IL DIRETTORE GENERALE
         del controllo della qualita' e dei sistemi qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.1107/96  e  quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.2400/96,  sono  automaticamente  iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 1491/2003 del 25 agosto 2003 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna»;
  Visti  gli  articoli  10  e  11  del  predetto  regolamento (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Visto  il  decreto  16  ottobre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2003, con
il  quale  l'organismo  «Check  Fruit  Srl»  e'  stato autorizzato ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Ficodindia dell'Etna»;
  Visto  il  decreto  4  ottobre  2006  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
«Check  Fruit»  e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di
rinnovo  dell'autorizzazione  all'organismo stesso oppure a eventuale
nuovo organismo di controllo;
  Vista  la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato
art.  14  della legge n. 526/1999, dal Consorzio Ficodindia dell'Etna
DOP con la quale il predetto Consorzio ha indicato quale organismo di
controllo  da autorizzare per svolgere l'attivita' di controllo sulla
denominazione  di  origine  protetta  «Ficodindia dell'Etna» «Suolo e
Salute  Srl»  con  sede  in  Fano,  via  P.  Borsellino  n.  12/B, in
sostituzione di «Check Fruit Srl»;
  Considerato  che  «Suolo  e  Salute Srl» ha predisposto il piano di
controllo  per  la  denominazione  di  origine  protetta  «Ficodindia
dell'Etna» conformemente allo schema tipo;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   denominazione   di  origine  protetta  «Ficodindia
dell'Etna»;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di  cui  agli articoli 10 e 11 del
Regolamento  (CE)  n.  510/2006 spettano al Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto l'Autorita' nazionale
preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 31 ottobre 2008;
  Considerata  la necessita', espressa dal suddetto Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli  10  e  11  del  Regolamento (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo  con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n.
526/1999;

                              Decreta:



                               Art. 1.



  L'organismo  denominato  «Suolo e Salute Srl» con sede in Fano, via
P.  Borsellino  n.  12/B,  e' autorizzato ad espletare le funzioni di
controllo,  previste  dagli  articoli  10  e  11 del Regolamento (CE)
n.510/2006  per  la  denominazione  di  origine  protetta «Ficodindia
dell'Etna»,  registrata  in  ambito  europeo  con regolamento (CE) n.
1491/03 del 25 agosto 2003.