IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  la  domanda  con  la  quale  la sig.ra Butron Romero Claudia
Vanessa  ha  chiesto  il  riconoscimento  del titolo di Licenciada en
Enfermeria  conseguito  in  Peru',  ai  fini dell'esercizio in Italia
della professione di infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni
e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  come  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre  2004, n. 334, che stabilisce le modalita', le condizioni e i
limiti  temporali  per  l'autorizzazione  all'esercizio in Italia, da
parte   dei   cittadini  non  comunitari,  delle  professioni  ed  il
riconoscimento dei relativi titoli;
  Visti,  in  particolare,  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto
del   Presidente  della  Repubblica  n.  394  del  1999,  cosi'  come
modificato  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 334 del
2004,  che  disciplinano  il  riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti  all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in
un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
  Visto  il  decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle
regioni  a  compiere  gli  atti  istruttori per il riconoscimento dei
titoli   abilitanti   dell'area   sanitaria   conseguiti   in   Paesi
extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge
12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge
8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;
  Vista l'istruttoria compiuta dalla provincia autonoma di Bolzano;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle
precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  115  e  nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2
maggio 1994, n. 319;
  Visto il decreto dirigenziale DIRP/V/03/4051 del 29 aprile 2003 con
il quale e' stato riconosciuto il titolo di Licenciada en Enfermeria,
ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 394 del 1999, cosi' come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;
  Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia
ai  sensi  dell'art.  58-bis  del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo
rilascio  senza  che  la sig.ra Butron Romero Vanessa si sia iscritta
all'Albo professionale;
  Vista  la richiesta di rinnovo della validita' del suddetto decreto
dirigenziale  avanzata  dalla sig.ra Butron Romero Claudia Vanessa in
data 31 dicembre 2008;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n. 206 recante
«Attuazione  della  direttiva  2005/36  del  Parlamento europeo e del
Consiglio  del  7  settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche  professionali,  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva
2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

                              Decreta:

  1.  Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2000
presso  la Universidad Catolica Santa Maria di Arequipa (Peru') dalla
sig.ra  Butron  Romero  Claudia  Vanessa,  nata a Moquegua (Peru') il
giorno  20  dicembre  1978, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di infermiere.
  2.  La  sig.ra  Butron  Romero  Claudia  Vanessa  e' autorizzata ad
esercitare  in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione
al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento
da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia,  per  il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal
permesso o carta di soggiorno.
  3.  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1999, n. 394,
qualora  il  sanitario non si iscriva al relativo albo professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo  9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 23 febbraio 2009
                                      Il direttore generale: Leonardi