IL RETTORE

  Vista  la legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
ed in particolare gli articoli 6 e 16;
  Visto  il  vigente statuto di questa Universita', ed in particolare
l'art. 77;
  Vista  la deliberazione adottata nell'adunanza del 26 gennaio 2009,
con la quale il senato accademico, ai sensi della superiore norma, ha
approvato le proposte di modifica dello statuto medesimo;
  Vista la rettorale del 27 gennaio 2009, prot. n. 5598, con la quale
la predetta deliberazione del senato accademico e' stata trasmessa al
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, per i
controlli di competenza;
  Vista  la  nota  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  del 4 marzo 2009, prot. n. 618, con la quale e' stata
comunicata  l'assenza  di  osservazioni  in  ordine  alle proposte di
modifica trasmesse;
  Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla relativa emanazione;
  Tutto cio' premesso;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  Il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Catania, emanato
con  decreto  rettorale  n.  1185  del  6  maggio  1996  e successive
modifiche e/o integrazioni, e' ulteriormente modificato come segue:
   il  punto  a)  ed  il  punto  n)  del  comma 2 dell'art. 6 (Senato
accademico) vengono modificati e sostituiti dai seguenti:
   «a)  approvare  i  piani  annuali  e  pluriennali  di  sviluppo da
inoltrare  al  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, seguendo la procedura fissata dal presente statuto;»;
   «n) proporre la stipula di convenzioni e l'istituzione di consorzi
di  cui  agli  articoli  48  e  49  del  presente statuto, sentite le
commissioni competenti di cui all'art. 10;».
  Al medesimo art. 6 viene aggiunto il seguente comma 7:
  «7. Il rettore puo' invitare a partecipare alle adunanze del senato
accademico,  su  specifiche  questioni  all'ordine del giorno e senza
diritto  di  voto,  i delegati rettorali, il presidente del nucleo di
valutazione, i dirigenti, esperti esterni, nonche', per le materie di
particolare  interesse per gli studenti, il presidente della consulta
degli  studenti.  La loro presenza e' limitata alla trattazione degli
argomenti che ne hanno motivato l'invito».
  Al  comma  2  dell'art.  7  (Consiglio  di  amministrazione)  viene
aggiunto il punto h) qui di seguito riportato:
   «h) esercita tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti di Ateneo.».
  Al  punto  d)  del  comma  3 dello stesso articolo viene cassata la
seguente  dicitura:  «In prima applicazione dello statuto i direttori
d'istituto  sono assimilati ai direttori di dipartimento e i consigli
d'istituto ai consigli di dipartimento; ».
  Al  comma  4  del  succitato  art.  7,  prima  della dicitura «Enti
pubblici e privati» viene inserito il termine «altri».
  Sempre all'art. 7 vengono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:
  «6.  Il  rettore  puo'  invitare  a  partecipare  alle adunanze del
consiglio  di amministrazione, su specifiche questioni all'ordine del
giorno  e  senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente
del nucleo di valutazione, i dirigenti, esperti esterni, nonche', per
le  materie  di particolare interesse per gli studenti, il presidente
della  consulta  degli  studenti.  La  loro presenza e' limitata alla
trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.
  7.  Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore in via
ordinaria  almeno  una  volta  ogni due mesi e, in via straordinaria,
quando  ne  faccia  richiesta  motivata  almeno  un  terzo  dei  suoi
componenti.».
  Al  comma  4  dell'art.  8  (Il  rettore),  il  termine «tre» viene
sostituito da «quattro».
  Il comma 8 dello stesso articolo viene come di seguito modificato:
  «8.  Il  candidato  che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e'
proclamato  eletto  dal  decano  dei  professori  di prima fascia, e'
nominato  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso
di  anticipata  cessazione, assume la carica dalla data di emanazione
del  decreto  ministeriale di nomina e la mantiene per quattro anni a
partire dal successivo anno accademico».
  L'art. 11 (Nucleo di valutazione) viene sostituito dal seguente:
  «1.  Il  nucleo  di  valutazione  interna  verifica, anche mediante
analisi  comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione
delle  risorse,  la  produttivita'  della  ricerca e della didattica,
nonche'   l'imparzialita',  l'efficienza  e  l'efficacia  dell'azione
amministrativa.
  2.  Il  nucleo  determina i parametri di riferimento del controllo,
anche  su  indicazione  dell'Agenzia nazionale per la valutazione del
sistema  universitario, a cui riferisce con apposita relazione almeno
annuale.
  3.  Il  nucleo valuta la congruenza tra gli obiettivi programmati e
quelli  raggiunti  in  merito  all'attivita'  didattica e scientifica
svolta. Esso esprime in proposito un motivato parere di cui si terra'
conto   anche   ai   fini   interni  per  l'assegnazione  dei  futuri
finanziamenti.
  4.  Con  riferimento all'attivita' di cui al primo comma, il nucleo
di   valutazione   interna   trasmette   annualmente   al   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  al  Consiglio
universitario  nazionale  e alla Conferenza permanente dei rettori la
relazione  per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e
alla  produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per
la  verifica  dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema
universitario.
  4-bis.  I  componenti  del  nucleo  durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati una sola volta.
  5.  La composizione e le modalita' di funzionamento del nucleo sono
disciplinati dal regolamento generale di Ateneo».
  L'art.  13  (Collegio  dei revisori dei conti) viene sostituito dal
seguente:
  «1.  Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del
rettore su deliberazione del senato accademico ed e' composto da:
   a)  un  magistrato  della  Corte  dei  conti,  che  ne  assume  la
presidenza;
   b)  due  dirigenti  o  funzionari  designati rispettivamente dalla
Ragioneria  generale  dello  Stato  e  dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca. Per ciascun membro effettivo viene
nominato anche il supplente.
  2.  I  componenti  del  collegio  dei  revisori dei conti durano in
carica quattro anni e possono essere riconfermati.
  3.  I  compiti  e  le  modalita' di funzionamento del collegio sono
stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la
finanza.».
  Al   comma   2,   ultimo   capoverso,   dell'art.   15   (Direttore
amministrativo),    il   termine   «triennale»   e'   sostituito   da
«quadriennale».
  I  commi  3  e  6  dell'art.  21  (Preside)  vengono sostituiti dai
seguenti:
  «3.  L'elettorato attivo spetta ai docenti della facolta', compresi
i  ricercatori  non  confermati,  ed alle rappresentanze elette degli
studenti e del personale tecnico-amministrativo».
  «6.  Il preside designa fra i professori di ruolo della facolta' un
vice-preside, che lo coadiuva e, in caso di assenza o impedimento, lo
sostituisce  in tutte le sue funzioni. Il vice-preside viene nominato
con decreto del rettore».
  I  commi  3  e  4 dell'art. 25 (Scuole di specializzazione) vengono
sostituiti dai seguenti:
  «3.  Sono  organi  della  scuola: il direttore e il consiglio della
scuola.  Il  direttore  ha la responsabilita' del funzionamento della
scuola,  e'  eletto  dal  consiglio  della scuola fra i professori di
ruolo  a  tempo pieno che ne fanno parte, dura in carica quattro anni
ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
  4.  Il  consiglio  della  scuola e' composto da tutti i titolari di
insegnamento,  compresi  i ricercatori non confermati, dai professori
incaricati   e   a   contratto,   e   da   una  rappresentanza  degli
specializzandi,  uno  per ogni anno di corso, eletti con le modalita'
previste dal regolamento d'Ateneo».
  Al  comma 5 dell'art. 41 (Centro per i sistemi di elaborazione e le
applicazioni   scientifiche   e  didattiche),  il  termine  «tre»  e'
sostituito da «quattro».
  Al  comma  4 dell'art. 45 (Centro biblioteche e documentazione), il
termine «tre» e' sostituito da «quattro».
  L'art. 67 (Norme comuni) viene sostituito dal seguente:
  «1.  Nessuno,  tranne il rettore, puo' essere componente di piu' di
un organo centrale di governo dell'Ateneo.
  2.   Il   rettore,  il  pro-rettore,  i  presidi,  i  direttori  di
dipartimento   e   i   responsabili  di  unita'  decentrate  ad  esso
equiparate,  i  coordinatori  dei  corsi  di  dottorato di ricerca, i
direttori  delle scuole di specializzazione ed i presidenti dei corsi
di studio devono essere eletti tra i docenti a tempo pieno. I docenti
eletti  nel  senato  accademico  e  nel  consiglio di amministrazione
devono  optare  all'atto della nomina per il regime d'impegno a tempo
pieno.
  3.  La  mancata  designazione di uno o piu' componenti degli organi
collegiali  non  pregiudica  la  validita'  della  composizione degli
organi elettivi.
  4.  Gli  organi  individuali  e  i  membri  degli organi collegiali
continuano  a  svolgere  le  loro funzioni anche dopo la scadenza del
mandato,  fino  alla  loro  sostituzione.  Nel  caso  di interruzione
anticipata  del  mandato,  il  nuovo  eletto dura in carica fino alla
conclusione  naturale del mandato. Al fine del computo del numero dei
mandati, quello incompleto e' computato solo se supera la meta' della
durata normale.
  5.  Le  cariche  di  rettore,  preside,  direttore di dipartimento,
presidente   di   corso   di   studio,   direttore   di   scuola   di
specializzazione,  responsabile  di  unita'  decentrate,  nonche'  la
partecipazione  elettiva  al consiglio di amministrazione e al senato
accademico, con esclusione della componente studentesca, hanno durata
quadriennale e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta».
  Al  comma 1 dell'art. 69 (Rinnovo delle rappresentanze), il termine
«tre» e' sostituito da «quattro».
  L'art. 79 (Norma transitoria) viene sostituito dal seguente:
  «1. I mandati di cui all'art. 67, comma 5, in corso di espletamento
alla  data  di  entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie
che  estendono  a  quattro  anni  la durata delle cariche, restano di
durata triennale.
  2.  Il  comma  1  si  applica  anche alle cariche di componente del
nucleo  di  valutazione  e  del collegio dei revisori dei conti, alle
rappresentanze di cui all'art. 69, comma 1, all'incarico di direttore
amministrativo.
  3.  Resta  comunque fermo il divieto di espletamento consecutivo di
un   terzo   mandato,  anche  nel  caso  di  svolgimento  di  mandati
triennali».