IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'Universita'

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre   1999   e   16  luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in  data  24  marzo 2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il  successivo  comma  7, che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Visto il decreto in data 2 agosto 2007 di diniego dell'abilitazione
al  «Centro Fiorentino per lo studio dell'evoluzionismo» ad istituire
e  ad  attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in
psicoterapia;
  Visto  il  decreto  in  data  21  luglio  2008 di ulteriore diniego
dell'abilitazione    al    «Centro    Fiorentino    per   lo   studio
dell'evoluzionismo»  ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze
un corso di specializzazione in psicoterapia;
  Vista  l'ulteriore  istanza di reiterazione con la quale l'Istituto
«Centro  Fiorentino  per lo studio dell'evoluzionismo - CE.FI.SE.» ha
chiesto  l'abilitazione  ad  istituire  e  ad  attivare  un  corso di
specializzazione in psicoterapia in Firenze, viale Bassi n. 1, per un
numero  massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a
10 unita' e, per l'intero corso, a 40 unita';
  Considerato  che la competente Commissione tecnico-consultiva nella
riunione  del  30  gennaio  2009,  ha  espresso  parere  contrario al
riconoscimento  dell'istituto  richiedente,  rilevando in particolare
che  dopo  aver  attentamente  esaminato  il  materiale prodotto, non
ritiene  che  emergano  elementi  nuovi sufficienti a determinare una
sostanziale  modifica  del  parere  precedentemente  espresso.  Anche
l'esemplificazione  infatti  degli aspetti tecnici di intervento, che
non   appaiono   peraltro   adeguatamente   collegati   all'efficacia
dell'intervento stesso, testimonia con evidenza che la verifica della
bonta'  del  modello  nelle  sue  applicazioni  cliniche non puo' che
considerarsi ancora insoddisfacente;
  Ritenuto   che   per   i   motivi   sopraindicati   l'  istanza  di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  L'istanza   di   riconoscimento   proposta   dall'Istituto  «Centro
Fiorentino  per lo studio dell'evoluzionismo - CE.FI.SE.» con sede in
Firenze,  viale  Bassi  n.  1,  per  i  fini  di  cui  all'art. 4 del
regolamento  adottato  con  decreto  11  dicembre  1998,  n.  509  e'
respinta,  visto  il  motivato  parere  contrario  della  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

   Roma, 27 febbraio 2009
                                         Il direttore generale: Masia