IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  39  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449 e, in
particolare, il comma 3-ter del medesimo articolo;
  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria   2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,  che
disciplina  la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
  Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008);
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo,  la  semplificazione,  la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria;
  Visto  l'art.  1,  comma 527, della predetta legge n. 296 del 2006,
cosi' come sostituito dall'art. 66, comma 6, del decreto-legge n. 112
del 2008, il quale prevede che, per l'anno 2008 le amministrazioni di
cui  al  comma  523  possono  procedere  ad  ulteriori  assunzioni di
personale  a  tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle
procedure  di  mobilita', nel limite di un contingente complessivo di
personale  corrispondente  ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni
di  euro  a  regime.  A tal fine e' istituito un apposito fondo nello
stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari
a  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2008 ed a 75 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009;
  Visto  l'art.  4-bis,  comma 3, del decreto-legge 3 giugno 2008, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129,
il  quale  prevede che, essendo il termine per il completamento delle
procedure  in  corso  occorrenti per il reclutamento del personale di
magistratura ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009, per gli anni
2008  e  2009, e' autorizzato, in deroga all'art. 1, comma 523, della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive modificazioni, ed
all'art.  66,  comma  3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il
reclutamento  di  magistrati  ordinari  entro il limite di spesa di 3
milioni  di  euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2009,  a  valere  sul  fondo di cui all'art. 1, comma 527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 28 febbraio 2008,
n.  31,  ed  in  particolare  l'art.  14-bis,  il quale prevede che i
dirigenti risultati idonei nel concorso a ventitre posti di dirigente
nel    ruolo    del   personale   dirigenziale   dell'amministrazione
giudiziaria,  indetto  con  provvedimento  del  direttore generale 13
giugno  1997, e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze
del  giudice  del  lavoro,  che  alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto abbiano gia' sottoscritto i
relativi  contratti,  previa  rinuncia  espressa  ad ogni contenzioso
giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale
del  Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all'art. 1,
comma  527,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, e successive
modificazioni, per un onere che risulta essere per l'anno 2008 pari a
euro 534.698,00 ed a regime a euro 641.639,00;
  Visto  l'art.  4,  comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.
129, il quale prevede l'autorizzazione al completamento del programma
straordinario  di  reclutamento  di  personale  previsto  dal  quarto
periodo dell'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
attuato  dal  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze 19
aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio
2007,  mediante  l'utilizzo  integrale,  entro  il 30 settembre 2008,
della  graduatoria,  anche a valere sulle disponibilita' del Fondo di
cui  all'art.  1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per
un onere che risulta essere per l'anno 2008 pari a euro 450.000,00 ed
a regime a euro 1.800.000,00;
  Visto l'art. 2, comma 63, della predetta legge 24 dicembre 2007, n.
244  il  quale prevede che, al fine di assicurare l'adempimento degli
impegni   internazionali   derivanti  dalla  partecipazione  ai  fori
internazionali   in   particolare   dall'esercizio  della  presidenza
italiana  del «G8», il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a
procedere,  per  gli  anni  2008  e  2009, nel limite di spesa di 1.5
milioni  di  euro  per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere
dal  2009,  a  valere sul Fondo di cui al predetto art. 1, comma 527,
della  legge  n.  296  del  2006,  ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
  Visto   in   particolare  l'art.  74,  comma  5-bis,  del  predetto
decreto-legge  n.  112  del  2008,  il  quale prevede che, al fine di
assicurare  il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la
riserva  proporzionale  di  posti  nel  pubblico  impiego, gli uffici
periferici  delle  amministrazioni  dello  Stato,  inclusi  gli  enti
previdenziali  situati  sul  territorio  della  provincia autonoma di
Bolzano,  sono  autorizzati  per  l'anno  2008  ad assumere personale
risultato  vincitore  o  idoneo  a  seguito  di procedure concorsuali
pubbliche  nel  limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul
fondo  di  cui  al predetto art. 1, comma 527, della legge n. 296 del
2006;
  Visto  il  comunicato della seduta del Consiglio dei Ministri n. 26
del  13  novembre  2008  nel corso della quale e' stato, tra l'altro,
affrontato  il problema della sicurezza negli aeroporti e le connesse
difficolta'  operative  dell'Agenzia  nazionale  per la sicurezza del
volo, che presenta carenza negli organici e problemi di funzionalita'
dando incarico al Ministro Brunetta di intervenire in tal senso;
  Visto l'art. 28, comma 4-bis, del decreto legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222,  il  quale, nel determinare in quarantacinque unita', di cui tre
dirigenti  di  seconda  fascia,  la  dotazione organica del personale
dell'Agenzia   nazionale  per  i  giovani,  di  cui  all'art.  5  del
decreto-legge   27   dicembre   2006,   n.   297,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  23 febbraio 2007, n. 15, stabilisce che
nell'ambito   delle   procedure   di  autorizzazione  all'assunzione,
mediante  utilizzo  dell'apposito  fondo  previsto dall'art. 1, comma
527,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, e' prioritariamente
considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i
giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilita';
  Vista  la  legge 9 marzo 1971, n. 98 in materia di «Provvidenze per
il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio
nazionale   nell'ambito   della   Comunita'  atlantica»  che  prevede
l'assunzione  a  tempo  indeterminato,  a  domanda, con inquadramento
anche  in  soprannumero  in  quanto  occorra,  nei ruoli organici del
personale   delle  amministrazioni  dello  Stato,  nei  confronti  di
cittadini  italiani  che  prestavano  la  loro  opera  nel territorio
nazionale  alle  dipendenze  di  organismi  militari  della Comunita'
atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e
che  siano  stati  licenziati  in  conseguenza  di  provvedimenti  di
ristrutturazione   degli  organismi  medesimi,  se  in  possesso  dei
prescritti  requisiti,  in  relazione al titolo di studio posseduto e
alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte;
  Vista  la  nota  del  9  ottobre  2008,  n. 355183, con la quale il
Ministero degli affari esteri ha chiesto, ai sensi dell'art. 2, comma
63,  della  predetta  legge  24 dicembre 2007, n. 244, l'assunzione a
tempo indeterminato per complessive cinquantadue unita' di personale;
  Vista  le  note  del 4  giugno 2008, n. 08/0001358 e del 4 dicembre
2008,  n.  18169  con  le  quali  il Commissariato del Governo per la
provincia  di Bolzano ha chiesto, ai sensi dell'art. 74, comma 5-bis,
del  predetto  decreto-legge  n.  112  del 2008, l'assunzione a tempo
indeterminato per complessive trentasette unita' di personale;
  Vista la nota del 27 febbraio 2008, n. 233/S, con la quale l'INPDAP
ha  chiesto, ai sensi dell'art. 74, comma 5-bis, del predetto decreto
legge n. 112 del 2008, per le esigenze della Direzione provinciale di
Bolzano,  l'assunzione a tempo indeterminato per complessive quindici
unita' di personale;
  Vista la nota del 10 giugno 2008, n. 10847, con la quale l'INAIL ha
chiesto,   ai   sensi   dell'art.   74,  comma  5-bis,  del  predetto
decreto-legge  n.  112  del  2008,  per  le  esigenze della Direzione
provinciale  di  Bolzano,  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  per
complessive tre unita' di personale;
  Vista  la  nota del 17 novembre 2008, n. 27977, con la quale l'INPS
ha  chiesto,  ai  sensi  dell'art.  74,  comma  5-bis,  del  predetto
decreto-legge  n.  112  del  2008,  per  le  esigenze della Direzione
provinciale  di  Bolzano,  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  per
complessive undici unita' di personale;
  Viste  la  nota  del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
del  3  ottobre 2008, n. 3542 e le ragioni di urgenza connesse con le
assunzioni  richieste  e  tenuto  anche conto di quanto gia' previsto
dall'art. 3, comma 88, della legge n. 244 del 2007;
  Vista  la  nota del 14 novembre 2008, n. 2218, con la quale il Club
Alpino  Italiano  ha  chiesto,  ai  sensi dell'art. 1, comma 527, del
decreto  n.  296  del  2006,  l'assunzione  a tempo indeterminato per
complessive tre unita' di personale;
  Vista la nota del 13 maggio 2008, n. 8677, con la quale l'Aero Club
d'Italia  ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge n.
296 del 2006, l'autorizzazione alla mobilita' intercompartimentale di
una unita' di personale;
  Vista la nota del 29 novembre 2008, n. 3837, con la quale l'Agenzia
nazionale per la sicurezza del volo ha chiesto, ai sensi dell'art. 1,
comma  527,  del  decreto  n.  296  del  2006,  l'assunzione  a tempo
indeterminato per complessive nove unita' di personale;
  Vista  la  nota dell'Agenzia nazionale per i giovani del 4 dicembre
2008,  n.  7654,  ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge n. 296
del  2006  e  dell'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15;
  Vista  la  richiesta del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  diretta ad ottenere, ai sensi della legge 9 marzo
1971,  n.  98,  e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 527,
della   legge   n.   296   del  2006,  l'autorizzazione  ad  assumere
complessivamente  sette unita' di personale proveniente dalle ex basi
Nato,  di cui una unita' inquadrata nella posizione economica C1, due
inquadrate nella posizione economica B2 e quattro in quella di B1;
  Considerato che l'onere finanziario per le assunzioni del personale
del  Club  Alpino  Italiano  e  dell'Aero Club d'Italia non grava sul
fondo  di  cui al comma 527, del citato art. 1 della legge n. 296 del
2006, in quanto dette amministrazioni non rientrano nell'elenco ISTAT
pubblicato  in  attuazione  del  comma  5 dell'art. 1, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
  Vista l'istruttoria sulle richieste pervenute dalle amministrazioni
interessate,  ai  sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449 e successive modificazioni,
  Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la  spesa  annua  lorda solo nel caso di assunzioni di personale gia'
dipendente della medesima amministrazione;
  Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti
un  contingente  di  centosettantacinque unita' corrispondente ad una
spesa  annua  lorda  pari  a  5.719.242,00  euro a regime a decorrere
dall'anno  2009,  compreso  il personale gia' dipendente da organismi
militari  della  Comunita'  atlantica,  o di quelli dei singoli Stati
esteri che ne fanno parte;
  Visto  il  citato art. 74, commi 1, 5 e 6, del decreto-legge n. 112
del  2008,  concernenti,  rispettivamente, la riduzione degli assetti
organizzativi,  la  dotazione  organica  provvisoria  e  le  sanzioni
previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1
e 4 dello stesso articolo;
  Visto  l'art.  6,  comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze  di  organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale,
anche  temporanea,  nell'ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
  Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di  posti  in  dotazione organica, salvo quanto previsto dalla citata
legge n. 98 del 1971;
  Tenuto  conto  che, detratte le risorse previste dalle disposizioni
normative   sopra   richiamate,  nonche'  quelle  necessarie  per  le
autorizzazioni  previste  dal  presente decreto, il fondo disponibile
per  le  ulteriori  assunzioni  ai sensi dell'art. 1, comma 527 della
legge n. 296 del 2006, sara' pari a 36.839.119,00 euro a regime;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:


                               Art. 1.


  1.  Ai  sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296  ed  a  valere  sul  fondo  ivi previsto, sono autorizzate le
assunzioni  di  cui alla tabella allegata al presente decreto, per un
contingente  di  personale  a  tempo indeterminato pari a complessive
centosettantacinque  unita',  di  cui  quattro progressioni verticali
dall'area B all'area C, corrispondente ad una spesa complessiva annua
lorda  pari a 5.719.242,00 euro a decorrere dall'anno 2009 ripartito,
per  ciascuna  amministrazione,  secondo  le  indicazioni di cui alla
medesima tabella.
  2.  Nell'ambito  del contingente di personale di cui al comma 1, e'
autorizzata   l'assunzione   di  tre  unita'  di  personale  a  tempo
indeterminato presso il Club Alpino Italiano (CAI) e di una unita' di
personale presso l'Aeroclub d'Italia.
  3.  Nell'ambito  del contingente di personale di cui al comma 1 e',
altresi',  autorizzata  l'assunzione di una C1, due B2, quattro B1 di
personale  provenienti  dalle  ex  Basi  Nato  per  le  esigenze  del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per una
spesa  complessiva  annua  lorda  pari ad euro 220.901,00 a decorrere
dall'anno 2009.
  4.  Le  amministrazioni  che  non hanno provveduto agli adempimenti
previsti  dall'art.  74  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
secondo  le  prescrizioni  di  cui  all'art.  4, comma 1, del decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 300 e di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono procedere alle
assunzioni  di  personale  a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di
contratto.
  5.   Ai   fini   della  determinazione  e  del  calcolo  dell'onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la  spesa  annua  lorda  esclusivamente  nel  caso  di  assunzioni di
personale gia' dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il
relativo  onere  viene  valutato in termini di differenziale di costo
tra  le  qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di
richieste  di  assunzione  di  personale gia' dipendente della stessa
amministrazione.
  6.   L'autorizzazione  di  cui  al  presente  decreto  relativa  ad
assunzioni  di  personale  riferite  allo  scorrimento o all'utilizzo
delle  graduatorie  da parte delle amministrazioni di cui al comma 1,
e'  subordinata,  ove previsto, alla condizione dell'espletamento del
procedimento  di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
  7.   Alla  copertura  dell'onere  a  carico  delle  amministrazioni
interessate  si  provvede  mediante  utilizzo  delle risorse iscritte
nell'ambito della Missione «Fondi da ripartire» - Programma «Fondi da
assegnare»  -  UPB 25.1.3. - capitolo 3032, dello stato di previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  2008 e
corrispondenti capitoli per esercizi successivi.
  8.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma 1 che intendano avviare
assunzioni  per  unita'  di  personale  appartenenti  a  categorie  e
professionalita'   diverse  rispetto  a  quelle  autorizzate  con  il
presente  decreto, fermo restando il limite delle risorse finanziarie
assegnate  a ciascuna amministrazione, non possono procedere senza la
preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  per  la  funzione pubblica, Ufficio per il
personale   delle   pubbliche   amministrazioni,   e   del  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria
generale   dello  Stato,  IGOP.  E'  ammessa  un'unica  richiesta  di
rimodulazione.
  9.  Le  amministrazioni  di cui al comma 1 sono tenute, entro il 30
giugno  2009  o  comunque  entro  il completamento delle procedure di
assunzione, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica,
Ufficio  per  il  personale  delle  pubbliche  amministrazioni,  e al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero
dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili
professionali  ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno
o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale
del  part-time,  nonche'  l'eventuale amministrazione di provenienza,
ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la
spesa  annua  lorda  a  regime effettivamente da sostenere, fornendo,
altresi', dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal
presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2009

                             NAPOLITANO

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Brunetta,  Ministro per la pubblica
                                  amministrazione e l'innovazione
                                  Tremonti,  Ministro dell'economia e
                                  delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2009
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 2, foglio n. 12