IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti
«Aspetti  applicativi  delle nuove norme in materia di autorizzazione
di prodotti fitosanitari»;
  Visto  l'art.  4,  comma 1, del sopraccitato decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il  decreto  legislativo  14  marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  23  febbraio  2005  e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo  n.  839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi  di  origine  vegetale  e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Vista  la  domanda  del  15 giugno 2006, e successive integrazioni,
presentata  dall'Impresa  Bayer  CropScience  Srl, con sede legale in
Milano,  Viale  Certosa  130,  diretta  ad  ottenere la registrazione
provvisoria  del prodotto fitosanitario denominato PROLINE contenente
la sostanza attiva protioconazolo;
  Visto  il  decreto  del  1°  agosto  2008 di inclusione, fino al 31
luglio 2018, della sostanza attiva protioconazolo nell'Allegato I del
decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  in attuazione della
direttiva 2008/44/CE della Commissione del 4 aprile 2008;
  Visto  il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla
Commissione  Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17
marzo   1995,   n.   194  relativo  all'autorizzazione  del  prodotto
fitosanitario  in  questione fino al 31 luglio 2018, data di scadenza
dell'iscrizione  della sostanza attiva protioconazolo nell'Allegato 1
del decreto legislativo 194/95, fatto salvo l'esito della valutazione
comunitaria  delle  ulteriori  prove ed informazioni richieste per la
sostanza attiva sopraccitata;
  Vista  la  nota dell'Ufficio in data 29 dicembre 2008, con la quale
sono stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la nota pervenuta in data 16 gennaio 2009 da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

                              Decreta:

  A decorrere dalla data del presente decreto fino al 31 luglio 2018,
l'Impresa  Bayer  CropScience  Srl,  con sede legale in Milano, Viale
Certosa  130,  e'  autorizzata  ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario   denominato   PROLINE   con  la  composizione  e  alle
condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente decreto,
fatto  salvo  l'esito  della  valutazione comunitaria delle ulteriori
prove    ed   informazioni   richieste   per   la   sostanza   attiva
protioconazolo.
  Il  prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 100-250-500 e litri
1-2-5-10.
  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato negli stabilimenti delle
imprese:  Bayer  CropScience  Srl, in Filago (Bergamo); Torre Srl, in
Montalcino-Torrenieri  (Siena);  IRCA  Service  Srl,  in  Fornovo San
Giovanni  (Bergamo);  nonche'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego  dagli stabilimenti delle imprese estere: Bayer CropScience
AG  - Dormagen (Germania); Bayer CropScience France - Marle sur Serre
(Francia);
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13385.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 febbraio 2009
                                      Il direttore generale: Borrello