IL DIRETTORE GENERALE
      dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi

  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44
del  17 febbraio 1973 con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visti  i registri predetti, nei quali sono state iscritte, ai sensi
dell'art.  19 della legge n. 1096/1971 le varieta' di specie agrarie,
le  cui  denominazioni  e  decreti  di  iscrizione  sono indicate nel
dispositivo;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18,  concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto  il  regolamento  d'esecuzione della citata legge n. 1096/71,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art.
17,  decimo  comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata
dell'iscrizione  delle  varieta'  nei  registri  nazionali e prevede,
altresi',  la  possibilita'  di  rinnovare  l'iscrizione medesima per
periodi determinati;
  Visto  il  citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973,  n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, in particolare
l'art. 17-bis, commi quarto e quinto che prevedono rispettivamente la
cancellazione  di una varieta' la cui validita' sia giunta a scadenza
e  la  possibilita'  di  stabilire  un  periodo  transitorio  per  la
certificazione,  il controllo e la commercializzazione delle relative
sementi  o  tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al
30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;
  Considerato  che  per le varieta' indicate negli articoli 2 e 3 del
dispositivo   non   sono  state  presentate  le  domande  di  rinnovo
dell'iscrizione   ai   relativi  registri  nazionali  secondo  quanto
stabilito   dall'art.   17,  ultimo  comma,  del  citato decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 1065/73, e che le varieta' stesse non
rivestono particolare interesse in ordine generale;
  Considerato   che   per   le  varieta'  indicate  nell'art.  3  del
dispositivo e' stata richiesta, dagli interessati, la concessione del
periodo  transitorio  di commercializzazione previsto dal citato art.
17-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;
  Atteso  che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata
legge n. 1096/71, nella riunione del 4 febbraio 2009, ha riconosciuto
nelle  varieta'  indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei
requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica n.  1065/73,  e ha, inoltre, preso atto
della  necessita'  di  procedere  alla  cancellazione  delle varieta'
indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo e alla concessione, per
le  varieta'  indicate  nell'art. 3, di un periodo transitorio per la
certificazione,  il controllo e la commercializzazione delle relative
sementi;
  Ritenuto di dover procedere in conformita';
                              Decreta:


                               Art. 1.



  A  norma  dell'art.  17, decimo comma del regolamento di esecuzione
della  legge  25  novembre  1971,  n. 1096, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, l'iscrizione ai
registri  nazionali  di  varieta'  di  specie  agrarie,  delle  sotto
elencate  varieta'  iscritte  ai  predetti  registri  con  i  decreti
ministeriali  a  fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino al 31
dicembre 2018:

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