti;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  17  marzo  1995,  n.  194  di
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE, relativo alla immissione in
commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'allegato I che
riporta  l'elenco  positivo  delle sostanze attive che possono essere
utilizzate nei prodotti fitosanitari;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1998 di recepimento della
direttiva  della  Commissione 97/73/CE del 15 dicembre 1997, relativo
all'iscrizione  fino  al  31  dicembre  2008  della  sostanza  attiva
imazalil nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/95;
  Visto  il decreto ministeriale 31 luglio 2007, di recepimento della
direttiva  della Commissione 2007/21/CE del 10 aprile 2007, che fissa
al  31  dicembre 2011 la nuova scadenza di iscrizione nell'allegato I
del  citato  decreto  legislativo n. 194/95 di alcune sostanze attive
tra  le  quali  l'imazalil  in  attesa  della  definizione, a livello
comunitario,  di  procedure  dettagliate  per  la  presentazione e la
valutazione  di  eventuali informazioni supplementari per la conferma
della loro iscrizione nel citato allegato I;
  Visto  il  regolamento  737/2007/CE della Commissione del 27 giugno
2007 che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un
primo   gruppo  di  sostanze  attive  nell'allegato  I  della  citata
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
  Visti  i  decreti  di  autorizzazione all'immissione in commercio e
all'impiego per un numero limitato di anni, dei prodotti fitosanitari
riportati  in  allegato  al  presente  decreto, contenenti almeno una
sostanza  attiva  che  e'  stata  iscritta  in  allegato I del citato
decreto legislativo n. 194/95 al termine della revisione comunitaria;
  Ritenuto  di conseguenza di dover procedere alla proroga fino al 31
dicembre   2011   delle   autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
riportati   in   allegato   al  presente  decreto,  in  attesa  della
definizione,  a  livello comunitario, delle procedure dettagliate per
la   presentazione   e   la  valutazione  di  eventuali  informazioni
supplementari  per  la conferma dell'iscrizione della sostanza attiva
imazalil nel citato allegato I;
                              Decreta:

  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio e all'impiego dei
prodotti  fitosanitari  riportati  in  allegato  al presente decreto,
contenenti  la  sostanza  attiva imazalil, iscritta in allegato I del
decreto  legislativo  n.  194/95,  sono prorogate fino al 31 dicembre
2011.
  Per  i  prodotti  fitosanitari di cui trattasi sono fatti salvi gli
adempimenti   stabiliti   in   applicazione  del  citato  regolamento
737/2007/CE.
  Per  il  prodotto  fitosanitario RAXIL COMPLEX LIQUIDO dell'impresa
Bayer  Cropscience  Srl  riportato  in  allegato al presente decreto,
contenente  anche  la  sostanza  attiva tebuconazolo sono fatti salvi
anche  gli  adeguamenti  alle  condizioni stabilite per tale sostanza
attiva  dalla direttiva di iscrizione 2008/25/CE del 19 dicembre 2008
al termine della revisione comunitaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   Italiana  ed  avra'  valore  di  notifica  alle  imprese
interessate.
   Roma, 29 dicembre 2008
                                      Il direttore generale: Borrello